Valido il licenziamento via Whatsapp senza firma del datore di lavoro

A cura della Redazione.

Il Tribunale di Brindisi con la sentenza n. 52/2026 del 14 gennaio 2026 ha enunciato i seguenti principi in materia di licenziamento e di repêchage:

L'assenza della sottoscrizione del file “word” contenente il licenziamento per cui è causa, trasmesso al lavoratore a mezzo “Whatsapp” dal datore di lavoro non inficia la validità del licenziamento”.

Il datore di lavoro che non ha assolto all'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di repêchage deve essere condannato al pagamento di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre all'indennità di mancato preavviso”.

Lunedi 16 Febbraio 2026

IL CASO. Mevio conveniva avanti al Giudice del Lavoro la ditta Alfa chiedendo:

1) la declaratoria di inefficacia (per mancanza di sottoscrizione) del licenziamento comunicatole a mezzo “Whatsapp” dalla società convenuta e, per l'effetto, la condanna datoriale alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art.2 (co.2) d.lgs.23/2015, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

2) la declaratoria di illegittimità (per mancanza di giustificato motivo oggettivo e/o omesso adempimento dell'obbligo di repêchage) del predetto licenziamento e, per l'effetto, la condanna datoriale al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art.3 (co.1) d.lgs.23/2015;

3) la declaratoria di illegittimità del suddetto licenziamento (comunicatole senza la specificazione dei motivi) e, per l'effetto, la condanna datoriale al versamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art.4 d.lgs.23/2015; 5) in ogni caso, la condanna datoriale al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.

DECISIONE: il tribunale adito, accertato l'inadempimento dell'obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro:

  • dichiara l'estinzione del rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio alla data del licenziamento

  • condanna la parte resistente al versamento, in favore della controparte, di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre all'indennità di mancato preavviso.

Il tribunale fonda la decisione sulle seguenti motivazioni:

a) l'assenza della sottoscrizione del file “word” contenente il licenziamento per cui è causa, trasmesso alla parte ricorrente a mezzo “Whatsapp” dalla società convenuta è irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio, in quanto la scrittura con la quale viene intimato il licenziamento può ritenersi valida, ai sensi dell'art.2 della l. n.604 del 1966, anche quando non venga sottoscritta dal datore di lavoro o da un suo rappresentante, qualora venga esibita dalla parte nel giudizio pendente nei confronti del destinatario del recesso;

b) l'obbligo di repêchage, ossia l'onere di non potere ragionevolmente utilizzare il dipendente interessato dal recesso in altre mansioni diverse da quelle che svolgeva, costituisce una creazione giurisprudenziale (tratta dalla esegesi della L. n.604 del 1966, art.3) formante indiscutibilmente parte del diritto vivente: è unanimemente riconosciuto che esso appartenga alla tematica del giustificato motivo oggettivo del licenziamento e che richieda la prova datoriale L. n.604 del 1966, ex art.5;

c) nel caso di specie, il datore di lavoro non ha assolto all'onere probatorio gravante sullo stesso, perché avrebbe dovuto depositare il LUL e un organigramma aziendale riferito a tutte le unità produttive (idonei a fotografare la situazione aziendale -sotto il profilo del personale prima, al momento e dopo il licenziamento della parte ricorrente), in modo da escludere che il lavoratore potesse essere reimpiegato anche in unità produttive diverse da quella presso cui era assunto;

d) il suddetto onere probatorio non può essere assolto attraverso una generica prova testimoniale come richiesta nella memoria difensiva, non ammessa proprio in quanto generica e volta a dimostrare circostanze che avrebbero dovuto essere provate documentalmente.

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