Tabella Unica Nazionale: il Tribunale di Milano, in linea con Cass. n. 8630/2026, ha applicato in via indiretta la TUN al danno biologico da infortunio in una lezione di equitazione del 2019, ritenendo che solo circostanze del tutto peculiari, da motivare puntualmente, consentano di discostarsi e applicare le tabelle milanesi, senza applicazioni miste.
Venerdi 30 Ottobre 2026
Il passaggio di maggiore interesse riguarda l'applicazione concreta, da parte di un giudice di merito, del principio affermato da Cass. n. 8630/2026 sull'estensione indiretta della TUN: la pronuncia ne verifica la tenuta in un caso del tutto estraneo all'ambito diretto del d.P.R. n. 12/2025 (infortunio sportivo, anteriore al 5 marzo 2025).
La sentenza precisa inoltre il metodo da seguire: prima si verifica se esistono circostanze del tutto peculiari, poi si sceglie la tabella, solo alla fine si quantifica, senza confronti preventivi tra importi.
La vicenda e le ragioni della domanda
Mevia, all'epoca minorenne, partecipava alla sua prima lezione di prova di equitazione presso il centro ippico Alfa ASD. Durante la lezione l'istruttore Tizio invitava le allieve a procedere al galoppo; dopo uno o due giri di campo il cavallo scattava in avanti, l'allieva veniva disarcionata e urtava contro un palo metallico privo di protezioni, riportando gravi lesioni, con postumi permanenti accertati dai consulenti nella misura del 20%.
Mevia conveniva in giudizio l'associazione e l'istruttore chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni. I convenuti negavano ogni responsabilità, attribuendo lo scatto del cavallo al passaggio di un'auto all'esterno della tensostruttura, e chiamavano in causa la compagnia assicuratrice Beta S.p.A., chiedendone in subordine la condanna diretta.
La decisione sulla responsabilità
Il Tribunale accoglie la domanda, con argomenti che qui si richiamano solo in sintesi:
il centro ippico risponde a titolo contrattuale (art. 1218 c.c.): l'iscrizione a un corso sportivo comporta l'obbligo di vigilare sulla sicurezza degli allievi in rapporto alla loro esperienza, e il cavallo è mero strumento di adempimento; il centro non ha provato né l'esatto adempimento né la non imputabilità;
l'istruttore risponde a titolo extracontrattuale (art. 2043 c.c.), per aver fatto eseguire il galoppo a un'allieva alla prima lezione e in un impianto con pali metallici privi di protezioni;
la versione dei convenuti (auto in transito) non è provata e, anche se lo fosse, mancherebbero comunque cautele idonee a evitare che i cavalli si spaventassero;
i due titoli diversi non escludono la solidarietà ex art. 2055 c.c., perché l'unicità del fatto dannoso va intesa in senso relativo al danneggiato;
le spese mediche sostenute durante la minore età non sono domandabili dalla danneggiata, ma dai genitori: carenza di legittimazione attiva su quella voce.
L'applicabilità della TUN: il ragionamento del giudice
Il nodo centrale è la tabella con cui liquidare il danno biologico. Il giudice parte dall'ambito di applicazione diretta del d.P.R. n. 12/2025, che si ricava da due limiti:
oggettivo: la TUN riguarda le lesioni di non lieve entità da circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria;
temporale: si applica ai sinistri verificatisi dopo il 5 marzo 2025, data di entrata in vigore del decreto.
Il caso li supera entrambi: è un infortunio sportivo del 20 ottobre 2019. In astratto resterebbero quindi applicabili le tabelle dell'Osservatorio milanese. Il Tribunale ricorda però di aver sollevato, proprio su questo tema, un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., definito da Cass. n. 8630/2026, di cui richiama i passaggi essenziali:
il giudizio sul danno non patrimoniale è per natura equitativo, e l'equità svolge una funzione di giustizia del caso concreto e di parità di trattamento tra danneggiati;
le tabelle milanesi hanno efficacia para-normativa non per forza cogente, ma perché corrispondono ai criteri di equità; la TUN, in quanto fonte normativa, offre garanzie almeno analoghe e per certi aspetti più pregnanti, e non si può dire che un modello di equità pretorio sia più equo di uno legale;
la parità di trattamento non si misura sull'importo finale, ma sul meccanismo di liquidazione: entrambi i sistemi sono a punto variabile, con riduzione per età e incremento più che proporzionale al crescere dell'invalidità, per cui il timore di importi inferiori è «più apparente che reale».
Il principio di diritto affermato dalla Cassazione, fatto proprio dal Tribunale, è il seguente: la TUN trova applicazione generalizzata in via indiretta, non per efficacia normativa diretta ma come parametro del potere equitativo del giudice ex artt. 1226 e 2056 c.c., anche per sinistri con danno biologico anteriori al 5 marzo 2025 e non derivanti da circolazione o responsabilità sanitaria. Il giudice può discostarsene, anche applicando una tabella pretoria, solo con una motivazione che dia conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'ambito regolato dalla TUN ratione materiae.
Il Tribunale sviluppa poi alcune precisazioni operative:
le parti non hanno allegato circostanze peculiari: l'attrice ha invocato solo la tabella milanese, una sola compagnia ha prospettato l'applicazione indiretta della TUN, e il giudice non ne ravvisa d'ufficio, né nella dinamica né nel danno conseguenza;
la Cassazione non ha indicato esempi di circostanze peculiari né preso posizione sulle criticità segnalate dallo stesso Tribunale (danno da reato doloso, danno biologico terminale, esaustività del risarcimento ex art. 138, comma 4, cod. ass.): la valutazione di congruità resta al giudice di merito;
il confronto tra importi non può fondare la scelta della tabella, perché invertirebbe l'ordine logico del ragionamento: prima si verifica l'esistenza di circostanze peculiari, poi si sceglie il criterio, solo all'esito si quantifica; a titolo di verifica, la TUN dà qui meno della milanese per il danno temporaneo (euro 5.119,15 contro 7.043,75) e di più per il permanente personalizzato (euro 109.316,90 contro 103.457,10);
non è ammessa un'applicazione mista o frammentaria: se esistono circostanze peculiari, la TUN va disapplicata integralmente a favore delle tabelle pretorie; altrimenti si riaprirebbe la proliferazione di criteri liquidatori che già Cass. n. 12408/2011 aveva censurato;
quanto al danno temporaneo, il giudice ritiene ragionevole, sul piano medico-legale, la disciplina dell'art. 3 del d.P.R. n. 12/2025, che applica un incremento del 30-60% per il danno morale, e supera così le critiche della dottrina sui valori inferiori della TUN.
Applicata la TUN, il danno non patrimoniale viene così liquidato:
danno biologico temporaneo: euro 3.530,45 per la componente dinamico-relazionale, più il 45% (euro 1.588,70) per la sofferenza interiore, per un totale di euro 5.119,15;
danno biologico permanente: importo base di euro 75.029,00 (20% a 15 anni), aumentato del 10% solo sulla componente dinamico-relazionale per la personalizzazione legata all'abbandono della corsa (euro 82.531,90), più euro 26.785,00 per la sofferenza soggettiva con aumento medio; il danno estetico non è ulteriormente personalizzabile perché già considerato nella percentuale.
Il danno complessivo, compreso quello patrimoniale futuro (euro 10.650,00 rivalutato), è di euro 125.086,05, con interessi compensativi e condanna diretta della compagnia assicuratrice ex art. 1917 c.c., detratta la franchigia di euro 500,00 per il centro ippico.
Conclusioni.
Nei giudizi per sinistri diversi da circolazione e sanità, anche anteriori al 2025, la TUN diventa il riferimento privilegiato: chi vuole le tabelle milanesi deve allegare e provare circostanze del tutto peculiari, e non basta invocare la maggiore diffusione della tabella pretoria o la convenienza degli importi.
La scelta della tabella è tutto o niente: non si possono combinare i valori più favorevoli dell'una e dell'altra, con effetti rilevanti sulla strategia difensiva e sulle trattative stragiudiziali.