Stalking: basta lo stato d'ansia e di paura, non necessario anche il mutamento delle abitudini di vita.

A cura della Redazione.

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 31533/2021 torna ad occuparsi del reato di stalking posto in essere dall'ex marito in danno della ex moglie.

Venerdi 3 Settembre 2021

Il caso: Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina confermava, anche agli effetti civili, la condanna di Tizio per il reato di atti persecutori, commesso ai danni della moglie separata; Tizio ricorre in Cassazione, assumendo che:

a) egli, vittima dell'atteggiamento dispettoso e denigratorio della propria moglie, non aveva assunto alcun comportamento persecutorio in quanto la sua intenzione era solo quella di vigilare sulle sorti della propria figlia, collocata presso la madre;

b) il Tribunale gli avrebbe impedito di fornire prova dei propri assunti, non ammettendo la produzione documentale richiesta, che afferiva a fotografie ritraenti la persona offesa in locali pubblici, con didascalie offensive dell'onore e decoro dello stesso Tizio;

c) difetterebbe l'evento del reato, non essendoci traccia di uno stato di ansia o di paura, né una modifica delle abitudini di vita nella persona offesa.

La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, rileva quanto segue:

a) dall'istruttoria è emersa una condotta gravemente persecutoria nei confronti della propria moglie, già vittima di maltrattamenti in famiglia: il giudice ha posto in luce che:

- gli appostamenti, le frasi minatorie con le quali l'imputato ha reagito alla perdita di controllo sulla vita della moglie separata, le azioni dirette contro le persone a lei vicine per isolarla, non presentano alcuna correlazione con l'esercizio del diritto di visita della figlia, ma dimostrano, piuttosto, la volontà di impedire alla persona offesa di ricostruirsi una vita;

- la lamentata lesione della propria dignità di uomo, derivante dalla riacquistata libertà della moglie, rappresentano sintomo manifesto dell'atteggiamento possessivo dell'imputato;

b) il Tribunale aveva ravvisato, nella persona offesa, uno stato di ansia e di paura per la propria incolumità che era conseguenza delle minacce e delle aggressioni fisiche poste in essere dall'imputato: tanto basta ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, al di là della questione sul mutamento delle abitudini di vita, dato che gli eventi previsti dall'art. 612-bis cod. pen. sono alternativi.

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