Il contenuto della lettera di messa in mora ai fini dell'interruzione della prescrizione

La Corte d'Appello di L'Aquila con la sentenza n. 1123/2025 chiarisce le caratteristiche che deve avere la lettera di messa in mora affinchè sia idonea a interrompere la prescrizione.

Martedi 16 Dicembre 2025

Il caso: il Tribunale di Chieti rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Tizio con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore della concessionaria Banca Alfa, una determinata somma oltre interessi e spese processuali a titolo di debito derivante dal contratto di finanziamento per la somma di euro concesso dalla originaria creditrice nel 2005.

Il Tribunale, per quel che qui interessa, riteneva infondata l’eccezione di prescrizione del credito sollevata da Tizio, accertando che il termine decennale di prescrizione fosse stato utilmente interrotto dalla cessionaria tramite la raccomandata dell’08.02.2017 perfezionatasi per compiuta giacenza in data 11.03.2017.

Tizio propone appello avanti alla Corte Distrettuale, censurando la sentenza di primo grado per aver ritenuto interrotto dalla creditrice, il termine di prescrizione decennale del contratto di finanziamento azionato, sostenendo che, al contrario, la diffida ricevuta in data 11.03.2017 era inidonea allo scopo interruttivo in quanto priva di sottoscrizione della creditrice e pertanto contestando la valenza probatoria della documentazione all’uopo prodotta dalla società cessionaria.

La Corte d'Appello, nel ritenere fondata la suddetta censura, osserva che:

a) per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’atto di costituzione in mora, per essere considerato valido e produrre i relativi effetti di legge, deve contenere tutti gli elementi considerati essenziali per la sua validità: in particolare, trattandosi di un atto giuridico unilaterale recettizio con contenuto dichiarativo, si richiede la forma scritta come elemento essenziale per la sua validità, sicché la sottoscrizione ad opera del mittente fa quindi parte del contenuto essenziale previsto (insieme all’indicazione del credito fatto valere e della somma richiesta) comportando, la sua mancanza, l’incapacità dell’atto a produrre effetti giuridici, inclusa l’interruzione della prescrizione;

b) tale principio di diritto è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, con l’ordinanza n. 2335/2024 ha espressamente affermato che: “...è assolutamente indispensabile la sottoscrizione dell’atto di costituzione in mora, atteso che lo stesso dispiega effetti dal momento in cui perviene al debitore interessato, attraverso la ricezione della lettera raccomandata o della pec; sicché, ai fini della validità dell’effetto interruttivo della prescrizione, la firma del creditore serve quale modalità di assunzione della paternità della dichiarazione;

c) pertanto, non rinvenendosi la sottoscrizione della banca nella copia depositata dalla società opposta, deve pertanto ritenersi, in assenza di prova contraria, che l’originale spedito alla debitrice fosse altresì non sottoscritto in virtù della generale presunzione di corrispondenza tra il contenuto della copia prodotta e il contenuto della missiva inviata, corrispondenza peraltro mai contestata dalle parti in causa; da ciò essendo decorso il termine decennale di prescrizione in data 15.12.2017 in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, il credito oggetto di causa deve ritenersi prescritto ai sensi dell’art. 2943 c.c


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