Con l’ordinanza n. 14081/2025, pubblicata il 27 maggio 2025, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa alla validità o meno della cartella di pagamento notificata in formato pdf e non in formato .p7m.
Venerdi 6 Giugno 2025 |
IL CASO: Una società proponeva ricorso avverso una cartella esattoriale emessa a seguito di un controllo automatizzato effettuato dall’Agenzia delle Entrate.
La ricorrente deduceva la nullità della notifica della cartella che era stata eseguita a mezzo pec, in quanto proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da registri ufficiali e notificata in formato pdf e non in formato .p7m.
Entrambi i giudizi di merito innanzi ai giudici tributari si concludevano con il rigetto del ricorso e la conferma della validità della cartella di pagamento impugnata.
Pertanto, l’originaria ricorrente investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo, tra i motivi del gravame, la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, per nullità del procedimento avendo ricevuto un semplice file in formato pdf, non firmato digitalmente. Inoltre, il file era stato trasmesso a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo pec non ufficiale, non era munito, così come previsto dalla legge, dell'apposita firma digitale (né in formato .p7m, né in pades e cades) e non poteva ritenersi conforme al suo originale in possesso dell'ufficio, considerata anche la mancanza dell'attestazione da parte di un soggetto munito di tale potere.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione la quale, nel rigettarlo, ha ribadito il principio secondo il quale la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato .p7m, in quanto il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.
L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente, hanno osservato gli Ermellini, non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il documento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
L’inesistenza della notifica della cartella di pagamento, hanno concluso, è configurabile oltre che in caso di totale mancanza dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione. Per ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale si è in presenza di nullità sanabile con efficacia "ex tunc" per il raggiungimento dello scopo.