La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 15985 del 27 luglio 2020 chiarisce la distinzione tra spese vive documentabili e spese forfettarie, individuando le singole voci di di spesa attribuibili all'una o all'altra categoria.
Mercoledi 29 Luglio 2020 |
Il caso: F.Z. impugnava per Cassazione con un unico motivo la sentenza della CTP di Roma con cui, nell'ambito della procedura promossa ex art 70 del Divo 1992 nr 546 per l'ottemperanza del giudicato nei riguardi dell'Agenzia delle entrate, era stato dichiarato inammissibile il ricorso relativo alla liquidazione delle spese documentate.
Per il ricorrente la decisione della CTP è censurabile per violazione e falsa applicazione dell'art 91 c.p.c. dell'art 2 D.M. 55/2014 e dell'art 70 divo 546/1992 in quanto le spese vive e documentate, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non possono essere incluse nella percentuale additiva del rimborso spese generali prevista dal D.M. 55/2014 essendo quest'ultima voce una parte del compenso dovuto al procuratore.
La Cassazione ritiene fondato il ricorso: sul punto osserva che:
a) l'art 2 del D.M. 55/2014 stabilisce che oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta-in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale-una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15°/0 del compenso totale per la prestazione;
b) le spese documentate sono tutte quelle rese necessarie dal processo, come il contributo unificato, le marche da bollo necessarie durante il procedimento, i compensi versati al consulente di parte, e in generale tutti gli esborsi per i quali è previsto un documento specifico che ne attesti l'esborso e l'ammontare;
c) il rimborso c.d. forfetario delle spese generali costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e che spetta automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, da ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente;
d) tale rimborso mira a ristorare il professionista di quelle voci di spesa (ad esempio quelle relative alla gestione dello studio) che sono effettive ma non documentabili": sono costi di carattere generale, nel senso che non sono strettamente inerenti alla singola pratica ma rientrano nelle spese necessarie per la conduzione dello studio (come stipendi dei dipendenti, assicurazione professionale, utenze, materiale di cancelleria, ecc.).