Cade sul pavimento bagnato in palestra: colpa del danneggiato

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3652/2026 del 17 febbraio 2026 torna ad occuparsi della responsabilità per cose in custodia, ribadendo il principio per cui deve ritenersi sussistente la esimente del caso fortuito, integrato dal fatto colposo del danneggiato, qualora ricorrano le condizioni di prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso e di mancata osservanza del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa.

Venerdi 20 Febbraio 2026

Il caso.

Mevia, quale praticante il nuoto presso una piscina gestita dalla Alfa S.r.l., al termine di un allenamento, dopo essersi fatta la doccia, nel recarsi verso un appendiabiti, inciampava in un tappetino rimasto in parte arrotolato e quindi poneva il piede destro in una pozza d’acqua che le faceva perdere l’equilibrio con conseguente urto del piede sinistro contro la parete dello spogliatoio e frattura del piede; conveniva pertanto la società avanti al tribunale chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti.

Iter giudiziario

  • Primo grado. Il Tribunale condannava la società Alfa srl al risarcimento dei danni liquidati in e 16.000.
  • Appello: La Corte distrettuale, adita dalla società, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda dell'attrice, condannandola alle spese di lite.

Mevia ricorre in Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. per avere la Corte d’appello erroneamente valorizzato la sussistenza del caso fortuito, individuato nello stesso comportamento di Mevia, che avrebbe dovuto conoscere o comunque prevedere la situazione di pericolo costituita dall’anomalia del tappetino e dall’ampia chiazza d’acqua.

Cassazione.

la Corte rigetta il ricorso, richiamando le motivazioni, ritenute corrette, della Corte d'Appello:

  1. Mevia frequentava la palestra da qualche tempo, praticando il nuoto, e non era quindi ignara della situazione del luogo;
  2. inciampava in un tappetino che spesso veniva lasciato parzialmente ripiegato e di ciò i frequentatori della palestra erano a conoscenza; i
  3. il pavimento tra le docce e lo spogliatoio era costantemente bagnato e ciò era percepibile dai frequentatori della palestra;
  4. la luce (artificiale) dello spogliatoio al momento della caduta della era accesa sicché il tappetino parzialmente ripiegato era visibile.

In sintesi.

  • In riferimento all'art. 2051 c.c: responsabilità per cose in custodia

L'infortunata aveva la concreta e immediata possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, di tal ché, essendo il pericolo visibile, ella, entrando in contatto con la cosa, era tenuta ad esercitare un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio era percepibile con l'ordinaria diligenza.

La caduta e l’infortunio non possono non ascriversi ad un comportamento incauto e disattento della stessa infortunata, non potendosi invocare come fonte di responsabilità l'esistenza di una situazione di pericolo che rientra nel rischio generico proprio dei luoghi, evitabile in base a una condotta normalmente diligente;

Deve, dunque, ritenersi sussistente nella fattispecie concreta la esimente del caso fortuito, integrato dal fatto colposo del danneggiato, in dipendenza della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso e della mancata osservanza del «dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa.

  • In riferimento all'art. 2043 c.c

Le accertate condizioni fattuali di tempo e di luogo, escludono che il tappetino e la chiazza d’acqua potessero rappresentare una insidia o trabocchetto, mancando non solo l'oggettiva invisibilità, ma anche l'imprevedibilità del pericolo e dunque una situazione di pericolo occulto

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