La pendenza della procedura di sovraidebitamento non impedisce l'azione a tutela del credito.

Con l’ordinanza n. 31521/2021, pubblicata il 3 novembre 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla legittimità o meno che un creditore possa ottenere un decreto ingiuntivo nel caso in cui il debitore abbia presentato un piano di sovraindebitamento, ai sensi della legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

Lunedi 8 Novembre 2021

IL CASO: La vicenda esaminata riguarda un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti della titolare di una ditta individuale avverso il quale quest’ultima proponeva opposizione deducendone l’improcedibilità stante la pendenza di una procedura di sovraindebitanento dalla stessa presentata ai sensi della legge n. 3 del 2012.

L’opposizione veniva rigettata dal Giudice di Pace e la sentenza di primo grado veniva confermata dal Tribunale in sede di gravame proposto dalla debitrice, il quale osservava che, non essendo stato il credito azionato con il procedimento monitorio oggetto di contestazione da parte della debitrice, lo stesso si doveva considerare provato e che la pendenza della procedura di sovraidebitamento non impedisce l’azione a tutela del credito.

Pertanto, la debitrice, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, sottoponeva la questione alla Corte di Cassazione, deducendo fra i vari motivi l'errata interpretazione, da parte del Tribunale, dell'art. 10 della Iegge n. 3 del 2012, in quanto la strada più opportuna per soddisfare i creditori era da individuare nella disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione la quale nel rigettarlo ha osservato che:

  1. nessuna norma consente di sostenere che la presentazione di un piano di sovraindebitamento ai sensi della citata legge n. 3 del 2012 impedisca al creditore di ricorrere allo strumento ingiunzionale a tutela del suo credito;

  2. l'art. 10, secondo comma, della Iegge n. 3 del 2012 incide unicamente sull'azione esecutiva, e sempre che la proposta sia ritenuta conforme ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9.

In altri termini, secondo gli Ermellini, la pendenza di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non può inibire al creditore di agire in sede giudiziale, anche, quindi, con la richiesta del decreto ingiuntivo, al fine di precostituirsi un titolo esecutivo nei confronti del debitore.

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