Legge Cirinnà: le principali disposizioni in tema di unioni civili

Martedi 17 Maggio 2016

In data 11 maggio 2016 la Camera ha definitivamente approvato il DDL Cirinnà recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, introducendo quindi nella legislazione italiana l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale formazione sociale e la disciplina della convivenza di fatto.

Il testo si articola in tre parti:

a) commi 1-35: disposizioni dedicate all'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) commi 36-49: disposizioni che regolano le convivenze di fatto, e possono riguardare sie coppie dello stesso sesso che quello di sesso diverso;

c) commi 37-50: disposizioni relative alla possibilità per i conviventi di fatto di stipulare i contratti di convivenza.

Procediamo con l'analisi separata dei diversi istituti.

A) Unioni civili.

1) Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione resa di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni; gli atti di unione civile sono poi registrati a cura dell'ufficiale nell'archivio dello stato civile;

2) Il documento attestante la costituzione dell'unione deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, (oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni); inoltre, sempre con dichiarazione avanti all'ufficiale di stato civile, le parti possono decidere di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, così come una parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso;

3) Il regime patrimoniale dell'unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni;

4) Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri:

- obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e alla coabitazione;

- le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo;

- non è stato sancito il dovere di fedeltà;

- In caso di morte del prestatore di lavoro, al partner superstite spettano le indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 c.c., cioè il TFR maturato e l'indennità per mancato preavviso;

- alle unioni civili si applicano: le disposizioni del Titolo XIII del Libro primo del codice civile, in materia di alimenti; le disposizioni previste dal Capo III (casi di indegnità) e Capo X (diritti dei legittimari) del Titolo I; le disposizioni previste dal Titolo II (successioni legittime), dal Capo II (collazione) e dal Capo V-bis (patto di famiglia) del Titolo IV del Libro secondo del Codice Civile; si applicano altresì anche le disposizioni di cui alla Legge sul divorzio (pensione di reversibilità; assegno a carico dell'eredità ecc.);

5) Casi di scioglimento delle unioni civili:

- in caso di morte o di dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile.

- se ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n. 1) e n. 2) lettera a), c), d) ed e) della legge 10 dicembre 1970, n. 898 ( L. divorzio).

- se le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile: in tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

- la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.

N.B: Lo scioglimento dell'unione civile non deve essere preceduto dal periodo di separazione.

Seguirà articolo sulle convivenze di fatto.

Testo del DDL

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