Valido il deposito dell'istanza di rimborso ad un organo incompetente

Mercoledi 14 Marzo 2018

Con l’ordinanza n. 5203/2018, pubblicata il 6 marzo scorso, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa alle conseguenze derivanti dal deposito di un’istanza di rimborso, da parte di un contribuente, ad un organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere.

Secondo i Giudici di legittimità, il suddetto deposito è comunque valido sia ai fini di impedire la decadenza da parte del contribuente al diritto al rimborso e sia a determinare il formarsi del silenzio rifiuto.

IL CASO: La vicenda sottoposta all’esame della Suprema Corte di Cassazione trae origine dal deposito di un’istanza di rimborso da parte di una società, la quale riteneva di aver erroneamente versato delle somme a titolo di imposte catastali. Non avendo ricevuto nessun riscontro, la società contribuente impugnava il silenzio rifiuto dell’amministrazione finanziaria innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale rigettava la suddetta impugnazione, ritenendo il non configurarsi del silenzio rifiuto, in quanto l’istanza era stata depositata ad un ufficio incompetente.

In sede di gravame, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente, ritenendo che anche la presentazione dell’istanza ad un ufficio finanziario incompetente consente la formazione del silenzio rifiuto.

La decisione della Commissione Tributaria Regionale veniva impugnata in Cassazione dall’Agenzia delle Entrate la quale deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 347 del 1990, in quanto la presentazione di una “istanza di rimborso ad un ufficio finanziario incompetente, anche della stessa amministrazione, osta alla formazione di un regolare provvedimento tacito di rifiuto con la conseguente inammissibilità dell’impugnativa giurisdizionale per inesistenza di un atto, anche tacito, di diniego”.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, pur dando atto dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale diverso che si ispira a quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 11217 del 1997, emessa con riferimento alla disciplina del contenzioso previgente e in epoca antecedente sia alla promulgazione dello Statuto dei diritti del contribuente (legge212 del 2000) sia alla revisione dell’articolo 111 della Costituzione, ha rigettato il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate aderendo al principio secondo il quale” In tema di rimborso delle imposte sui redditi, disciplinato dall’art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la presentazione di
un’istanza di rimborso ad un organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto idoneo non solo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, ma anche a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario, sia perché l’ufficio non competente (quando non estraneo all’Amministrazione finanziaria e, nella specie, coincidente con una diversa direzione regionale) è tenuto a trasmettere l’istanza all’ufficiocompetente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi dellastessa Amministrazione, sia alla luce dell’esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi dell’art. 111 Costituzione” (Cass. N. 4773 del 2009; conf n. 15180 del 2009, n. 2810 del 2009, n. 27117 del 2016).

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 5203 del 06/03/2018

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