Caduta su tombino posto a margine della strada: responsabile il cittadino che non è stato attento

Con l'ordinanza n. 2071 del 25 gennaio 2022 la Corte di Cassazione chiarisce le condizioni in presenza delle quali l'Ente può essere ritenuto responsabile della caduta di un pedone a causa di un tombino collocato a margine della strada.

Giovedi 27 Gennaio 2022

Il caso: S.M. conveniva avanti al tribunale l'Anas, quale proprietario della strada, deducendo in particolare:

- di aver subìto danni a seguito della caduta in un tombino posto a margine di una strada statale, di proprietà del convenuto, che non era segnalato e non era visibile;

- la ricorrente sarebbe caduta in questo tombino dopo essere scesa dalla vettura in ora serale per raggiungere un distributore automatico di sigarette che si trovava nei pressi.

Il Tribunale in primo grado rigettava la domanda, e questa decisione veniva confermata dalla Corte di appello, la quale riteneva che il danno si era verificato per esclusiva colpa della danneggiata che non si avveduta, come avrebbe dovuto, della buca in cui è inciampata.

S.M. ricorre in Cassazione, denuncia violazione degli articoli 2051 e 2697 c.c.:

- la Corte ha disatteso le regole di ripartizione dell'onere probatorio, in base alle quali incombe al danneggiato la sola prova del nesso di causa tra il dinamismo della cosa ed il danno, mentre compete al custode la dimostrazione del caso fortuito, ossia la dimostrazione che il danno è dovuto ad un fattore a lui estraneo;

- al contrario, pur avendo, per parte sua, fornito la prova del nesso di causa fra la cosa e il danno, non vi è stata invece dimostrazione del caso fortuito, ossia della prova liberatoria, da parte del custode.

La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, chiarisce quanto segue:

a) la Corte d'appello ha ritenuto come fornita la prova liberatoria da parte del custode, in quanto ha concluso nel senso che il danno è da attribuirsi alla condotta colpevole del danneggiato che avrebbe dovuto avvedersi della buca e di conseguenza evitarla;

b) e' noto infatti che nella nozione di caso fortuito rientra altresì il concorso di colpa del danneggiato, con la conseguenza che la cosiddetta prova liberatoria di cui il ricorrente lamenta l'assenza è stata invece fornita, attraverso, per l'appunto, la dimostrazione della colpa del danneggiato;

c) peraltro, riguardo al rilievo che la Corte non avrebbe tenuto in considerazione la possibilità, pure prospettata nell'atto di impugnazione, di qualificare la domanda come richiesta di risarcimento del danno ex articolo 2043 cc ., si precisa che, avendo la Corte qualificato la fattispecie come riferibile all'articolo 2051 codice civile, non aveva motivo di prospettare una diversa qualificazione, ai sensi dell'articolo 2043.c.c., in base alla quale valutare diversamente i fatti emersi in giudizio.

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