Brecciolino e tombini: quali responsabilita' del comune in caso di caduta?

L’argomento è un interrogativo sempre aperto, e non smette ancora di impegnare, sino all’ultimo grado di giudizio, le sempre affollate aule di Giustizia.

Strade e marciapiedi dissestati, buche, tombini, dossi, asfalti deteriorati ed insidie più o meno occulte, costituiscono per automobilista, motociclista, ciclista e pedone quel percorso ad ostacoli che per molti finisce, come in videogioco alla Super Mario, con uno sconfortante “game over”.

Lunedi 23 Febbraio 2026

Prevedibile dunque che, a fronte di una così copiosa casistica, la giurisprudenza rispondesse con l’enunciazione di principi sufficientemente chiari ed univoci.

Primo fra tutti quello secondo il quale il Comune è generalmente responsabile per cadute o inciampi su strade e marciapiedi a norma dell’art. 2051 c.c. (“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia ..” ), a meno che non “.. provi il caso fortuito" (evento imprevedibile e/o inevitabile come, tra le varie, la disattenzione) mentre il cittadino, dal canto suo, deve dimostrare il nesso causale tra l'insidia (la buca, l’asfalto sconnesso, etc..) e il danno.

Ad integrazione della suddetta regola generale, la giurisprudenza ha nel tempo fissato i seguenti principi interpretativi:

  • Responsabilità Oggettiva: il Comune, come custode, risponde dei danni se non prova che la colpa è esclusivamente del danneggiato. In tal senso, la Cassazione a sezioni Unite ha già chiaramente stabilito che:

  • La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. SS.UU.20943/2022).

  • Insidia/Trabocchetto: le cosiddette “insidie” devono essere caratterizzate dalla non prevedibilità, non visibilità e non facile evitabilità, usando l'ordinaria diligenza.

  • Caso Fortuito ed Esonero: il caso fortuito, infine, è ciò che non può prevedersi (fortuitus casus est qui nullo humano consilio praevideri potest) e comprende il fatto del terzo, il fatto dello stesso danneggiato e il fatto naturale (la cosiddetta forza maggiore). Il caso fortuito è costituito da eventi che interrompono la serie causale consistenti in condotte di terzi o del danneggiato, purché non siano conoscibili né eliminabili con immediatezza. In altre parole, la condotta del terzo o del danneggiato, di per sé sola, non è sufficiente a spezzare il nesso eziologico, ma occorre che sia connotata da caratteristiche di imprevedibilità e non conoscibilità.

Primo caso.

Ebbene nella prima delle due vicende in esame troviamo un centauro il quale, rovinato al suolo con la sua moto a causa del brecciolino presente sul manto stradale, risultato vittorioso nella causa risarcitoria proposta contro la Provincia competente ma soccombente in fase di appello, ricorre per la riforma di quella sentenza in Cassazione la quale ultima, con ordinanza n°1478, pubblicata in data 22.01.2026, riscontra la mancata dimostrazione del fatto, da parte dell’Ente locale responsabile della gestione del tratto di strada de quo, che il motociclista infortunato non si fosse attenuto alle regole del Codice della Strada e, accogliendo il ricorso, rinvia per riesame al giudice di secondo grado.

Snodo cruciale dell’intera vicenda è il primo dei quattro motivi di ricorso, con il quale il motocilista censura la sentenza impugnata, per aver quella ritenuto la condotta del danneggiato idonea ad interrompere il nesso eziologico senza fornire la prova del caso fortuito che, a dire del ricorrente, doveva essere integrato da una condotta “autonoma, eccezionale ed imprevedibile della vittima del sinistro”.

Chiamati a pronunciarsi sul punto, i Giudici di legittimità hanno così valutato priva di qualsivoglia spiegazione la affermazione generica del giudice d’appello secondo la quale “prima del tratto di strada in cui è caduto l’appellato risulta esservi apposto un cartello di caduta massi e curve pericolose che doveva senz’altro indurlo a particolare cautela essendo prevedibile che la strada potesse essere anche coperta da brecciolino”, ritenendo detto apprezzamento privo di valore motivazionale in quanto si limitava a postulare una “particolare cautela”, ad opera del danneggiato, ma ometteva di individuare quale fosse, nelle date condizioni, la condotta di guida da questi esigibile e perché, dunque, la “particolare cautela” fosse mancata.

Di qui il seguente, esaustivo pronunciamento:

Il descritto percorso argomentativo, benché materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, in quanto si risolve nella mera estrinsecazione della statuizione dispositiva, priva dell’enunciazione degli elementi fattuali e delle prove a suffragio del convincimento: in particolare, omette di descrivere la condotta del soggetto danneggiato, di chiarirne l’imputabilità a colpa dello stesso (e cioè la difformità del contegno rispetto alle regole di prudenza, perizia o diligenza richieste dalla situazione), di precisarne la eziologica incidenza sulla verificazione dell’evento, apoditticamente affermata come esclusiva della derivazione causale del danno dalla cosa”.

La dimostrazione che il soggetto non si era attenuto alle prescrizioni di particolare attenzione, affermano gli Ermellini, in sintesi ed in conclusione, spettava alla Provincia o comunque all’Ente locale che gestiva il tratto di strada. Nessuna responsabilità, in difetto, poteva essere attribuita all’incolpevole utente della strada.

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Secondo caso

La seconda vicenda è quella, ancor più classica, dell’inciampo su un tombino, sulla quale pure la giurisprudenza ha avuto più che abbondantemente modo di esprimersi e, alla domanda di maggior interesse comune, se il dislivello tra il tombino e la strada possa consentire, in caso di caduta, di chiamare in causa il Comune per ottenere un risarcimento, la Cassazione ha tra le altre cose generalmente risposto che dipende da quanti centimetri misura il dislivello.

Ritiene in particolare la giurisprudenza prevalente che se il tombino è rialzato di pochi centimetri, dunque in maniera quasi impercettibile all’occhio umano, è più facile inciampare nel chiusino e cadere. Al contrario, se il dislivello è abbastanza pronunciato, può (secondo le regole già precedentemente riferite) essere chiamato in causa il caso fortuito e dunque la colpa non potrà essere attribuita all’amministrazione comunale.

In questo secondo caso in esame un pedone aveva chiamato in causa un Comune per essere risarcito da una rovinosa caduta da inciampo su un tombino. In primo ed in secondo grado i giudici avevano ritenuto che il sinistro fosse avvenuto per negligenza del danneggiato stesso, rigettando la domanda. L’utente della strada ricorreva Cassazione, lamentando la violazione delle norme sulla responsabilità da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. e quelle sull’onere della prova.

La Corte, con ordinanza N. 1786 pubblicata in data 26 gennaio 2026, ratificava la decisione d’appello, confermando la mancanza di prove sufficienti a dimostrare il nesso causale tra la caduta e la buca, con la differenza qui, rispetto al caso precedente, di addossare al danneggiato, piuttosto che al Comune, il mancato assolvimento del necessario onere probatorio.

La sentenza si articola sulla falsariga dei tre motivi del ricorso risolvendo per lo più questioni di legittimità, come nel primo motivo dove, avendo il ricorrente contestato alla Corte d’Appello di aver erroneamente richiesto la prova dell’esistenza di una “insidia o trabocchetto”, un requisito da quello ritenuto non necessario ai fini della responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, in quanto tendente a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.

Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente ha lamentato ancora che non sarebbe stato egli tenuto a provare la “sussistenza di un’insidia o di un trabocchetto”, essendo a suo dire sufficiente il “fatto” di essere caduto dopo aver appoggiato il piede su un tombino e, a riprova di ciò, riportava l’ammissione del Comune secondo cui il dislivello era “impercettibile”, e dunque vi era.

Per i giudici di legittimità, tuttavia, non vi è stata alcuna violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. “sotto il profilo della non contestazione”.

Sosteneva sul punto il pedone che, non avendo il Comune negato specificamente la dinamica, questa avrebbe dovuto essere considerata ammessa. La Corte ha smentito questa tesi, chiarendo che il Comune aveva contestato “integralmente” i fatti esposti e che il principio di non contestazione presuppone una conoscenza diretta degli eventi da parte di chi contesta. In questo caso, il Comune aveva appreso i fatti solo tramite la notifica dell’atto di citazione, rendendo legittima una contestazione più generica e ponendo interamente l’onere della prova a carico del danneggiato.

Al di là comunque dei tecnicismi giuridici presenti in sentenza e del percorso logico apparentemente tortuoso compiuto dagli Ermellini, il succo della motivazione della Cassazione è chiaro e coerente: il ricorrente non è riuscito a dimostrare che la sua caduta è stata provocata proprio da quel tombino e la conferma dell’accertamento della mancata prova del fatto ha prevalso e reso inutile l’esame degli altri motivi di ricorso.

In conclusione.

Sì, buche, tombini, brecciolini: Comuni e Province che ne gestiscono la manutenzione sono responsabili dei danni che possono provocare. Ma non sempre. L’utente della strada (e dei marciapiedi) deve sapere che quando esce di casa si troverà ad interagire con un pericoloso campo minato e che, se vuole garantirsi un minimo di risarcibilità, dovrà procedere con la dovuta, istituzionaleparticolare cautela” oltreché provare, naturalmente e nel dettaglio, l’inequivocabile nesso causale tra il danno subito e l’insidia causata dal bene in custodia dell’Ente locale di turno.

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