Per la Consulta sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di cassazione, in relazione all'art.6 CEDU, dell'art. 6, co. 2-bis del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dall'art. 1, co.2-bis, lett. a) del D.L. 28 marzo 2025, n. 37 recante «Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare», conv. nella Legge n.75 del 2025 riguardante il “Trattenimento in un Centro per il rimpatrio (CPR) dello straniero che abbia richiesto la protezione internazionale”.
| Venerdi 10 Aprile 2026 |
La Corte delle Leggi, con la sentenza n. 40 del 27 marzo 2026, ha ritenuto che i dubbi sollevati dalla Cassazione non fossero rilevanti nel caso in questione e, come tali, non potessero essere esaminate nel merito, nonostante la dedotta violazione di diversi principi costituzionali, tra cui quelli sanciti agli articoli 3,13,24 e 111 della Costituzione, oltre a norme internazionali ed europee in materia di diritti fondamentali. (v allegato)
La decisione in commento si sarebbe limitata, quindi, ad escludere la possibilità di pronuncia sulla legittimità delle norma impugnata sul piano processuale, pur sottolineando l’esigenza di un intervento del Legislatore sulla delicata materia, assai dibattuta, stante la necessità di una revisione della disciplina vigente in materia di trattenimento dei richiedenti asilo alla luce delle garanzie costituzionali e sovranazionali e del rispetto degli obblighi internazionali assunti dal Nostro Paese.
Quasi in contemporanea, il Parlamento Europeo ha approvato il 26 Marzo la stretta sui rimpatri dei migranti promuovendo gli hub albanesi individuati dal Governo Italiano nell’ambito del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo politico.
Con la Legge, approvata a maggioranza dagli Europarlamentari, l’Aula ha dato il via libera all’apertura dei negoziati interistituzionali con vari altri Organismi Europei per riscrivere la normativa che disciplina l’allontanamento dei cittadini di Paesi terzi presenti irregolarmente nella UE.
Tuttavia, la normativa introduce un’impostazione più restrittiva rispetto al quadro attuale e punta a rendere più rapidi ed efficaci i rimpatri atteso che, tra i punti chiave, vi è l’estensione del concetto di "Paese di ritorno" non solo per lo Stato di origine, ma anche per Paesi terzi con cui l’Ue o i singoli Stati Membri abbiano accordi per divenire destinazione dei rimpatri.
In questo quadro si inserisce anche la possibilità di istituire Centri dedicati ad ospitare i cittadini dei Paesi Terzi da espellere, c.d."return hubs", anche se ubicati al di fuori dei confini europei, tra cui quello realizzato in Albania dal Governo Italiano in accordo con il Governo Albanese, in origine destinato ad ospitare 3,000 persone al mese ma, in seguito, ridotto a poche decine di migranti presenti nel Centro di Gjader.
Prima della nuova Legge, il diritto europeo prevedeva che un rimpatrio potesse avvenire solo verso il Paese di origine o, in alcuni casi, verso un Paese terzo “sicuro”.
Sul punto, una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2024 aveva fissato criteri stringenti, stabilendo che un Paese potesse essere considerato sicuro solo in modo generalizzato, su tutto il territorio e per l’intera popolazione, garantendo un controllo effettivo da parte dei Giudici nazionali.
Su questo punto si erano innestate diverse decisioni dei Giudici italiani, che avevano sollevato criticità nei trasferimenti verso l’Albania per persone provenienti da Paesi come Bangladesh o Egitto, considerati come non sempre sicuri in modo uniforme.
Il risultato è stato quello del blocco del progetto italiano di gestione "esternalizzata" dei CPR.
La nuova normativa segna un cambio di approccio rispetto al quadro vigente in materia di immigrazione oltre a spingere sulla ridefinizione di "Paese sicuro", ampliandone i margini di applicazione e sbloccando di fatto l'empasse generata dalle decisioni dei Giudici Italiani.
Con il regolamento Ue 2026/464, che entrerà in vigore a giugno 2026, viene introdotta una lista comune a livello europeo dei Paesi di origine considerati sicuri, riducendo la discrezionalità dei singoli Stati Membri. .
Le nuove norme consentono inoltre di qualificare un Paese come "sicuro" anche in presenza di eccezioni relative a specifiche categorie di persone o aree geografiche e, in questi casi, spetta al richiedente dimostrare di trovarsi in una situazione di rischio individuale per evitare il rimpatrio.
Parallelamente, il regolamento sulle procedure di asilo prevede che le domande presentate da persone provenienti da Paesi con un basso tasso di riconoscimento della protezione internazionale siano esaminate con procedure accelerate con l’obiettivo di velocizzare l’iter e facilitare eventuali rimpatri.
Ne consegue una accelerazione delle procedure di rimpatrio poiché il testo approvato dal Parlamento UE attribuisce maggiore peso al rimpatrio forzato rispetto alla partenza volontaria, finora considerata la modalità preferenziale.
Le nuove regole introducono inoltre un obbligo di cooperazione con i Paesi di provenienza per facilitare i rimpatri fino alla possibilità di trattenimento ammistrativo anche al di là delle attuali pevisioni con un allungamento dei tempi massimi di permanenza nei CPR che possono arrivare fino a due anni in presenza di determinate condizioni, come il rischio di fuga o motivi di sicurezza.
A tal fine, vengono rafforzate le misure per i soggetti considerati pericolosi e introdotti divieti di reingresso nell’Ue che possono estendersi per periodi prolungati.
Nei prossimi giorni inizieranno i cosiddetti triloghi, con il confronto tra Parlamento, Governi nazionali e Commissione europea per arrivare a un testo condiviso.
Solo una volta raggiunto l’accordo, il provvedimento tornerà in Aula per il via libera definitivo e dovrà essere approvato anche dal Consiglio dei Ministri UE sebbene già non manchino le polemiche politiche e i dubbi sulla legittimità delle nuove norme europee.
In particolare, la nuova normativa vede una decisa opposizione di 20 organizzazioni della società civile impegnate nella difesa dei minori che denunciano che "Il testo consente periodi di detenzione fino a 24 mesi, anche per famiglie con bambini e minori non accompagnati: nonostante numerosi esperti in tutela dell'infanzia abbiano stabilito che la detenzione dei minori non sia mai compatibile con il superiore interesse del minore, questo Regolamento ne prevede l'applicazione estensiva, seppure come misura di ultima istanza. Purtroppo, alcuni Stati Membri già oggi detengono sistematicamente i minori e il compromesso rischia di legittimare e ampliare questa pratica estremamente lesiva dei loro diritti e della loro salute" che è uno dei problemi irrisolti ma non il solo…
Alla luce di quanto innanzi, si potrebbe ritenere che la questione sottoposta all’esame della Consulta sia definitivamente sopita ma non è così.
Restano le norme da abrogare siccome ritenute illegittime dalla Corte di Legittimità che, con Ordinanza del 4 settembre 2025 n.188,aveva dubitato della norma, innanzi indicata «nella parte in cui, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del co.3 dell’art. 6 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede che il richiedente permanga nel Centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal Questore».
In particolare, tale disposizione era stata ritenuta illegittima per violazione degli artt.3,13,24 e 111, nonché dell'art. 117 della Costituzione, questo ultimo in relazione all'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e dell'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, nonché dell'art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), adottato dall'Assemblea generale delal’ONU il 16 dicembre 1966 e degli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
Secondo la Corte rimettente non era manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, ai sensi del quale «[l]a mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti.
Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento».
Sempre secondo l’Ordinanza di remissione, dall’analisi dei contenuti del neo introdotto art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, emergerebbe che il quadro di riferimento per la norma censurata sarebbe costituito dall'art.15 par. 1,2, secondo comma,4,5 e 6, della Direttiva 2008/115/UE del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Inoltre, l’art. 8, par.2 e 3, e 9, e paragrafi 1,2,3 e 4, della Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013,recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l'art. 28, paragrafi 2,3 e 4, del regolamento 604/2013/UE del 26 giugno 2013,che stabilisce i criteri e le procedure per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale avanzata ad uno degli Stati Membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.
Ai sensi di tali Direttive, il cittadino di un Paese terzo non potrebbe essere trattenuto laddove sia possibile applicare una misura meno coercitiva e ove i presupposti di legittimità del trattenimento non siano stati o non siano più sussistenti, e, pertanto, lo stesso dovrebbe essere liberato immediatamente (v.CGUE sentenza 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21)
Secondo la Corte, il censurato art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015,nella parte in cui prevede la permanenza del richiedente la protezione internazionale all'interno del CPR anche in caso di mancata convalida del trattenimento, disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3,se vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda di riconoscimento della protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento, e nelle more dell'eventuale adozione di un ulteriore provvedimento di trattenimento, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo per la sua pericolosità o rischio di fuga, contrasterebbe con l'art. 13 Cost., che tutela la libertà personale come espressione della dignità di ogni persona.
La norma, infatti, prevede che «un provvedimento di trattenimento che venga dichiarato dal giudice quale illegittimamente assunto [...] non venga seguito dalla immediata liberazione dell'interessato, bensì possa avere la residua attitudine a legittimare la permanenza del migrante stesso all'interno del Centro per i rimpatri, per un successivo arco temporale anche ampio; ciò in attesa che il Questore si risolva, eventualmente, ad adottare un nuovo decreto di trattenimento».
Così operando, ”si determinerebbe una privazione della libertà personale «disposta direttamente dalla legge», in contrasto con la riserva di giurisdizione prevista dall'art. 13, secondo comma Cost., e finalizzata a «consent[ire], in ogni caso, il necessario sindacato in punto di riconducibilità della situazione concreta alle fattispecie previste dalla legge ordinaria».
Pertanto, la Corte, anche alla luce della sentenza della Consulta n. 96 del 2025, aveva ritenuto che il citato art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n.142 del 2015 violasse l'art. 117, primo comma, della Costituzione.
Con una lunga ed articolata decisione di rigetto delle eccezioni sollevate, alla cui lettura si rinvia, la Consulta ha inteso chiarire che la procedura di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è, o è divenuto, irregolare è attualmente regolata dalla direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva "rimpatri") i cui artt.15-18 disciplinano il trattenimento dello straniero nei cui confronti è stata adottata una decisione di rimpatrio.
In particolare, l'art. 15, dopo aver stabilito che il trattenimento può essere disposto soltanto ove altre misure meno coercitive risultino insufficienti, stabilisce che tale misura può essere adottata soltanto «per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento ed, in particolare quando: a) sussiste un rischio di fuga o b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento».
Inoltre, il paragrafo 2, lett. a) della stessa Direttiva affida agli Stati della UE la scelta se prevedere un “pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento», ovvero il diritto dello straniero di presentare un ricorso all'Autorità giudiziaria, affinché questa si esprima entro il più breve tempo possibile sulla legittimità del trattenimento”.
La misura del trattenimento nell’ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale trova invece la sua disciplina, a livello Europeo, nella Direttiva 2013/33/UE, ora trasfusa nella Direttiva (UE) 2024/1346 del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale che la abroga a decorrere dal 12 giugno 2026.
L'art. 8 della Direttiva 2013/33/UE dopo avere stabilito, al paragrafo 1, che il trattenimento non può essere disposto per il solo fatto che l'interessato abbia presentato domanda di protezione internazionale, prevede al paragrafo 2 che una tale misura possa essere disposta «[o]ve necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, e comunque salvo che non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive».
Il successivo par.3 elenca poi specificamente i tassativi motivi per i quali il richiedente protezione internazionale può essere trattenuto, tra i quali lett b)«per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga del richiedente» ed e)«quando lo impongano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico».
Inoltre, la lett.d) del medesimo art. 8, del par.3,disciplina la ipotesi residuale in cui il richiedente protezione internazionale sia già trattenuto nell'ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della Direttiva 2008/115/UE.
In tal caso, l'ulteriore trattenimento durante la procedura di riconoscimento della protezione internazionale è consentito se «lo Stato membro interessato può comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio».
Rispetto a tale specifica situazione, la Corte di giustizia UE ha recentemente statuito che la Direttiva 2008/115/CE “non è (più) applicabile a un cittadino di un Paese terzo che ha presentato una domanda di protezione internazionale durante il periodo che intercorre tra la domanda e l'adozione della decisione dell'Autorità di primo grado che si pronuncia su detta domanda o, eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione” (CGUE, sentenza 4 ottobre 2024, causa C-387/24).
Pertanto, il richiedente asilo non può essere trattenuto durante la relativa procedura ai sensi dell'art. 15 della Direttiva dei "rimpatri", ma soltanto in forza delle disposizioni specifiche del diritto dell'Unione concernenti la procedura di asilo, e in particolare dell'art. 8 della Direttiva 2013/33/UE.
Tuttavia, la medesima sentenza ha chiarito che la procedura di rimpatrio resta solo «temporaneamente inapplicabile durante lo svolgimento del procedimento d'esame della domanda d'asilo, ben potendo essa proseguire una volta che la domanda d'asilo venga respinta”.
Tale situazione comporta, quindi, la possibilità di adottare una misura di trattenimento sulla base della Direttiva dei "rimpatri" non appena la procedura di riconoscimento della protezione internazionale si concluda con esito negativo per lo straniero, e venga meno il trattenimento disposto ai sensi della direttiva 2013/33/UE, posto che «la finalità della direttiva 2008/115, vale a dire l'efficace rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, risulterebbe compromessa se fosse impossibile per gli Stati membri evitare che l'interessato, mediante la presentazione di una domanda, possa ottenere automaticamente di essere rimesso in libertà al termine del trattenimento”(CGUE, sentenza Bouskoura, paragrafo 51)”.
Passando alla regolamentazione dei due procedimenti previsti dallo Ordinamento italiano, occorre preliminarmente sottolineare che, secondo la costante giurisprudenza della stessa Corte delle Leggi, “ogni misura di trattenimento dello straniero costituisce misura privativa della libertà personale ai sensi dell'art. 13 Cost. (sentenze n. 205 del 2025, punto 6.3. del Considerato in diritto; n. 96 del 2025, punto 9 del Considerato in diritto; n. 203 del 2024, punto 4.1.1. del Considerato in diritto; n. 212 del 2023; n. 127 del 2022, punto 4 del Considerato in diritto; n. 105 del 2001, punto 4 del Considerato in diritto”.
In conseguenza è necessario che il provvedimento di adozione della misura da parte dell'Autorità amministrativa sia comunicato entro le 48 ore all'A.G, affinché sia convalidato nelle successive 48 ore, poiché, in mancanza, lo stesso dovrebbe intendersi revocato e privo di ogni ulteriore effetto con la immediata scarcerazione dell’interessato.
Per ciò che concerne i trattenimenti adottati nel quadro di procedure di espulsione, regolati dalla Direttiva dei "rimpatri", essi sono disciplinati nell'Ordinamento italiano dall'art. 14 T.U. immigrazione, rubricato come «Esecuzione dell'espulsione».
Il comma 1 della norma citata prevede che il trattenimento sia disposto dal Questore «[q]uando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento», mentre il successivo comma 1-bis disciplina altre misure meno coercitive idonee ad assicurare il medesimo scopo.
Inoltre, i co.3,4 e 4-bis regolano il procedimento di convalida da parte del Giudice di Pace territorialmente competente, con scansioni temporali corrispondenti a quelle indicate dall'art. 13, terzo comma, Cost.
Il successivo comma 6 regola il procedimento di ricorso per cassazione avverso i decreti di convalida (e di proroga) del trattenimento (v. su tale disciplina, recentemente novellata, la sentenza n. 39 del 2025).
Il comma 5, infine, prevede un articolato sistema di termini massimi di durata del trattenimento stesso.
In definitiva, il trattenimento dello straniero durante il procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, disciplinato a livello Europeo dalla Direttiva 2013/33/UE, è, invece, regolato a livello interno dall'art. 6 del D.lgs. n. 142 del 2015.
Dopo l'enunciazione, da parte del comma 1, del principio in base al quale il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda, il comma 2 elenca le possibili ragioni che giustificano il suo trattenimento nei medesimi Centri previsti dall'art. 14 T.U. immigrazione ossia gli odierni CPR.
Fra tali ragioni sono indicati il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (lettera c), nonché il rischio di fuga (lettera d).
Il successivo comma 5 disciplina il procedimento di convalida del trattenimento (da parte della Corte d'appello territorialmente competente: su tale competenza, sentenza n. 205 del 2025), anche in questo caso con scansioni cronologiche corrispondenti a quelle indicate nell'art. 13, terzo comma, Cost. (quarantotto ore per la trasmissione del provvedimento, e quarantotto ore ulteriori per la sua convalida).
Il comma 5-bis prevede poi la possibilità di ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida, mediante un mero rinvio alla disci plina dell'art. 14, comma 6, T.U. immigrazione.
Nell’ipotesi in cui il richiedente protezione internazionale già sia sottoposto a trattenimento nel quadro di una procedura di espulsione a suo carico è oggetto a livello nazionale di una complessa disciplina ad opera del combinato disposto dei commi 2-bis,3 e 5, ultimo periodo, dello stesso art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 laddove il comma 5, ultimo periodo, dell'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 dispone che «[q]uando il trattenimento [dello straniero] è già in corso al momento della presentazione della domanda», i termini per la durata massima del trattenimento previsti dall'art. 14, comma 5, T.U.. Immigrazione si sospendono e il Questore trasmette gli atti alla corte d'appello competente per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda».
Dal testo della disposizione emerge in maniera evidente la duplice intenzione del legislatore: quella a) di mantenere l'efficacia del primo trattenimento sino all'intervento del questore successivo alla domanda di protezione internazionale, e quella b) di imporre al Questore, durante la procedura di esame della domanda, l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento, "secondario" rispetto al primo provvedimento, e avente la durata massima di sessanta giorni.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tale ipotesi, il termine di quarantotto ore previsto dal primo periodo del comma 5 per la trasmissione all'A.G. del provvedimento di trattenimento decorre non già dalla data della domanda di protezione internazionale, ma da quella in cui il Questore abbia effettivamente adottato il provvedimento medesimo (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 29 dicembre 2023, n. 36522, in base alla sentenza della Consulta n. 212 del 2023, punto 3 del Considerato in diritto).
Tuttavia, la privazione di libertà personale dello straniero tra il momento della presentazione della domanda e quello del provvedimento di trattenimento "secondario" del Questore non resta priva di titolo, purché lo stesso venga trasmesso al Giudice competente per la convalida entro quarantotto ore dalla sua adozione e sia convalidato nelle successive quarantotto ore (Cassazione n. 15754 del 2025; Corte di cassazione, Sez. prima civile, sentenza 16 dicembre 2024, n. 32763) poiché il permanere dello “status detentionis” viene considerato dal Legislatore come ancora legittimato dal provvedimento di trattenimento originario, disposto a carico dello straniero nel quadro della procedura di esecuzione della espulsione.
La disposizione non chiarisce, peraltro, entro quale termine il Questore debba provvedere, a valle della domanda di protezione internazionale presentata dallo straniero, anche se la giurisprudenza di legittimità ha fatto leva sui termini previsti per la registrazione della domanda di protezione internazionale previsti dall'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (v.Cassazione, sezione prima penale, sentenza 10 luglio 2025, n. 25541).
Quanto poi alle ragioni che possono giustificare il provvedimento di trattenimento "secondario" successivo alla domanda di protezione internazionale, esso può essere adottato, anzitutto, laddove ricorrano i presupposti di cui al menzionato comma 2, applicabili alla generalità dei richiedenti come, ad es, un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (lett.c), ovvero perché sussiste rischio di fuga del richiedente (lett. d).
Il comma 3 prevede poi una ragione di trattenimento derivante dalla pretestuosità della domanda di protezione presentata da straniero già trattenuto in attesa dell'espulsione: «[a]l di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 [t.u. immigrazione], in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10,13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione».
Malgrado l'imprecisa formulazione, il comma 3 richiede evidentemente l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento "secondario" da parte del Questore, come si evince dall'incipit del comma 2-bis, per cui .«[l]a mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3».
Tale nuovo provvedimento corrisponde, nella sostanza, al trattenimento contemplato dalla normativa Europea (art. 8, paragrafo 3, lettera d, della direttiva 2013/33/UE) per l'ipotesi del richiedente asilo già trattenuto ai sensi della Direttiva sui "rimpatri" e la cui domanda di asilo sia ritenuta pretestuosa che rende legittima l'ulteriore privazione della libertà personale dello straniero.
Tuttavia, tanto i provvedimenti di cui al comma 2, quanto quello adottato ai sensi del comma 3, dovranno essere convalidati ai sensi del comma 5, nei termini modellati su quelli indicati nell'art. 13, terzo comma, Cost.
Secondo la Consulta, é proprio in questa fase del procedimento che si profila la possibile applicazione del comma 2-bis, oggetto delle censure del Giudice rimettente.
Nell'ipotesi in cui, ricevuta la domanda di protezione internazionale, il Questore abbia adottato un provvedimento di trattenimento "secondario" ai sensi del comma 3, sul presupposto della pretestuosità della domanda di protezione internazionale, ovvero che il provvedimento non sia stato convalidato dalla Corte d'appello competente, il comma 2-bis consente al Questore di adottare un nuovo provvedimento di trattenimento di tipo "secondario" ai sensi del comma 2, allorché ne ricorrano i presupposti.
In tal caso, ai sensi del secondo periodo della disposizione, «[q]uando il provvedimento ai sensi del comma 2 è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento»
Il presupposto interpretativo da cui muove la Cassazione remittente è che tale disposizione imponga una privazione di libertà ex lege del richiedente asilo, estesa dal momento in cui il provvedimento "secondario", motivato a causa del carattere pretestuoso della domanda non venga convalidato, sino al momento (entro il termine massimo di quarantotto ore) in cui il Questore adotti un nuovo provvedimento restrittivo della libertà personale, fondato questa volta su una delle causali previste dal comma 2.
Questo produrrebbe, a parere della remittente, almeno due conseguenze incompatibili con l'art. 13, terzo comma, Cost.
In primo luogo, determinerebbe una privazione di libertà successiva alla mancata convalida del trattenimento adottato in forza del comma 3 e disposta direttamente dalla legge anziché da un provvedimento dell'A.G. o dell'Autorità di pubblica sicurezza, come richiesto dalla norma costitu- zionale.
In secondo luogo, la privazione della libertà personale precedente alla decisione dell'A.G. risulterebbe più estesa rispetto ai termini imposti dall'art. 13 Cost., includendo il lasso di tempo (sino a quarantotto ore) precedente l'adozione del nuovo trattenimento ai sensi del comma 2 da parte del Questore cui debbono poi aggiungersi le quarantotto ore per la trasmissione del provvedimento alla Corte d'appello e le ulteriori quarantotto ore previste per la decisione di quest'ultima.
Sul punto, la Consulta ha ritenuto che l'eccezione di difetto di rilevanza delle questioni, sollevata dall’Avvocatura dello Stato, risulta fondata.
La Corte remittente era stata, in effetti, chiamata unicamente a valutare i presupposti di legittimità del provvedimento della Corte d'appello di Bari con cui quest'ultima aveva convalidato il trattenimento adottato dal Questore della stessa Città ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015.
I confini del devolutum coinciderebbero, invero, con quelli del giudizio di convalida svolto dalla Corte territoriale che ha avuto ad oggetto soltanto la sussistenza o meno dei presupposti invocati dal provvedimento del Questore del 5 luglio 2025 a sostegno della misura del trattenimento, e in particolare la sussistenza del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e del rischio di fuga (art. 6, comma 2, lettere c e d) derivanti dalla mancata restrizione dello straniero in un CPR.
Infine, come già sottolineato dalla stessa Consulta nella sentenza n. 275 del 2017 in relazione alla materia contigua del respingimento dello straniero alla frontiera, l'inammissibilità delle questioni non esime la Corte dal riconoscere la necessità che il Legislatore intervenga a rivedere la disciplina in materia.
L'obiettivo del Legislatore è stato quello di evitare che la mera presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte di uno straniero comporti automaticamente il venir meno del suo trattenimento in vista della esecuzione dell'espulsione, deve ritenersi del tutto legittimo specialmente quando lo straniero abbia commesso gravi reati e possa sottrarsi all'espulsione ove lasciato in libertà, come nel caso oggetto del giudizio a quo.
Di tale esigenza si fa carico la Direttiva 2013/33/UE, il cui art. 8, paragrafo 3, prevede la possibilità di disporre una nuova misura di trattenimento nel caso di pretestuosità della domanda (lettera d), salva l'ulteriore possibilità di ordinare sin da subito il suo trattenimento anche per una serie di altre ragioni ivi indicate, tra cui il pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico (lettera e), ovvero il rischio di fuga (lettera b).
Pertanto, sussisterebbe anche la necessità di scoraggiare possibili abusi del procedimento di asilo, onde evitare che tale strumento, di vitale importanza per assicurare la protezione dello straniero contro persecuzioni o altri gravi pericoli nel Paese d'origine, venga strumentalmente utilizzato al solo scopo di evitare o ritardare l'esecuzione di legittimi provvedimenti di espulsione.
Nondimeno, tale obiettivo deve essere perseguito attraverso modalità pienamente conformi non solo al diritto dell'Unione Europea ma anche alle esigenze di tutela della libertà personale desumibili, nel nostro Ordinamento, dall'art. 13 Cost. norma, quest'ultima, che condiziona le regole procedurali e le sue possibili limitazioni nei confronti dei cittadini stranieri, come garanzia di possibili arbitrii dell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'Autorità giudiziaria e dello stesso Legislatore.
Del tutto assente è ogni intervento della UE per evitare che migliaia di profughi lascino il Paese d’origine in cerca di Giustizia e Libertà spinti dalla necessità di sfamare le proprie Famiglie restando vittima delle tratte di Uomini, Donne e Bambini da parte di schiavisti senza scrupoli.
La Tutela dei Diritti Umani lascia il campo a norme imperative per i rimpatri benché nessuno cannoniera potrà impedire gli esodi.… perché la Fame è il primo motore dell’Umanità….