Strisce blu: tagliando non visibile esclude la multa ma non la compensazione delle spese di lite

Mercoledi 18 Maggio 2016

Può accadere che nella sosta a pagamento si esponga non in modo corretto il tagliando all'interno dell'abitacolo dell'auto, con il rischio di trovare sul parabrezza la multa.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8282 del 27 aprile 2016 si è occupata della suddetta ipotesi, statuendo da un lato la non sanzionabilità della condotta del proprietario dell'auto e dall'altro la compensazione delle spese di lite nell'ambito del giudizio di opposizione.

Nel caso di specie, un avvocato proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace avverso la sanzione amministrativa elevata per violazione del Codice della Strada e dovuta al mancato pagamento della sosta: in realtà il ticket era esposto sul sedile anteriore dell'auto lato passeggero.

Il GdP accoglieva il ricorso, ma compensava le spese di mediante la classica formula "Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella particolare natura della controversia e nelle considerazioni poste a base della decisione, per compensare tra le parti le spese di lite”.

Il ricorrente impugna la sentenza del GdP avanti al Tribunale, ritenendola contraddittoria, dal momento che il GdP, pur accogliendo la sua opposizione avverso la sanzione amministrativa, aveva compensato le spese.

Il Tribunale rigetta l'impugnazione e quindi il ricorrente propone ricorso per Cassazione deducendo erronea motivazione e conseguente violazione e falsa applicazione di una norma di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, precisamente dell'art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2.

In particolare il ricorrente rileva che:

  1. la compensazione parziale o totale delle spese, al di fuori dei casi di reciproca soccombenza, può essere disposta solo ed esclusivamente per gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione", e che quindi "non è assolutamente ammissibile la motivazione implicita. che costituisce, dunque, palese violazione di legge;

  1. il Giudice dell'appello ha quindi errato nel ritenere che la presunta "correttezza dell'operato del vigile" (che secondo il GDP, ha "legittimamente elevato il verbale di contravvenzione" perchè il ticket esposto sul sedile anteriore della auto non era assolutamente visibile e quindi non esposto in modo "corretto") avrebbe legittimato una grave ed eccezionale ragione per la compensazione;

  2. peraltro manca una norma che disciplini espressamente le modalità di esposizione del ticket, posto che, ex art. 7, comma 1, lett. f C.d.S, nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'inizio della sosta: pertanto l'aver lasciato il tagliando sul sedile anziché sul parabrezza non può costituire grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite, ex art. 92 c.p.c..

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso ritenendo corretto il ragionamento dei giudici di merito:

  • infatti i giudici, pur dando atto che il tagliando per il pagamento della sosta non era stato esposto correttamente all'intento dell'abitacolo, hanno giustamente escluso la sanzionabilità del comportamento, in quanto la mancata regolare esposizione non può essere assimilata alla mancanza di titolo abilitante alla sosta;

  • d'altro canto, però, l'agente accertatore ha legittimamente elevato il verbale di contravvenzione opposto, giacchè l'auto era in sosta senza tagliando di pagamento, che solo successivamente è risultato esposto non in maniera visibile: è buon senso dei conducenti esporre in modo visibile il tagliando, per agevolare l'attività di controllo e per evitare disguidi;

  • in conclusione, quindi, nella specifica vicenda non è ravvisabile un errore o una negligenza riferibile al vigile e di conseguenza alla Autorità amministrativa, e tale considerazione legittima la compensazione delle spese come disposta dai giudici di merito.

Testo della sentenza n. 8282

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