La Cassazione, pronunciandosi su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha stabilito che la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) istituita dal d.P.R. n. 12/2025 costituisce il parametro privilegiato per la liquidazione equitativa del danno biologico da macrolesioni anche per sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025,compresi quelli non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e dalla responsabilità sanitaria. in applicazione indiretta degli artt. 1226 e 2056 c.c., con obbligo di motivazione rafforzata in caso di scostamento.
| Venerdi 10 Aprile 2026 |
La decisione si segnala perché chiarisce i limiti dell'efficacia temporale della Tabella Unica Nazionale e risolve, tramite lo strumento del rinvio pregiudiziale, un contrasto già marcato nella giurisprudenza di merito: se la T.U.N., formalmente applicabile ai soli sinistri dal 5 marzo 2025 in poi, possa orientare le liquidazioni relative a fatti pregressi.
La Corte risponde affermativamente, ma attraverso un percorso argomentativo che esclude sia l'applicazione retroattiva diretta sia il ricorso all'analogia iuris, fondando invece la soluzione sul principio di equità di cui all'art. 1226 c.c. Ne derivano conseguenze operative immediate: nei giudizi di primo grado pendenti il giudice può — e tendenzialmente dovrebbe — applicare la T.U.N., mentre in appello e in cassazione l'invocabilità dipende dall'ampiezza dell'impugnazione sulla scelta del criterio equitativo.
A seguito di un sinistro stradale del 20 febbraio 2021, Tizio conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano il conducente Caio e la sua compagnia assicuratrice Alfa S.p.A., chiedendo il risarcimento del danno biologico permanente (35%), del danno temporaneo, del danno morale e di un pregiudizio alla cenestesi lavorativa, per un totale di oltre 235.000 euro. Tizio invocava l'applicazione delle Tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nella versione 2024 e la personalizzazione massima, anche in ragione delle ripercussioni sulle sue attività sportive amatoriali. Alfa S.p.A. contestava il concorso di colpa dell'attore nella misura del 30%, ridimensionava il danno biologico permanente al 25% e negava i presupposti per la personalizzazione. Nel procedimento interveniva anche Beta S.p.A., datore di lavoro di Tizio, chiedendo il ristoro dei danni subiti per la necessità di assumere un sostituto.
Prima di decidere nel merito, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 luglio 2025, sollevava rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., chiedendo alla Cassazione di chiarire quale tabella dovesse applicarsi per la liquidazione del danno biologico da macrolesioni in caso di sinistro anteriore all'entrata in vigore della T.U.N.: le Tabelle milanesi 2024, la T.U.N., oppure una combinazione delle due a scelta motivata del giudice. Il Primo Presidente dichiarava ammissibile il rinvio e rimetteva la questione alla Terza Sezione civile per la pubblica udienza.
Il principio di diritto enunciato è il seguente: la T.U.N., emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione della salute conforme agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta — non per diretta efficacia normativa ma come parametro del potere equitativo del giudice — anche con riferimento a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025, compresi quelli non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e dalla responsabilità sanitaria. Il giudice potrà discostarsene solo con motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'ambito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.