Con l'ordinanza n. 10243/2025, pubblicata il 18 aprile 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa al soggetto legittimato a resistere nei reclami proposti avverso lo stato passivo nelle procedure di sovraindebitamento.
Martedi 6 Maggio 2025 |
IL CASO: La vicenda esaminata riguardava un reclamo proposto da alcuni dipendenti di un ente previdenziale sottoposto alla procedura di sovraindebitamento, avverso il decreto con il quale era stato reso esecutivo lo stato passivo nel quale non erano stati iscritti gli importi richiesti dagli stessi a titolo di premio di buonuscita, in via privilegiata ai sensi del n. 1 dell'art. 2741 bis c.c., non erano stati riconosciuti gli accessori in chirografo e gli interessi maturati sul capitale.
Nel corso del giudizio, i reclamanti eccepivano la carenza di legittimazione dei liquidatori a resistere e a conferire al difensore la procura di rappresentarli.
Il reclamo veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale per essere stato proposto tardivamente con conseguente condanna dei reclamanti al pagamento delle spese legali in favore dei liquidatori della procedura.
Il Tribunale riconosceva a questi ultimi la legittimazione attiva a resistere e a conferire al difensore il ministero di rappresentarli nel processo.
Pertanto, gli originari reclamanti investivano della questione la Corte di Cassazione, deducendo con il primo motivo del ricorso l'erroneità della decisione del Tribunale per avere rigettato l'eccezione circa l'invalidità della costituzione in giudizio dell'ente previdenziale e la conseguente carenza dello ius postulandi del procuratore costituitosi nel suo interesse, con ogni conseguenza in ordine alla nullità delle eccezioni dallo stesso proposte, alla non utilizzabilità a fini della causa dei documenti esibiti in giudizio dallo stesso procuratore, nonché in relazione alla conseguente erroneità della pronuncia sulle spese di giudizio.
A fondamento del motivo del ricorso, gli originari reclamanti sostenevano che la nomina dei liquidatori dell'ente non li legittimava ad assumere i poteri di amministrazione e di rappresentanza dello stesso, essendo solo meri consegnatari dei beni ricompresi nella procedura.
LA DECISIONE: Il motivo è stato ritenuto infondato dalla Cassazione la quale, dopo aver effettuato un excursus sul procedimento previsto per la predisposizione dello stato passivo, nel rigettarlo ha affermato il seguente principio di diritto: "nel giudizio di reclamo proposto dal creditore alla formazione dello stato passivo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14 - octies,10, comma 6, L.3/2012 e 737 e segg. c.p.c., il liquidatore del patrimonio è legittimato a resistere nell'interesse della massa dei creditori".
Nel decidere, gli Ermellini hanno osservato che:
nella procedura di liquidazione del patrimonio, la formazione dello stato passivo, contrariamente a quanto avviene nella procedura fallimentare, è rimessa essenzialmente al liquidatore;
il subprocedimento di verifica dello stato passivo si dipana in una prima fase necessaria e di esclusiva competenza del liquidatore, il quale esamina le domande di partecipazione e predispone lo stato passivo;
l’autorità giudiziaria interviene solo nel caso in cui i creditori presentano tempestive osservazioni il cui esame il liquidatore decide di demandare al Giudice;
l'apertura della fase giudiziale, che si svolge secondo il rito previsto dagli artt. 739 e segg. c.p.c., si profila solamente con il reclamo avverso il provvedimento del giudice, al quale sono stati rimessi gli atti da parte del liquidatore a seguito delle osservazioni presentate dal creditore al progetto di stato passivo redatto dall'organo tecnico della procedura;
il contenzioso giudiziario è attivato dal creditore che contesti, in tutto o in parte, il mancato accoglimento delle osservazioni e le contestazioni mosse al progetto di stato passivo predisposto dal liquidatore;
la legittimazione a resistere al reclamo di cui al procedimento ex artt. 14 -octies,10, comma 6, L.3/2012 e 737 c.p.c., di indubbia natura contenziosa, spetta al liquidatore quale portatore degli interessi della massa dei creditori;
il carattere concorsuale della procedura, la cristallizzazione del patrimonio del debitore, l'attribuzione al liquidatore della gestione del patrimonio, dell'esercizio delle azioni giudiziarie, della formazione dello stato passivo e delle operazioni di riparto consentono di riconoscere al liquidatore la legittimazione a resistere, nell'interesse dei creditori, al reclamo proposto dal creditore che contesta la formazione dello stato passivo.
Relativamente ai termini per la proposizione del reclamo, i giudici di legittimità hanno enunciato l'ulteriore principio di diritto secondo il quale "in materia di reclamo avverso il provvedimento di definitiva formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 14-octies, comma 4, L. 3/2012, il rinvio operato dall'art. 10 comma 6 della L. 3/2012 all'art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte del liquidatore del provvedimento”.
Nel caso di specie, il decreto di esecutività dello stato passivo, emesso dal Giudice all’esito dell’esame delle osservazioni dei creditori al progetto di stato passivo predisposto dai liquidatori, oltre ad essere stato pubblicato sul sito del Tribunale e su un quotidiano, era stato anche comunicato ai reclamanti, a mezzo pec presso il difensore domiciliatario.