Il contesto penitenziario rappresenta una sorta di microcosmo sociale caratterizzato da equilibri relazionali peculiari, strutture gerarchiche informali e dinamiche di potere che tendono a radica- lizzarsi rispetto alla società libera.
In un tale ambiente chiuso, l’identità personale assume una valenza determinante nella definizione delle condizioni di vulnerabilità individuale.
In particolare, l’orientamento sessuale reale o attribuito può trasformarsi in fattore di stigmatizzazione e vittimizzazione secondaria, incidendo sulle condizioni di sicurezza e sulla qualità della vita detentiva.
| Venerdi 20 Febbraio 2026 |
Dal punto di vista criminologico, tale fenomeno si colloca nell’ambito delle teorie dell’etichettamento secondo cui la devianza non costituisce una qualità intrinseca del soggetto, ma il prodotto di un processo sociale di attribuzione negativa di significato (rif. Becker H.S., Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance, Free Press,1963).
In ambito penitenziario, ciò comporta che l’identità omosessuale possa essere oggetto di marginalizzazione simbolica e istituzionale, con effetti contrari alla funzione rieducativa della pena sancita dallo art. 27, comma 3, della Costituzione che sancisce che «Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato»).
Le persone detenute appartenenti alla comunità LGBTQIA+ risultano esposte a un rischio significativamente maggiore di violenze fisiche e psicologiche, nonché a forme di isolamento motivate da esigenze di sicurezza.
Tuttavia, tali misure, se non adeguatamente proporzionate, possono tradursi in trattamenti discriminatori incompatibili con i principi costituzionali di uguaglianza e dignità della persona (rif. artt. 2 e 3 Cost) e con i principi dell’Ordinamento Penitenziario, che impongono un trattamento rispettoso dell’umanità e della dignità del detenuto (rif.art. 1, Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario).
Il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT) ha evidenziato che le persone LGBTQIA+ detenute costituiscono una categoria particolarmente vulnerabile e che eventuali misure di protezione non devono tradursi in forme automatiche di isolamento, ma essere fondate su una valutazione individualizzata del rischio e sul rispetto dell’identità personale (rif. CPT, Standards of the European Committee for the Prevention of Torture, CPT/Inf/E (2002) 1 Rev. 2015).
Sul piano sovranazionale, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte affermato che lo Stato, una volta privato un individuo della libertà personale, assume una posizione di garanzia rafforzata nei suoi confronti.
In particolare, nel caso X c. Turchia, la Corte ha riconosciuto la violazione degli artt. 3 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ritenendo discriminatorio l’isolamento imposto a un detenuto omosessuale per motivi connessi al suo orientamento sessuale (rif. Corte EDU, X c. Turchia, ric. n. 24626/09, sentenza 9 ottobre 2012).
Analogamente, la Corte ha ribadito che condizioni detentive incompatibili con la dignità umana integrano una violazione dell’art. 3 CEDU, configurando una responsabilità diretta dello Stato (rif. Corte EDU, Torreggiani e altri c. Italia, ric. nn. 43517/09 e altri, sentenza 8 gennaio 2013).
Anche la giurisprudenza italiana ha riconosciuto la centralità della tutela dell’identità personale in ambito penitenziario.
La Magistratura di sorveglianza ha affermato il diritto delle persone transgender detenute alla prosecuzione delle terapie ormonali e alla tutela della propria identità di genere, in attuazione degli artt. 2,3 e 32 della Costituzione (rif. Tribunale di Sorveglianza di Firenze, Ordinanza 2017; Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, ordinanza 2015 (diritto alla continuità terapeutica e tutela identità di genere).
La Corte Costituzionale ha, inoltre, ribadito che la persona detenuta conserva tutti i diritti fondamentali compatibili con lo stato di restrizione della libertà personale (rif. Corte Costituzionale, sent. n. 349/1993; sent. n. 26/1999).
La tutela dell’identità personale, qualunque ne sia la sua espressione, assume particolare rilevanza anche con riferimento al diritto alla genitorialità.
In tale ambito, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia riconosce il diritto del minore a mantenere relazioni personali con il genitore detenuto (rif. Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, New York,20 novembre 1989, art. 9), principio recepito nell’ordinamento italiano attraverso la Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti (rif. Ministero della Giustizia – Autorità Garante per l’Infanzia, Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti,2014, aggiornata 2021).
I Principi di Yogyakarta hanno ulteriormente contribuito a definire gli standard internazionali di tutela, affermando che l’orientamento sessuale e l’identità di genere non possono costituire motivo di discriminazione, neppure nei contesti detentivi (rif. International Commission of Jurists, Principi di Yogyakarta,2006).
Da una prospettiva criminologica, la discriminazione fondata sullo orientamento sessuale in ambito penitenziario può configurare una forma di vittimizzazione istituzionale, idonea a compromettere il percorso rieducativo e a rafforzare i processi di esclusione sociale. Il carcere, in tali casi, rischia di assumere una funzione criminogena secondaria, in contrasto con la finalità rieducativa della pena prevista dall’art. 27 Cost. (rif. art. 27 Cost.; Corte Costituzionale, sent. n. 313/1990).
Per avere un quadro numerico di massima del fenomeno in Italia, i dati più attendibili sulle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e identità di genere, provengono principalmente dall’UNAR, dall’ISTAT e dall’OSCAD. Tuttavia, solo l’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali -UNAR) fornisce una distribuzione territoriale relativamente dettagliata delle segnalazioni.
Il Totale nazionale stimato ammonta a circa 900–1.100 segnalazioni annue relative specificamente a orientamento sessuale e identità di genere (su circa 2.500 segnalazioni complessive di discriminazione per tutti i motivi).
Esaminando i dati forniti dall’UNAR, dal punto di vista criminologico e vittimologico, emergono tre elementi strutturali:
a) Concentrazione territoriale urbana: Le segnalazioni sono significativamente più elevate nelle regioni con grandi aree metropolitane (Milano, Roma, Bologna, Torino), non necessariamente per maggiore incidenza reale, ma per:
maggiore consapevolezza dei diritti;
maggiore presenza di reti associative;
maggiore propensione alla denuncia.
b) Elevato numero oscuro (dark number): secondo l’ISTAT, oltre il 60% delle vittime non denuncia, per timore di stigmatizzazione o sfiducia istituzionale (rif. www.istat.it).
c) Ambiti prevalenti della discriminazione:
lavoro: 35–40%
servizi pubblici e amministrazione: 20–25%
contesto sociale e spazio pubblico: 20%
ambito detentivo e istituzionale: percentuale minore ma con elevata gravità qualitativa
Rilevanza per il contesto penitenziario:
Il dato delle segnalazioni relative al contesto carcerario, dove le discriminazioni tendono ad essere sotto denunciate, risultano più frequenti negli istituti più grandi e sovraffollati, situati nelle regioni con maggiore densità detentiva (Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna).
In futuro, le prospettive di ricerca ed intervento dovrebbero concentrarsi soprattutto sulla concretezza dello:
sviluppo di protocolli operativi per la gestione dei detenuti LGBTQIA+, inclusi criteri di collocamento in sezioni dedicate solo con consenso e valutazione del rischio individuale;
formazione specifica del personale penitenziario, finalizzata a ridurre pregiudizi, violenze e comportamenti discriminatori;
monitoraggio statistico e sistematico delle discriminazioni e dei casi di violenza sessuale o verbale, anche attraverso i dati UNAR, per valutare l’efficacia delle misure di protezione;
rafforzamento del diritto alla genitorialità e della continuità dei rapporti affettivi tra detenuti LGBTQIA+ e figli, in linea con la Carta dei Diritti dei Figli di Genitori Detenuti;
ricerca criminologica multidisciplinare che approfondisca le relazioni tra identità sessuale, dinamiche di potere e devianza, al fine di progettare interventi di prevenzione e rieducazione più efficaci.
In conclusione, la tutela dell’identità sessuale della persona detenuta costituisce un elemento essenziale dello Stato di diritto.
Il rispetto della dignità umana, sancito dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, impone allo Stato non solo di evitare trattamenti discriminatori, ma anche di adottare misure attive di protezione delle persone maggiormente vulnerabili.
Solo in tal modo il sistema penitenziario può adempiere alla propria funzione costituzionale, evitando di trasformarsi in un contesto di ulteriore marginalizzazione e produzione di devianza.
Inoltre, solo attraverso un approccio integrato, che coniughi prospettiva giuridica, criminologica e formativo-sociale, sarà possibile trasformare le carceri in spazi realmente inclusivi, sicuri e rispettosi della dignità umana, garantendo che la sessualità e l’identità di genere non si trasformino in fattori di discriminazione o ulteriori vulnerabilità in contesti che, per definizione, sono già così tanto restrittivi e privativi dei diritti umani.