Il principio di non contestazione ex art. 115 c.pc.

"Il convenuto, ex art. 167 c.p.c., comma 1, e' tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'articolo 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda; la conseguenza e' che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessita' di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata con clausola di mero stile".

Lunedi 8 Novembre 2021

Questo principio di diritto è stato sancito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021.

Il caso:  il Tribunale di Palermo, in applicazione della L. Fall., articolo 67, dichiarava inefficaci nei confronti della procedura di fallimento della Alfa s.p.a., i pagamenti, pari a complessivi Euro 390.117,30, eseguiti da tale societa', al tempo in bonis, alla Delta s.p.a. nel periodo compreso fra il 25 novembre 2002 e il 6 maggio 2003; condannava la Delta s.p.a. a restituire alla curatela del fallimento della Alfa s.p.a. complessivi Euro 390.117,30, oltre interessi.

La Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado,  dichiarava inefficaci nei confronti della procedura fallimentare sopra indicata i soli pagamenti, pari a complessivi Euro 62.211,30, eseguiti dalla Alfa s.p.a. in favore della Delta s.p.a.; condannava quindi la destinataria di tali pagamenti a restituire alla curatela tale somma di danaro.

Per la Corte distrettuale, non era condivisibile l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui la prova di tutti i pagamenti dedotti in giudizio si desumeva dalla mancata specifica contestazione degli stessi da parte della societa' convenuta; in realtà:

- nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado la societa' Delta ebbe a contestare "in toto il contenuto dell'atto di citazione, riservandosi peraltro di confutare specificamente i pagamenti nel momento in cui la Curatela, avesse fornito prova degli stessi";

- tale contestazione veniva reiterata nella comparsa conclusionale, per cui la curatela del fallimento aveva dunque l'onere di provare l'esecuzione di ciascun pagamento, ritenendo inidonei a provare i pagamenti, ulteriori rispetto alla somma liquidata, scritture non autentiche e vidimate, quindi non utilizzabili come prova.

La Curatela ricorre in Cassazione, deducendo falsa applicazione degli articoli 115 e 167 c.p.c., per avere la Corte di appello attribuito alle difese contenute nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado il requisito della specifica contestazione dei pagamenti posti a fondamento delle domande dalla curatela proposte e, di contro, per non avere il giudice di appello fondato la sua decisione sui fatti non specificamente contestati dalla convenuta.

La Cassazione ritiene fondata la censura e in merito al principio di non contestazione chiarisce quanto segue:

a) il convenuto ai sensi dell'articolo 167 c.p.c., e' tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'articolo 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessita' di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e non specifica;

b) il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere della prova, postula ovviamente che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;

c) viceversa, la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi - rispetto ai quali opera il principio di non contestazione - esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata;

d) in altre parole, se con l'atto introduttivo del giudizio di merito l'attore afferma che un determinato fatto e' occorso in un giorno preciso e tale fatto ha natura costitutiva del diritto da lui fatto valere, ad evitare l'applicazione della regola di non contestazione del fatto medesimo, il convenuto deve, in comparsa di risposta, negare che quel fatto sia mai occorso ovvero affermare che nel giorno indicato dall'attore era accaduto un fatto (anche solo parzialmente) diverso ovvero ancora asserire che il fatto indicato dall'attore era accaduto in un giorno diverso da quello indicato dalla controparte;

e) nel caso di specie:

- la curatela indico' specificamente nella citazione i fatti costitutivi delle plurime azioni revocatorie fallimentari da essa esercitate (esistenza, consistenza e date dei pagamenti dalla societa' in bonis eseguiti alla Delta s.p.a. nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento);

- di consguenza la convenuta era, in ragione della precisione della citazione sul punto, obbligata dall'articolo 167 c.p.c. a contestare specificamente esistenza, consistenza e date dei pagamenti dalla curatela indicati, ma cio' non fece.

Sulla base delle suindicate considerazioni, viene sancito il seguente principio di diritto:

"Il convenuto, ai sensi dell'articolo 167 c.p.c., comma 1, e' tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'articolo 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda; la conseguenza e' che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessita' di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare "espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione", senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione".

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