Con l’ordinanza n. 24749/2019, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla natura del testamento olografo e sullo strumento processuale da utilizzare per contestare la sua autenticità.
Giovedi 31 Ottobre 2019 |
IL CASO: La vicenda nasce dalla sentenza con la quale la Corte di Appello aveva confermato la decisione del Tribunale, rigettando la domanda dell’attore con la quale quest’ultimo aveva impugnato un testamento olografo, deducendone la falsità e l’incapacità di intendere e di volere della testatrice al momento della sua redazione. Secondo la Corte territoriale, l’attore originario non aveva assolto all’onere probatorio circa la falsità del testamento e lo stato di incapacità della de cuius al momento in cui era stato redatto il testamento impugnato.
L’attore originario, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, interponeva, pertanto, ricorso per Cassazione deducendo l’erroneità della decisione impugnata per violazione degli articoli 214 e 216 del codice di procedura civile, in quanto i convenuti di fronte al disconoscimento del testamento avrebbero dovuto proporre l’istanza di verificazione.
LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Cassazione, ritenendo corretta la decisione dei giudici di merito, ha rigettato il ricorso osservando che:
- come costantemente affermato dagli stessi giudici di legittimità, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 12307/2015, il soggetto che agisce contro l'erede testamentario deve proporre azione di accertamento negativo dell'autenticità del testamento olografo ed è onerato del relativo onere probatorio (cfr. ex multis Cass. 24814/2018; 21556/2018; 18363/2018; 711/2018; 109/2017; 1995/2016);
- il testamento olografo "non è contestabile attraverso il procedimento previsto per le altre scritture private", in quanto pur gravitando nell'orbita delle scritture private, non può essere semplicisticamente "equiparato ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa".
Ricordiamo che prima dell’intervento delle Sezioni Unite, all’interno della stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione si erano formati due orientamenti opposti.
Secondo il primo orientamento, era possibile contestare l’autenticità del testamento olografo con il disconoscimento, stante la sua natura giuridica di scrittura privata, ed era onere del soggetto che produceva il documento proporre l’istanza di verificazione del documento, non assumendo nessuna rilevanza la posizione processuale delle parti.
Secondo l’altro orientamento, per la contestazione dell’autenticità del testamento olografo era invece, necessario, la querela di falso anche se al testamento olografo non viene attribuito valore di atto in quanto la contestazione dell’autenticità del testamento olografo si risolve in un’eccezione di falso e deve essere sollevata soltanto nei modi e con le forme di cui all’art. 221 e segg c.p.c., con il conseguente onere probatorio a carico della parte che contesti la genuinità della scheda testamentaria.
Le Sezione Unite, nel dirimere il suddetto contrasto, con la sentenza del 2015, hanno affermato il seguente principio di diritto, al quale ha dato seguito la decisione in commento, secondo il quale “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.