Il modello cid non ha rilievo probatorio se l’incidente non si e’ verificato

Venerdi 7 Giugno 2019

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8451 del 27.03.2019 se da una parte ribadisce il principio di diritto della libera valutazione da parte del giudice del modello Cid, firmato da entrambi i conducenti dei veicoli, nei confronti dell’assicuratore, dall’altra ritiene che il reale verificarsi dell’incidente sia “l’antecedente logico-giuridico” del modello previsto dall’art. 143 codice delle assicurazioni che ovviamente diviene del tutto irrilevante se dal materiale probatorio acquisito nel processo risulta che il sinistro non si è verificato.

Siffatte censure, tuttavia, non sono fondate, e ciò alla stregua del principio secondo cui, "in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio" (Cass. Sez. 3, sent. 25 giugno 2013, n. 15881, Rv. 626890-01, in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 17 settembre 2013, n. 21161, Rv. 62795601; Cass. Sez. 3, ord. 20 febbraio 2018, n. 4010, non massimata).

In particolare, è stata fatta salva - nella giurisprudenza di questa Corte - la possibilità per l'adito giudicante di accertare "che la dichiarazione resa (...) nel modulo di contestazione amichevole di incidente" sia "incompatibile con la dinamica del sinistro", e ciò proprio in base ad elementi come quelli valorizzati, nella specie, dalla sentenza impugnata, ovvero, "alla luce dell'entità dei danni riportati" dal veicolo dell'attore, "della situazione dei luoghi", nonchè "della mancanza di un qualsivoglia danno a carico del conducente" antagonista.

Difatti, la verifica di tale "incompatibilità logica" secondo questa Corte - "si pone come una sorta di momento antecedente rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria" contenuta nel "CID", fermo, peraltro, restando (essa precisa) che essa resterebbe "oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733 c.c., comma 3, e della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23, nonchè della sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte" (così in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 15881 del 2013, cit.).

D'altra parte, si è anche affermato che "tra le prove idonee a vincere la suddetta presunzione rientra ovviamente anche la incompatibilità materiale tra i danni riportati tra i due veicoli coinvolti nel sinistro" (così, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 aprile 2018, n. 13951, non massimata), ovvero proprio taluno degli elementi valorizzati dalla sentenza sottoposto al vaglio di questa Corte.

Il modello di constatazione amichevole è previsto dall’art. 143 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 - codice delle assicurazioni – che così recita: “Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”. Per comprendere il valore probatorio del modulo Cid dovremo coordinare il 2° comma dell’art. 143 con l’art. 144 del codice delle assicurazioni perché dobbiamo tenere distinta l’ipotesi del conducente e proprietario del veicolo che sottoscrive il Cid da quella in cui il conducente non sia anche il proprietario dell’auto e firma il modulo; difatti nel caso di azione diretta ex art. 144 cod. ass. intentata dal danneggiato in un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore, il giudizio va instaurato anche nei confronti del "responsabile del danno" e trattandosi di un’ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. art. 144, comma 3, del citato Codice delle assicurazioni), la dichiarazione di natura confessoria contenuta nel modulo CID deve essere valutata applicando l’art. 2733, comma 3 c.c. secondo cui: "In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice ( si rammenta che il responsabile del danno secondo la giurisprudenza dominante è il proprietario del veicolo danneggiante:“Con la conseguenza, pertanto, che la non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo con la precisazione che rispetto alla domanda di risarcimento proposta dal danneggiato direttamente nei confronti dell'assicuratore è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo assicurato”in Cass. Civ., Sez. III, 6 febbraio 2004, n. 2292”).

La Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 10311/2006 ha affrontato il problema del valore probatorio del CID e la sua opponibilità all’assicuratore concludendo per così dire per “un limitato valore” del modulo nei confronti della compagnia assicurativa e difatti così scrive: “Ora se si considera che, come da costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, il modulo CID quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, e come tale superabile con prova contraria e che tale prova può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d'ufficio, ne consegue che la sentenza impugnata si sottrae alle censure in diritto svolte dal ricorrente, perchè, nonostante le richiamate contrarie affermazioni, essa ha finito per applicare di fatto correttamente la norma che si assume violata”.

Nel caso in cui il modulo sia sottoscritto dal conducente non proprietario, non vertendosi in tema di litisconsorzio necessario ma eventualmente solo di un litisconsorzio facoltativo, le affermazioni confessorie rese dal conducente vanno liberamente apprezzate dal giudice di merito, mentre esse fanno piena prova, a norma degli artt. 2733 e 2735 c.c. nei confronti del solo conducente confitente (così, espressamente, Cass. Civ., Sez. III, 7 maggio 2007, n. 10304). Semplificando e concludendo:

  • al conducente proprietario, che è litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 144 cod. ass., si applica il terzo comma dell'art. 2733 c.c.;

  • al conducente non proprietario, che non è litisconsorte necessario ma semplice condebitore solidale, si applica il secondo comma dell’art. 2733 c.c.v., che contempla l'esclusiva efficacia probatoria nei confronti del confidente/conducente sottoscrittore del modulo CID.

    In conclusione, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo CID, sempreché lo stesso sia compilato in ogni sua parte e sottoscritto da entrambi i conducenti, non fa piena prova nei confronti dell'assicuratore e del danneggiante né se proveniente da quest'ultimo, ove egli sia al tempo stesso conducente e proprietario del veicolo, né se proveniente dal conducente non proprietario: in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione fa piena prova nei confronti del conducente non proprietario medesimo, ove egli - beninteso - sia parte del giudizio. L’assicuratore, quindi, in presenza di un modulo CID sottoscritto  da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente e compilato in ogni sua parte, potrà con ogni mezzo probatorio dare la prova che il sinistro si è verificato diversamente anche con altre modalità al fine di determinare diversamente il grado di responsabilità di ognuno nella causazione dell’evento ma soprattutto non gli è preclusa la possibilità di provare che il sinistro non si è verificato anche utilizzando lo strumento della ctu comparativa e ricostruttiva dell’incidente.

Allegato:

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza 27 marzo 2019 n. 8451

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