Nel caso in cui il fatto qualificato in termini di atti persecutori sia connesso con altro delitto perseguibile d'ufficio, la perseguibilita' a querela di parte cede il campo di fronte all'esigenza di assicurare un comune regime all'esercizio dell'azione penale, facendo prevalere l'interesse punitivo dello Stato.
Martedi 24 Gennaio 2023 |
Così si è espressa la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 47328/2022.
Il caso: Il Tribunale di Novara condannava Tizio alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ex articoli 572 e 612 bis c.p., mentre la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato, in ordine al delitto ex articolo 572 c.p., perche' estinto per prescrizione, con conseguente rideterminazione dell'entita' del trattamento sanzionatorio in senso piu' favorevole a quest'ultimo, confermando, nel resto la sentenza impugnata.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso, precisa quanto segue:
a) l'articolo 612 bis c.p., comma 4, una volta fissata la regola generale in punto di perseguibilita' a querela di parte del reato di cui di discute, prevede, tra le eccezioni a tale regola, quella in cui il fatto per cui si procede "e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
b) la giurisprudenza di legittimita' da tempo ha interpretato siffatta disposizione nel senso che il delitto di atti persecutori e' procedibile d'ufficio se ricorre l'ipotesi di connessione prevista nell'articolo 612 bis c.p., u.c., la quale si verifica non solo quando vi e' connessione in senso processuale (articolo 12 c.p.p.), ma anche quando vi e' connessione in senso materiale, cioe' ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'articolo 371 c.p.p., e purche' le indagini in ordine al reato perseguibile d'ufficio siano state effettivamente avviate;
c) nel caso in cui il fatto qualificato in termini di atti persecutori sia connesso con altro delitto perseguibile d'ufficio, la perseguibilita' a querela di parte cede il campo di fronte all'esigenza di assicurare un comune regime all'esercizio dell'azione penale, facendo prevalere l'interesse punitivo dello Stato alla persecuzione del delitto connesso ad altro delitto perseguibile d'ufficio, che viene, in tal modo, sottratta alla sfera di disponibilita' delle parti private;
d) devono allora ritenersi del tutto indifferenti, ai fini della procedibilita', le vicende tipiche della querela, sicche' poco importa se siffatta condizione di procedibilita' sia assente ab origine ovvero sia venuta meno successivamente per effetto di rimessione, e parimenti la perseguibilita' d'ufficio per effetto della connessione non viene meno nel caso in cui il reato connesso procedibile di ufficio si sia estinto per prescrizione.