Qualche giorno fa Il Ministro della Giustizia Nordio ha resa nota l’apertura dei 36 Centri di Giustizia Riparativa seccondo le regole sancite dal D.Lgs 150/2022.
E’ evidente che ci troviamo di fronte ad una rivoluzione epocale della Amministrazione della Giustizia nel Nostro Paese che, tuttavia, impone di assicurare alle Vittime di reati di varia natura un’assistenza di base attraverso personale quailficato in grado di svolgere una sorta di funzione preventiva per avviare l’accesso alle procedure riparatorie preso i Centri previsti.
| Giovedi 19 Febbraio 2026 |
A tal fine, merita di essere ricordato che, tra i soggetti abiitati alla presenza nei Centri, vi sono le Associazioni che possono svolgere un ruolo fondamentale per favorire il dialogo e la conciliazione delle Parti essendo, per altro, espressione della Comunità di appartenenza.
Tuttavia, le Associazioni o gli Enti no profit devono assicurare i seguenti requisiti di qualificazione degli Operatori così come per i Mediatori penali:
Possesso di un valido titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria magistrale, ovvero il possesso di una specifica formazione e di base ed un qualificato ed effettivo aggiornamento acquisiti presso Enti di formazione universitario o altri enti certificativi della comprovata esperienza in materia,
Gestione di significative esperienze nell’ultimo biennio,
Possesso dei seguenti requisiti: 1) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 2) non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici,3) non essere sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza,4) non aver riportato sanzioni disciplinari.
La sussistenza dei requisiti dovrà essere adeguatamente comprovata e verificata dai servizi della Giustizia.
Inoltre va, comunque, ricordato che l’art 45 lett c) del D.Lgs 150/2022 stabilisce che “Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto:
la vittima del reato;
la persona indicata come autore dell’offesa;
altri soggetti appartenenti alla Comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa, persone di supporto segnalate dalla stessa Vittima e dalla persona indicata come autore dell’offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali;
chiunque altro vi abbia interesse”
Sul punto, come ha ricordato, di recente, il Difensore Civico della Regione Emilia Romagna, ”si tratta di una questione di grande rilievo per la quale occorre intervenire a partire dall’art.111 della Costituzione, che disciplina il c.d. “giusto processo”, per assicurare un diverso, forte ruolo della Vittima in ogni fase del procedimento, accompagnata da una efficace rete di Centri di Assistenza e Sostegno oltre che da pratiche concrete di mediazione e di conciliazione” come introdotte dalla recente Riforma Cartabia della Giustizia Penale.
Tali principi sono stati elaborati sulla base dalla più recente Legislazione Europea in materia.
Gli Organismi europei ed internazionali hanno ripetutamente richiamato l’attenzione degli Stati membri sull’esigenza di dar vita a strutture di assistenza adeguate, capaci di far fronte alle necessità delle vittime; a tal fine sono state elaborate una serie di indicazioni nell’intento di favorire il riconoscimento e la maggiore tutela di questi soggetti.
Un primo atto di rilevanza internazionale è certamente la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti siglata dagli stati membri del Consiglio d’Europa il 24 novembre 1983, a Strasburgo, che promuove la specifica attenzione verso “coloro che hanno subìto gravi pregiudizi al corpo o alla salute causati direttamente da un reato violento intenzionale (e di) coloro che erano a carico della persona deceduta in seguito a tale atto” (art. 2).
L’attenzione rivolta a tali soggetti concerne prevalentemente il riconoscimento di danni da risarcire economicamente, chiamando gli Stati a garantirne la copertura anche nei casi in cui l’autore di reato rimanga ignoto, o sia privo di mezzi economici di sussistenza.
Appena due anni dopo, il 28 giugno 1985, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, ha emanato la Raccomandazione (85) 11 concernente la “Posizione delle vittime nell’ambito del diritto penale e della procedura penale”, per la creazione di una rete pubblica e professionale di strutture di assistenza alle vittime.
È questo un atto di rilevanza fondamentale, nel quale si richiede che gli Stati membri prevedano, sia in termini legislativi che operativi in tutte le fasi del procedimento, una serie di misure a tutela delle Vittime.
Particolare menzione viene rivolta agli strumenti della giustizia riparativa quali la mediazione e la conciliazione, riconoscendone altresì i vantaggi che, in termini di deflattività, potrebbero conseguirne per il sistema penale, alleggerendo il carico dei processi.
Tale Raccomandazione racchiude, inoltre, diverse proposte innovative: innanzi tutto, oltre alla creazione di una Rete di assistenza, l’incentivazione di pratiche alternative di risoluzione del conflitto, quali la mediazione e conciliazione tra autore e Vittima di reato, che costituiscono. il fondamento della Giustizia Riparativa; l’importanza, dei suoi effetti psicologici e ricostruttivi per il soggetto che ha patito il reato e del risarcimento del danno.
Con la Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea, relativa alla Posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI) del 15 marzo 2001, si giunse ad una svolta decisiva per quanto concerne la percezione e il trattamento in concreto delle problematiche concernenti la vittimizzazione e si afferma che “ciascuno Stato membro assicura che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione”
Quindi, con la Direttiva citata, venne per la prima volta compiutamente espresso un concetto centrale ossia il riconoscimento del diritto alla partecipazione diretta e attiva della vittima in tutto il procedimento penale che, fino ad allora, non era stato recepito nel nostro Ordinamento.
Il recepimento è avvenuto con la recente Riforma della Giustizia di cui si dirà oltre.
Non va, comunque, dimenticato che presupposto naturale e imprescindibile di ogni riforma a favore delle Vittime di reato è costituito dalla modifica ancora da apportare alla nostra Carta Costituzionale, con particolare riferimento all’art. 111. su cui si discute in Parlamento.
La norma, infatti, nel delineare i principi del c.d. “giusto processo”, non presenta alcun riferimento al soggetto passivo del reato.
Senza tale preliminare modifica, dunque, ogni proposta di riforma è destinata a rimanere un atto meramente formale privo di qualsivoglia conseguenza sostan ziale e processuale.
In questa prospettiva, alla Regione potrebbe spettare un ruolo di impulso e di coordinamento, in particolare, riguardo a:
la formazione degli Operatori,
la promozione, radicamento e diffusione delle esperienze,
la valutazione dei progetti di intervento elaborati per far fronte sia a problemi di portata più ampia, sia a questioni più specifiche (si vedano, ad es., progetti rivolti alle persone vittime della tratta, ai minori vittime di violenza assistita; ed, ancora, progetti anti bullismo nelle scuole e rivolti ai genitori; interventi verso gli anziani, vittime di reati contro la proprietà etc.)
Primaria è, dunque, la questione della formazione degli Operatori richiamata più volte – come si è detto – anche dalla normativa europea.
In particolare, una strada percorribile potrebbe essere quella di potenziareearricchireil bagaglio conoscitivo deglioperatori attualmente impiegati, ampliando il ventaglio delle loro competenze grazie ad approfondimenti sulle materie sociologiche, psicopedagogiche, sulle scienze giuridiche, nell’ambito della criminologia e della vittimologia, nonché richiamando le funzioni ed il ruolo svolto dal servizio sociale territorialeedaquellosanitario.
Nel contempo, occorrerebbe rafforzare la preparazione degli Operatore, magari attraverso esercitazioni e corsi ad hoc, sviluppandone la capacità di esercitare un ascolto attivo e partecipe nei confronti di altri soggetti e della loro sofferenza, senza per questo dimenticare la necessaria capacità organizzativa e gestionale e di lavorare in équipe e, dunque, le effettive risorse a livello relazionale.
Ovviamente si tratterebbe di promuovere in taluni casi una formazione iniziale, mentre in altri casi si potrebbe già dar vita a momenti di formazione continua nelle modalità dei corsi di aggiornamento.
Sarebbe d’obbligo, in fase d’esecuzione, la collaborazione intersettoriale, concreta e fattiva, fra i vari attori che, a diverso titolo, si occupano di queste problematiche come gli Operatori di victim support, le Forze dell’Ordine, la Magistratura, i Servizi sociali, le Associazioni di volontariato sul territorio, sul presupposto che senza una reale sinergia fra pubblico e privato, fra terzo settore e volontariato, ogni sforzo volto a tutelare le Vittime della criminalità e dell’ingiustizia sociale è destinato a cadere nel nulla, producendo ulteriori danni, con grande probabilità, ad altre Vittime.(!!)
Fatta questa premessa, vediamo quali servizi possono ricevere le Vittime di Reato dalle Associazioni sul Territorio.
In questa direzione va letto l’orientamento adottato dal Legislatore europeo con la Raccomandazione (85) 11 del Consiglio d’Europa relativa alla posizione della vittima nell’ambito del diritto e della procedura penale.
Riconoscendo la realtà di sistemi di giustizia essenzialmente incentrati sul rapporto fra Stato ed autore del reato, e con ciò destinati di fatto a “trascurare” la persona offesa, la Raccomandazione citati richiamava la necessità di garantire al soggetto leso un insieme di diritti in ogni fase del procedimento, alla luce dei bisogni espressi dai cittadini.
Tali diritti-bisogni possono essere riassunti nell’esigenza di ottenere le informazioni necessarie a sporgere denuncia e a porsi in relazione col sistema di giustizia:
quelle relative alle modalitàdaintraprenderealfinediottenereilrisarcimentodeldanno;
quelle per essere tutelati dalle Forze dell’ordine e dagli operatori del sistema di giustizia in modo comprensivo e rassicurante, così da evitare ulteriori processi di vittimizzazione; quelle per essere tutelati nella privacy, vedendo garantito il rispetto per la propria vita privata dalle incursioni dei mass media, limitando la divulgazione di notizie e informazioni a quanto non risulti strettamente necessario alla prosecuzione delle indagini;
ed infine di essere protetti, all’occorrenza estendendo tale tutela ai propri familiari, dalle possibili minacce e ritorsioni che, non di rado, provengono dall’autore di reato o dalle organizza zioni illegali alle quali egli appartiene.
Fondamentale è, quindi, il “diritto di ottenere informazioni” (art.4 Racc. cit. ) al fine che “ciascuno Stato membro garantisca, e già dal primo contatto con le autorità incaricate dell’applicazione della legge, che la vittima abbia accesso, con i mezzi che lo Stato ritiene adeguati e, per quanto possibile, in una lingua generalmente compresa, alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi”.
Tali informazioni si riferiscono, in effetti, ai servizi o alle Organizzazioni in grado di rispondere positivamente alle sue nuove esigenze.
In particolare è obbligo degli Stati membri fornire
a. informazioni, consigli e aiuto in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi statali di risarcimento delle vittime di reato, e il loro ruolo nel procedimento penale,
b. informazioni sui servizi specializzati o, se del caso, rinvio a tali servizi;
c. Sostegno emotivo e psicologico;
d. Consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici a seguito del reato.
Inoltre, si afferma che “ciascun Stato membro, promuove, sviluppa e migliora la cooperazione tra gli Stati membri, in modo da consentire una più efficace protezione degli interessi della vittima nel procedimento penale o sotto forma di reti direttamente collegate al sistema giudiziario o di collegamenti tra organizzazioni di assistenza alle vittime.”.
Inoltre l’art. 13 della stessa Raccomandazione ribadisce che ciascuno Stato membro è tenuto a promuovere “l’intervento, nell’ambito del procedimento, di servizi di assistenza alle vittime, con il compito di organizzare la loro accoglienza iniziale e di offrire loro sostegno e assistenza successivi attraverso la messa a disposizione di persone all’uopo preparate nei servizi pubblici o mediante il riconoscimento e il finanziamento di organizzazioni di assistenza alle Vittime”.
Secondo la Riforma della Giustiziata Riparativa, laVittimadel reatoèlapersonafisica che, a seguito diunreato, hasubitoun dannopatrimoniale o non patrimoniale nonché il familiare della persona fisica deceduta in conseguenzadelreatoechelamentiundannoinconseguenzadiquellamorte (art.42comma1lett.B del D Lgs 150/2022).
Si è Vittima anche a prescindere dalla presentazione di una denuncia e dalla esistenza di un procedimento penale, come stabilisce l’art. 8 comma 5 della Direttiva 2012/29/UE.
Il che vale anche ai fini dell’accesso ai servizi di assistenza alle Vittime di reato.
Il decreto n,150/2022 sembra, tuttavia, limitare il diritto di accesso ai servizi di giustizia riparativa, prima che si instauri un procedimento penale, ai casi in cui si tratti di delitti perseguibili a querela (art. 44 comma 3 del Decreto).
In altri termini, in assenza di un procedimento penale, la Vittima di un delitto procedibile d’ufficio potrà accedere presso un servizio di assistenza ma non presso un servizio di giustizia riparativa che costituisce il vero problema della Riforma e uno dei punti critici per la sua piena applicazione.
A tal proposito ed a salvaguardia della importanza delle Vittime del Reato per la definizione del procedimento di mediazione penale va ricordato che, secondo la stessa Direttiva Europea del 2012 “gli Stati membri provvedono a che la vittima e i suoi familiari, in funzione delle loro necessità, abbiano accesso a specifici servizi di assistenza gratuiti e riservati” mentre l’art 12 enuncia che “È oppor- tuno che questi servizi pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima, la riparazione del danno da essa subito e l'evitare ulteriori danni”.
Inoltre, gli Stati membri “aiutano l’autorità che ha ricevuto la denuncia e gli altri organi rilevanti a indirizzare le Vittime verso gli specifici servizi di assistenza”
Oltre ai servizi generali di assistenza alle vittime, gli Stati membri promuovono la creazione o lo sviluppo di servizi di assistenza specializzata.
Tali Servizi possono essere istituiti da organizzazioni pubbliche o non governativa, su base professionale o volontaria, e dovrebbero essere forniti gratuitamente alle Vittime fin dal primo contatto con le Autorità, nel corso del procedimento o anche successivamente, a prescindere dalla presentazione di una formale denuncia.
A tal fine va chiarito come possono sia la vittima che la persona indicata come autore del reato essere messi a conoscenza della possibilità di accedere a un programma di Giustizia Riparativa.
Per la persona offesa, l’art. 90 bis c.p.p. introduce ulteriori due obblighi informativi a carico dell’autorità procedente per segnalare il possibile accesso a programmi riparativi.
Per l’accusato l’indicazione è assicurata dal Pubblico Ministero attraverso l’informazione di garanzia (art. 369 comma 1-ter c.p.p.), dalla polizia giudiziaria in sede di arresto o fermo (art. 386 comma 1 lett. i-bis c.p.p.), con il decreto di fissazione dell’udienza a seguito di richiesta di applicazione della pena (art. 447 c.p.p.), con il decreto di condanna (art. 460 comma 1 lett. h-bis c.p.p.).
Inoltre, sia l’indagato che la persona offesa sono informati della richiesta di archiviazione (art. 408 comma 3 c.p.p.), con il provvedimento del Giudice che non accoglie la richiesta di archiviazione (art. 409 comma 2 c.p.p.), con l’avviso di conclusione delle indagini (art. 415 bis c.p.p.), con l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare (art. 419 comma 3 bis c.p.p.), con il decreto che dispone il giudizio (artt. 429 comma 1 lett. d-bis c.p.p. e 552 comma 1 lett. h-bis c.p.p.) e con il decreto di citazione per il giudizio d’appello (art. 601 comma 3 c.p.p.).
In sede di esecuzione penale, i programmi di giustizia riparativa vengono favoriti nei piani di trattamento tanto per i condannatiquantopergliinternati (art.13Ord.Pen.).
La norma è rivolta innanzitutto agli Operatori dell’Ordinamento Penitenziario, ma la Relazione al decreto circonda la prospettiva con molte cautele: l’accesso deve essere assolutamente volontario, occorre evitare ricadute negative sul piano dei benefici soprattutto quando il mancato svolgimento degli incontri dialogici sia dipeso dall’indisponibilità di una delle parti.
Il programma allegato all’istanza di messa alla prova potrà contenere lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa (art. 464 bis lett. c.) c.p.p.).
In particolare, la Giustizia Riparativa, secondo la Dottrina prevalente, non deve “essere confusa con gli strumenti del trattamento penitenziario ma nello stesso tempo obbliga le autorità pubbliche a favorire, proprio nella cornice tracciata dal trattamento, il ricorso libero e spontaneo ai percorsi .”
Sempre in sede di esecuzione della pena l’Autorità Giudiziaria di sorveglianza può disporre l’invio di condannati e internati a programmi di giustizia riparativa la cui partecipazione e il cui eventuale esito positivo vengono valutati ai fini dell’assegnazione al lavoro all’esterno, della concessione di permessi premio e delle misure alternative alla detenzione, della liberazione condizionale nonché dell’eventuale esito positivo dell’affidamento in prova (artt. 15 bis e 47 ord. pen.).
Alcuni commentatori hanno sottolineato, a buon diritto, l’esistenza nell’art. 129 bis c.p.p., di una grave discriminazione tra vittima e persona indicata come autore dell’offesa rispetto all’invio d’ufficio del magistrato nel processo di cognizione atteso che la consultazione della vittima non è neppure presa in considerazione come eventualità lasciata alla totale discrezionalità del Magistrato di sorveglianza (!!)
Nondimeno va evidenziato, sul punto, il ruolo marginale e non essenziale assegnato dalla norma introdotta alla Vittima di Reato ai fini della decisione dell’A.G. di procedere ad una mediazione penale nell’ambito della lesione dei propri diritti ma ancor più che l’intero procedimento è privo di parametri di riferimenti e di calcoli tabellari per stabilire nella trattativa con l’imputato quali siano i margini di una qualche disponibilità ad una riparazione e non pretesto per inutili quanto dolorose discussioni.(!!)
L’attuale carenza di Centri di Assistenza per le Vittime rende necessario avviare una collaborazione tra Istituzioni ed Associazioni per sopperire a tale esigenza.
E’ stato ribadito, di recente, che la co-progettazione rappresenta un’opportunità per favorire un maggiore coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore-ETS nella formulazione dei servizi (v. Rivista Secondo Welfare).
Proprio grazie alla sua capacità di rivedere ed innovare le relazioni tra Enti locali e del Terzo Settore, la co-progettazione rappresenta un’opportunità per favorire un maggiore coinvolgimento di questi ultimi nella formulazione di servizi a supporto delle esigenze dei cittadini.
Grazie alla loro diffusione capillare sul territorio e a un contatto più diretto con la domanda, infatti, gli Enti del Terzo Settore si configurano come le realtà maggiormente in grado di ricomporre i bisogni delle famiglie e l’offerta di servizi disponibili sul territorio.
La co-progettazione è da tempo considerata la soluzione ai mali della burocrazia dagli addetti ai lavori ed è divenuta importante da quando è stata recepita nel codice del Terzo Settore divenendo così un istituto giuridico e non più solo un “processo riservato ai più coraggiosi “.
Si è assistito, infatti, ad un crescendo di iniziative orientate ad aumentare la consapevo lezza del valore trasformativo di questa che, a ragione, può considerarsi tra le innovazioni più interessanti seguite alla rivoluzione del sistema dei servizi sociali locali rappresentata dalla legge 328 del 2000.
La co-progettazione, tuttavia, non deve essere considerata un semplice esercizio di “innovazione amministrativa”, ma uno strumento prezioso per promuovere una convergenza reale intorno ad obiettivi d’interesse generale tra soggetti con caratteristiche e ruoli differenti.
La co-progettazione, peraltro, va letta congiuntamente alla co-programmazione, poiché quest’ultima consiste nell’individuazione dei bisogni da soddisfare e degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione e delle risorse disponibili (art. 55 Codice Terzo Settore), mentre la co-progettazione riguarda la definizione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni ben definiti, proprio grazie anche alla co-programmazione.
Va inoltre sottolineato che la forza di una tale innovazione sta anche nel fatto che essa non è appannaggio esclusivo dei servizi sociali.
Al contrario, entrambi questi strumenti hanno la potenzialità di coinvolgere tutte le Amministrazioni pubbliche in tutti i “settori di interesse generale” e non solo quindi quelli tipicamente legati al welfare (sociale o sociosanitario).
Sulla questone, risulta importante sottolineare che “L’individuazione degli enti del Terzo Settore da coinvolgere nel partenariato dovrà avvenire attraverso procedimenti ex art 12 della legge n.241/1990, rispettosi dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento” (d.lgs. 117/2017, art. 55).
L’avvio della co-progettazione, infatti, prevede un confronto con i partner sulle proposte ricevute e l’eventuale definizione di una proposta unitaria, la stesura di un progetto dettagliato e del relativo piano finanziario e cronoprogramma, nonché la definizione dell’assetto organizzativo dell’intervento e/o del servizio e del sistema di monitoraggio e valutazione.
Una volta selezionato il progetto definitivo si procede alla stipula dell’accordo di collaborazione o convenzione con ii soggetto selezionato/i (d.lgs 117/2017, art. 56).
La convenzione sarà poi soggetta a tre tipi di verifiche:
la verifica dei risultati, l’efficacia ed efficienza della progettazione rispetto al perseguimento dei risultati attesi, secondo le metriche definite insieme in fase di co-progettazione;
la verifica della rendicontazione o di congruità e coerenza delle spese sostenute dai partner rispetto alle finalità dell’accordo e al progetto presentato;
infine, la verifica del progetto, cioè una valutazione complessiva dello stesso, sia in termi ni di output rispetto ai risultati che di outcomes, ma anche in termini di qualità delle dinamiche processuali.
In definitiva, essa rappresenta un’opportunità importante per diventare prota gonista e corresponsabile anche degli interventi conciliativi del territorio.
Partendo dalla nuova impostazione dei rapporti tra Istituzioni Pubbliche ed ETS si può pervenire agevolmente alla realizzazione dei Centri di Assistenza per le Vittime di Reato.
Il recepimento della Direttiva del 2012 nella Riforma Cartabia ha consentito l’ingresso nel processo dalle Associazioni che si occupano dei diritti delle Vittime di reati violenti e degli operatori del diritto preposti all’assistenza delle stesse.
Come innanzi ricordato, la Direttiva europea del 2012 ha imposto agli Stati membri di attivare un sistema di protezione per le vittime di tutti i reati così da garantire una assistenza integrata che sia emotiva, psicologica, economica, medica, legale, linguistica.
È’ una rivoluzione culturale, quella che l’Europa ha chiesto all’Italia a cui occorre uniformarsi senza perdere altro tempo.
Secondo l’allora Ministro della Giustizia Orlando, «Per costruire un servizio nazionale di assistenza alle vittime di reato va superato l’approccio limitato alle prerogative processuali della “persona offesa” quale titolare di diritti, per arrivare a una più evoluta concezione della vittima quale portatrice di bisogni, occorre procedere quanto prima il monitoraggio delle esperienze similari in Italia ed, in tale direzione, avviare un percorso di sensibilizzazione delle Associazioni che operano già sul territorio per l’assistenza alle Vittime coinvolgendole nel progetto, anche attingendo dalle esperienze già svolte dalle stesse e dalle buone pratiche poste in essere” e, proseguendo, «Lo spazio per una sinergia tra pubblico, privato e l’Associazionismo c’è”, senza escludere la possibilità di un finanziamento pubblico del servizio integrato di assistenza svolto dalle Associazioni su base volontaristica che, in base al Censimento effettuato dal Ministero, sono oltre mille, ciascuna con una sua peculiarità ma comunque tutte utili e radicate sul Territorio di appartenenza ovvero su quello nazionale, avvalendosi di una propria Rete ed Operatori specializzati”.
Occorre, dunque, intervenire rapidamente sul tema vasto e complesso della paura del crimine nella nostra società, una paura, troppo spesso, diffusa ed alimentata dai mezzi di comunicazione di massa, evitando processi mediatici che non fanno che aumentare nella gente la preoccupazione ed i timori nella vita quotidiana.,
Le risposte dei Governanti alla crescente domanda di Giustizia devono tenere conto delle opinioni, dei sentimenti, delle valutazioni che la “gente comune” nutre sui temi della criminalità, della giustizia penale e delle scelte di politica criminale degli ultimi decenni e di cui le Vittime di reato ne costituiscono l’ineluttabile quanto doloroso prodotto. (!!)
In un’epoca storica come la nostra, caratterizzata da profondi cambiamenti comunicativi e relazionali, dove le dinamiche della paura giocano un ruolo assolutamente determinante e dove lo scollamento tra dati “reali” e dati “comunicati” rischia di divenire incolmabile, l’azione di supporto demandata alle Associazioni può, per davvero, aspirare a divenire un “banco di prova” per la tutela e l’assistenza delle Vittime del Reato e rivolto ad orientare le scelte future del Legislatore sul piano normativo.
Non va dimenticato che le Regioni hanno istituito, quasi tutte, un Garante Regionale per le Vittime mentre manca ancora quello Nazionale, da più parti invocato come tramite tra le Associazioni e le Istituzioni.
Sarebbe utile, anche, avviare la costituzione di un FORUM, liberamente eletto, in cui le Associazioni possano confrontarsi sulle tematiche comuni ed unificare i Servizi da rendere alle Vittime.
Sta di fatto che il Governo, contrariamente a quanto disposto dalla Direttiva Europea, non ha ritenuto, neppure con la recente Riforma della Giustizia, ovvero di quella della Sicurezza, di avviare uno “Sportello delle vittime”, poiché tale innovazione non è apparsa conforme “non essendo imposta dalla Direttiva e che, peraltro, richiede una necessaria sinergia fra diverse amministrazioni con conseguente impegno economico.,
In conseguenza, per realizzare tale progetto occorrerà avviare una riflessione congiunta tra lo Stato e le Regioni, funzionalmente coinvolte in materia, ma con l’ormai indifferibile urgenza di provvedere.
In proposito, va ricordato che ogni reato richiede una tipologia di supporto e spesso ad un singolo reato corrispondono e sono necessari diversi supporti che vanno ad intersecarsi tra di loro.
Gli interventi di supporto e le figure predisposte a interagire con le vittime, a seconda della loro specificità e tipologia di reato sofferto, possono essere classificati in come segue:
supporto psicologico
la figura preposta a dare supporto è in questo caso lo psicologo che, attraverso un percorso di ascolto del vissuto traumatico della vittima, accompagna e sostiene la persona fino alla elaborazione dell’evento e al ritrovare una condi- zione di equilibrio e serenità.
supporto medico legale
occorre fornire uno specifico supporto di medici legali pediatri, psichiatri, che forniscano la necessaria assistenza alla vittima di violenze fisiche e di lesioni, a volte anche permanenti, subite dalla vittima del reato.
supporto legale
gli sportelli sono destinati anche a fornire anche un’assistenza legale alle vittime affinché possano ricevere un aiuto per difendersi nei confronti dell’autore del reato anche per richiedere i danni fisici e morali, con l’intento di assicurare alla vittima ed ai suoi familari, spesso impossibilitati, una difesa legale efficace dei propri interessi lesi.
supporto criminologico
lo Sportello deve comprendere anche un supporto criminologico, a servizio delle istituzioni presenti sul territorio, con il compito di svolgere una compiuta analisi della situazione territoriale per tutti gli episodi di violenza e quant’altro necessiti per le istituzioni nazionali e locali e le Forze dell’Ordine per garantire una sicurezza effettiva e scongiurare il ripetersi di tali episodi, anche attraverso un’azione preventiva e campagne di sensibilizzazione in ambito scolastico e pubblico.
Spesso le vittime non si rivolgono direttamente agli operatori della sicurezza come Carabinieri, Polizia, Ospedali, Medici poiché, nonostante la loro professionalità, non sempre possiedono le competenze necessarie per poter accogliere la vittima nel modo corretto senza il rischio di causare una “Vittimizzazione secondaria”, come da più parti rilevato.
Accade, quindi, che la Vittima eviti di rivolgersi a tali Operatori per sfiducia nella Giustizia o per tema di conseguenze gravi nel denunciare i fatti di cui sono rimaste vittime ovvero per vergogna nel denunciare le violenze subite, finendo così per isolarsi nella propria abitazione privandosi di ogni assistenza, con gravi conseguenze sullo stato di salute e psicologiche.
In questo contesto risulta, quindi, molto importante formare una nuova classe di Operatori che, a seguito di una specifica formazione, possano svolgere il loro lavoro fornendo alle vittime del Reato un primo supporto che risulta fondamentale lungo tutto il percorso successivo da seguire, se applicato con la giusta sensibilità e metodologia.
Accogliere e ascoltare è una questione di capacità di osservazione, valutazione e coscienza del tutto personale ed è proprio per questa ragione che è necessario che il personale preposto sia costituito da elementi ben formati, che sappiano mettersi a disposizione delle vittime per contenere il più possibile una situazione di disagio.
Per concludere, va detto che i diritti delle Vittime sono stati rafforzati con innesti quasi sempre coerenti con quella prospettiva protezionistica avanzata dall’Europa ma occorre andare oltre con interventi ancora più specifici e fattuali sia nel Procedimento Penale che sul Territorio.