IL CASO: Il ricorrente impugnava cartella di pagamento notificatagli dalla Riscossione Sicilia S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo, per controllo modello unico persone fisiche – dichiarazione modello unico/2009 per il periodo d’imposta 2008, oltre somme aggiuntive a titolo di sanzioni ed interessi, somme richieste a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell’art.36 ter DPR 600/1973.
Nell’atto di opposizione, il ricorrente, deduceva l’infondatezza e l’illegittimità della procedura di recupero della somma per
1) tardività della notifica della cartella di pagamento con conseguente decadenza del diritto di recupero dell’imposta;
2) prescrizione del presunto credito IRPEF.
La resistente Riscossione Sicilia S.p.A., respingeva con formale diniego, il Reclamo/Mediazione Tributaria e ritenendo perciò legittimo l’atto esattoriale, si costituiva in giudizio depositando le proprie controdeduzioni, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per intempestività della proposizione; in via principale il Suo difetto di legittimazione passiva, chiedendo l’integrazione del contraddittorio con Agenzia delle Entrate. Il ricorrente si difendeva dall’eccezione di inammissibilità del ricorso per intempestività della proposizione, perché successiva al termine di 60 gg., decorrente dalla notifica della cartella di pagamento opposta, adducendo che la opposizione veniva proposta in data 02/11/2016, con notifica all’Ente Riscossore in pari data ed ovvero il 58° giorno successivo alla notifica della cartella, quindi entro il termine di 60 giorni dalla notifica, corredando a supporto delle proprie argomentazioni il documento probatorio.
Mentre sulla sua estromissione l’ Agenzia delle Entrate adduceva che l’attività relativa alla notifica della cartella di pagamento è propria dell’ Agente della Riscossione e che quindi su di esso incombe l’onere di replicare documentare e relazionare in ordine alla prova della validità della notifica negando quindi qualsiasi vizio in capo all’attività dell’Ufficio Impositore.
Secondo il ricorrente invece, l’attività di Agenzia delle Entrate risulterebbe viziata, in quanto il ricorrente non era mai venuto a conoscenza della comunicazione degli esiti del controllo formale del 30/12/2012. Secondo il ricorrente quindi, la resistente comparente Riscossione Sicilia S.p.A. correttamente agiva, chiamando in garanzia l’Agenzia delle Entrate responsabile dei vizi relativi sia alla debenza dell’ imposta; mentre per i vizi relativi la procedura di notificazione della cartella di pagamento, della decadenza e della prescrizione, chiaramente imputabili alla Riscossione Sicilia S.p.A. Ed infine, in relazione alla decadenza eccepita, l’Agente della Riscossione si difendeva sottolineando la sua tempestività nel provvedere alla notifica dell’atto opposto, indicando che la data di consegna del ruolo avveniva il 25/03/2013, e successivamente in data 24/11/2013 veniva notificata la cartella di pagamento.
Tuttavia, in data 24/11/2013 la notifica della cartella di pagamento non andava a buon fine, la cartella di pagamento non veniva recapitata al destinatario in quanto il destinatario non era più residente nel Comune di Carini da più di un anno. La Riscossione Sicilia S.p.A. si avvaleva della procedura di notifica ex art. 140 c.p.c. che, in caso di irreperibilità del destinatario, prevede il deposito della copia dell’atto nella Casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi e dell’affissione di avviso di deposito alla porta dell’abitazione, con informativa al destinatario a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, tale adempimento non veniva esattamente assolto dall’Agente della Riscossione, perché la raccomanda Ar non sarebbe mai giunta al destinatario. Il ricorrente infatti dal 02/08/ 2012 trasferiva la propria residenza in altro Comune. La notifica ex art. 140 c.p.c. pertanto non si era mai perfezionata per non aver il ricorrente ricevuto la raccomanda AR formalità prevista dalla normativa. La corretta notifica avveniva solo in data 05/09/2016 ed intempestivamente..
Sull’eccezione di prescrizione, invece, rimarrebbe priva di pregio la rappresentazione da parte di Riscossione Sicilia che il contribuente avrebbe potuto avvalersi del condono previsto dalla legge di Stabilità del 2014 saldando la cartella di pagamento in quanto iscritta a ruolo entro i termini previsti dalla legge di stabilità ovvero fino al 31/10/2013, perché il contribuente non essendo mai venuto a conoscenza né dell’iscrizione a ruolo del debito né della cartella di pagamento, come avrebbe potuto accedere al condono! Pertanto, si maturava il termine di prescrizione in quanto la cartella di pagamento notificata in data 05/09/2016 conteneva un debito tributario (IRPEF) che si riferisce all’anno 2008 e sotteso alla prescrizione quinquennale.
LA DECISIONE: La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, dichiarava inammissibile l’impugnazione adducendo che il ricorso in opposizione veniva notificato alle controparti a mezzo pec in data 02/11/2016, prima ancora che venisse attivata la procedura via pec nell’intero territorio nazionale, e proprio nel caso de quo, nella sede della Sicilia, più precisamente, la procedura via pec partiva solo in data 15/06/2017 e che pertanto, la notifica effettuata seguendo la via telematica, a mezzo pec, in quel dato momento storico non era contemplato dalla legge. Il giudice tributario nella sentenza cita il principio del “tempus regit actum” per cui la notifica risulterebbe giuridicamente inesistente, come da pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ( sent. n. 18321/2017).