Come noto con la legge 26 novembre 2021, n. 26, meglio conosciuta come legge di riforma del processo civile, il legislatore ha aggiunto all’art. 543 del Codice di Procedura civile due commi, ponendo ulteriori adempimenti a carico del creditore che agisce in fase esecutiva, avvalendosi della procedura del pignoramento presso terzi.
Mercoledi 25 Gennaio 2023 |
Secondo quanto statuito dai nuovi commi 5 e 6 dell’articolo 543 c.p.c., il creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, deve, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.
Nel caso in cui il pignoramento sia stato eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. L’omessa notifica dell'avviso comporta il venir meno degli obblighi del debitore e del terzo a decorrere dalla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.
Quando si considera perfezionata la notifica dell’avviso ex art. 543 c.p.c. al terzo e al debitore?
La questione è abbastanza rilevante in considerazione della pesante sanzione di inefficacia del pignoramento prevista dalla suddetta disposizione e del fatto che non sempre il terzo e, soprattutto, il debitore, sono dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata. Si pensi al debitore, cittadino comune, o al terzo che, pur essendo obbligato ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata lo stesso non risulta attivo. In questi casi, pertanto, il creditore, al fine di assolvere all’obbligo previsto dall’articolo 543 c.p.c., si vede costretto ad avvalersi dell’ufficiale giudiziario, che spesso procede con la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e/o della notifica a mezzo del servizio postale come previsto dalla legge n. 53/94.
Sul punto si è pronunciato di recente il Tribunale di Caltanissetta con ordinanza del 7 gennaio 2023, il quale dopo aver ripercorso tutti gli adempimenti che devono essere svolti dal creditore successivamente all’iscrizione al ruolo del pignoramento presso terzi, ha osservato che:
1. l’intero procedimento di notificazione deve perfezionarsi entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento. Entra tale data deve essere compiuto l’ulteriore adempimento del deposito dell’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. Ciò in considerazione del tenore rigoroso della norma e il carattere recettizio dell’avviso in funzione del quale persistono o vengono meno gli obblighi a cui sono tenuti sia il debitore che il terzo pignorato a seguito del pignoramento;
2. ai fini del perfezionamento della notifica non è sufficiente aver “passato l’atto per la notifica” con la consegna agli ufficiali giudiziari o inoltrato l’atto per la notifica a mezzo del servizio postale, ma è necessario che il procedimento notificatorio si sia perfezionato con la consegna al terzo e al debitore e venga depositato l’avviso già notificato nel fascicolo dell’esecuzione, a prescindere dall’eventuale conoscenza effettiva dell’iscrizione al ruolo da parte del terzo o del debitore;
3. neanche l’eventuale opposizione proposta dal quest’ultimo ha un effetto sanante della sanzione dell’improcedibilità prevista dall’art. 543 c.p.c., sia perché tale sanzione è qualificata come inefficacia del pignoramento, mentre la sanatoria per il raggiungimento dello scopo riguarda le nullità processuali, sia perché dalla proposizione dell’opposizione non si raggiunge lo scopo dell’avviso ex art. 543 c.p.c., in quanto l’opposizione è un atto che può essere compiuto già con il pignoramento o prima (es. con l’opposizione a precetto) e l’ordinamento consente al debitore di procedere con l’iscrizione al ruolo del pignoramento da parte del debitore, ai soli fini della proposizione dell’opposizione. Pertanto, non vi è nessuna correlazione tra l’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento e l’opposizione.