Udienza per l'esame dello stato passivo e insinuazioni tardive: i termini

A cura della Redazione.

Nell'ordinanza n. 26501/2021 la Corte di Cassazione chiarisce i termini entro cui deve essere presentata la domanda di ammissione allo stato passivo nel caso in cui l'udienza dei creditori sia stata fissata oltre i 120 giorni perentori.

Lunedi 4 Ottobre 2021

Il caso: Tizia impugnava il decreto del Tribunale Palermo reiettivo della sua opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento Delta con cui il giudice delegato aveva dichiarato l’inammissibilità ai sensi dell’art. 101 l.f. della domanda di ammissione del suo credito, pari ad € 9.614,85 in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., relativo all’indennità di mancato preavviso a seguito del licenziamento intimatole dalla Curatela-

Il giudice delegato non aveva ammesso il credito in considerazione della presentazione della relativa domanda di ammissione oltre il termine di dodici mesi dal deposito del stato passivo ex art. 101 l.f., nonostante la stessa opponente fosse a conoscenza dell’avvenuto fallimento, avendo presentato tempestivamente ulteriori domande di ammissione al passivo in relazione ad altri crediti;

- trattandosi di un credito da lavoro cui non è applicabile la sospensione feriale, il tribunale confermava la decisione del giudice delegato in punto di inammissibilità della domanda avente ad oggetto l’ulteriore credito, poiché depositata oltre il termine di cui all’art. 101 l.f.;

- la circostanza che il giudice delegato, come nel caso di specie, provveda, in considerazione della particolare complessità della procedura, all’udienza di esame dello stato passivo oltre il termine di 120 giorni, non implica automaticamente la proroga tacita del termine per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo di cui all’art. 101, co. 1 l.f.;

Tizia ricorre in Cassazione, che rigetta l'impugnazione, ribadendo il seguente principio:

"in tema di ammissione allo stato passivo del fallimento, nella fissazione dell'adunanza dei creditori oltre il termine perentorio di centoventi giorni indicato dall'art. 16, comma 1, n. 4, l. fall. non può intendersi implicita l'estensione a diciotto mesi del termine per le insinuazioni tardive, ai sensi dell'art. 101, comma 1, l. fall., evocando le due norme altrettante distinte attività e postulando la seconda di esse la necessità di una proroga esplicita contenuta nella sentenza di fallimento e specificamente quantificata, senza alcun automatismo correlato con il rispetto del termine imposto dalla prima".

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