Termine di prescrizione dopo la notifica della cartella di pagamento: decorrenza

Con l’ordinanza 6350, pubblicata il 2 marzo 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla decorrenza del termine di prescrizione per la riscossione da parte dell’amministrazione finanziaria delle imposte dopo la notifica della cartella di pagamento.

Martedi 7 Marzo 2023

IL CASO: Un contribuente, al quale era stata notificata in un primo momento una cartella esattoriale e successivamente l’intimazione di pagamento proponeva ricorso avverso quest’ultima eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto da parte dell’Agenzia delle Entrate ad agire per la riscossione delle somme di cui ai predetti atti.

Sia in primo che in secondo grado i giudici tributari davano torto al contribuente, rigettando il ricorso. In particolare, la Commissione Tributaria Regionale riteneva il dies a quo per la decorrenza della prescrizione il giorno dello spirare del termine per l’impugnazione dell’atto impositivo notificato al contribuente.

Quest’ultimo, rimasto soccombente in entrambi i giudizi di merito svoltisi innanzi ai giudici tributari, sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione insistendo nell’eccezione della prescrizione del diritto dell’amministrazione finanziaria ad agire per la riscossione dell’imposta di cui all’atto impositivo riportato nell’intimazione di pagamento.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ribaltato quanto affermato dai giudici tributari di merito e nell’accogliere l’originario ricorso promosso dal contribuente osservava che:

1. il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati (Cass. 07/04/2017, n. 9076; Cass.11/03/2011, n. 5837);

2. decorrendo la prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, tale data non coincide con il momento in cui può procedersi ad esecuzione forzata ma dalla notifica della cartella di pagamento che costituisce già atto di esercizio del diritto di credito, idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale (Cass. 13/02/2017, n. 3741).

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