Si segnala la sentenza n. 878 del 25 novembre 2025 del Tribunale di Grosseto nella quale si affronta la questione dell'efficacia probatoria delle email e delle modalità di disconoscimento di tali forme di comunicazioni.
| Martedi 16 Dicembre 2025 |
Il caso: La soc. Alfa srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in favore della soc. Delta srl per la somma di € 5.760,45, quale credito nascente da prestazioni di fornitura di materiale edile e idraulico rese nel periodo compreso tra febbraio e aprile 2022.
La società opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo eccependo per un verso il proprio difetto di legittimazione per inesistenza del rapporto giuridico richiamato nelle fatture e nei documenti di trasporto allegati al ricorso monitorio, rispetto ai quali ne disconosceva le firme, e per altro verso contestando l'idoneità delle fatture commerciali a dimostrare l'esistenza del credito azionato; la società opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'attrice alla responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, co. 1 c.p.c.
Il Tribunale, nell'accogliere l'opposizione, richiama alcuni principi in materia di opposizione a D.I e al valore probatorio delle email:
a) la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio;
b) in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, in quanto attore sostanziale, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della sua pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento;
c) nella specie l'esistenza di un rapporto fra le parti è comprovato dal preventivo, timbrato e controfirmato per accettazione, trasmesso all'odierna opposta dalla mail societaria, preventivo dall'oggetto equivalente a quello della fattura n. 21/2022, che difatti espressamente lo richiama;
d) quanto alla valenza probatoria del suddetto documento, si evidenzia che nel processo civile le mail hanno piena efficacia di prova; per il disconoscimento di queste comunicazioni colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà;
e) in altri termini, il messaggio di posta elettronica (cd. email) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime;
f) alla luce di qaunto sopra chiarito, parte opponente non ha effettuato un formale disconoscimento della citata mail né ha allegato circostanze ulteriori e diverse in merito alle ragioni della sua trasmissione, sicché tale comunicazione, stante il suo univoco contenuto nonché, sul piano soggettivo, la qualifica del soggetto emittente, assume un chiaro valore confessorio stragiudiziale circa l'esistenza di un rapporto commerciale tra le odierne parti.