Cartella di pagamento notificata con pec: valida se manca la firma digitale

Con l'ordinanza n. 12997/2025 del 15 maggio 2025, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alla validità o meno della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec.

Martedi 20 Maggio 2025

IL CASO: Una società a responsabilità limitata in liquidazione, destinataria di una intimazione di pagamento relativa a sette cartelle esattoriali insolute, proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria deducendo la nullità della notifica degli atti presupposti eseguiti a mezzo pec privi della firma digitale e dell’attestazione di conformità.

La Commissione Tributaria Provinciale dava torto alla ricorrente, rigettando l’impugnazione.

Diversa, invece, la decisione della Commissione Tributaria Regionale, la quale dava ragione all'originaria ricorrente, ritenendo la nullita’ insanabile delle cartelle di pagamento impugnate.

I giudici tributari di secondo grado osservavano che, essendo stata contestata la conformità delle cartelle notificate in semplice formato pdf, senza firma digitale, le stesse erano nulle.

Più precisamente, evidenziavano che nel caso esaminato mancavano entrambe le firme digitali (pades e cades) e, stante, la contestazione da parte della contribuente sulla conformità all'originale, ai fini della validità era necessario che le cartelle contenessero l'attestazione di conformità.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate investiva della questione la Corte di Cassazione.

IL CASO: Il ricorso è stato ritenuto fondato dai giudici di legittimità i quali nell'accoglierlo con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, hanno ribadito il principio di diritto secondo cui: «In tema di riscossione delle imposte sul reddito, nel caso in cui la cartella esattoriale sia stata redatta e notificata su supporto cartaceo, come pure nell’ipotesi che il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, ed anche nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata redatta fin dall’origine e notificata in forma digitale, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il documento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice»

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