Con la sentenza n. 15223 del 20 maggio 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione di notevole rilevanza pratica e nomofilattica: la possibilità, nell’ambito del processo civile, di sostituire un testimone ritualmente indicato e ammesso, che sia deceduto dopo essersi presentato in udienza ma prima di essere escusso a causa di un rinvio disposto d’ufficio dal giudice.
| Martedi 26 Maggio 2026 |
La controversia trae origine da un sinistro stradale in cui un ciclista subiva gravi lesioni a causa di una buca presente sul manto stradale.
Al fine di fornire la prova sulla dinamica dell’incidente, l’attore indicava un unico testimone oculare. Quest’ultimo si presentava regolarmente all’udienza fissata per la sua escussione, ma la prova non veniva assunta a causa di un rinvio disposto d’ufficio dal giudice istruttore. Nelle more della nuova udienza, il testimone decedeva.
Pertanto, l’attore depositava istanza di rimessione in termini per l’indicazione di un nuovo testimone.
L’istanza veniva accolta dal Tribunale, il quale riteneva il decesso una “causa non imputabile” e ammetteva la sostituzione del teste con un altro soggetto non indicato in precedenza.
Sulla base di tale nuova testimonianza, il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria. Di diverso avviso la Corte d’Appello, che riformava integralmente la decisione di primo grado.
I giudici della Corte territoriale ritenevano illegittima la sostituzione, argomentando che l’art. 257 c.p.c. prevede un elenco tassativo di ipotesi in cui è possibile escutere testimoni non indicati nelle liste, e tra queste non rientra il decesso del teste.
Di conseguenza, espunta la testimonianza del teste sostituto, la Corte rigettava la domanda per difetto di prova sul nesso causale e sulla dinamica del sinistro.
Pertanto, l’originario attore impugnava la decisione di secondo grado, sottoponendo alla Corte di Cassazione la questione relativa alla possibilità di superare le preclusioni istruttorie in caso di decesso del testimone.
Con il primo motivo del ricorso deduceva la violazione delle norme sulla rimessione in termini [art. 153 c.p.c.] e sulla sostituzione dei testimoni [art. 257 c.p.c.], sostenendo l’esistenza di un principio di favor per la parte incorsa in decadenze incolpevoli.
Avendo la Cassazione rilevato, nel corso dell’udienza in camera di consiglio, un contrasto giurisprudenziale sul punto, la discussione del ricorso veniva rimessa alla pubblica udienza.
Gli Ermellini hanno messo in evidenza l’esistenza di due orientamenti contrastanti.
Il primo, rigoroso, il quale sostiene la tassatività delle ipotesi previste dall’art. 257 c.p.c., negando la possibilità di sostituire un testimone deceduto con un altro non indicato nei termini fissati.
Il secondo, più flessibile, che ammette la sostituzione del teste deceduto, facendo leva su l'istituto della rimessione in termini per causa non imputabile [art. 153, co. 2, c.p.c.] o sull’applicazione analogica dell’art. 104 disp. att. c.p.c., che consente al giudice di fissare una nuova udienza qualora l’omessa intimazione dei testi sia giustificata.
Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalla Cassazione la quale, in una prospettiva costituzionalmente orientata [artt. 24 e 111 Cost.], ha aderito a una soluzione che bilancia il rigore delle preclusioni con la tutela del diritto di difesa e del principio del giusto processo.
Gli Ermellini hanno cassato la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di provenienza per un nuovo esame, nel quale quest’ultima dovrà tener conto del seguente principio di diritto:
«In tema di prova testimoniale, in caso di sopravvenuto decesso del testimone (che era stato ritualmente indicato ed ammesso e che si era presentato in udienza, ma non era stato escusso, essendo stata l’udienza rinviata d’ufficio ad altra data, prima della quale è deceduto), la parte ha facoltà di chiedere ai sensi dell’art. 153 c.p.c. la rimessione in termini per la sua sostituzione ed il giudice di merito può accogliere l’istanza ai sensi dell’art. 294 c.p.c., se e in quanto il decesso non era prevedibile».
Il fulcro del ragionamento della Cassazione risiede nella valorizzazione delle circostanze specifiche del caso, operando un decisivo distinguishing rispetto ai precedenti più rigorosi.
La non imputabilità della decadenza, ai sensi dell’art. 153, co. 2, c.p.c., assume qui una connotazione doppiamente oggettiva e dirimente.
In primo luogo, il decesso di un testimone costituisce di per sé un evento imprevedibile.
In secondo luogo, e in modo determinante, la mancata escussione del teste originario non era dipesa da una negligenza della parte, ma da una decisione del giudice [il rinvio d’ufficio].
La parte, nel caso esaminato, aveva agito con la massima diligenza, indicando il teste e assicurandone la comparizione in udienza.
È stato un “evento imponderabile”, esterno alla sua sfera di controllo, a vanificare la sua attività processuale.
La Corte ha respinto con fermezza la tesi, avanzata dal Procuratore Generale, secondo cui il difensore avrebbe l’onere di indicare “testi di riserva” per prevenire tali evenienze.
Tale interpretazione, secondo i giudici di legittimità, imporrebbe un “onere di preveggenza che eccede ampiamente l’ordinaria diligenza professionale” e contrasterebbe con le esigenze di economia processuale.
La sentenza afferma che il principio di autoresponsabilità processuale deve essere temperato dal canone della buona fede e dal divieto di interpretazioni formalistiche che si traducano in un diniego di giustizia.
In quest’ottica, l’art. 153, co. 2, c.p.c. viene interpretato come una “clausola generale di salvaguardia contro impedimenti oggettivi e non imputabili”.
Negare la sostituzione in siffatte circostanze, hanno osservato i giudici di legittimità, significherebbe trasformare il sistema delle preclusioni in un meccanismo sanzionatorio per fatalità imponderabili, in violazione del principio del giusto processo.
In conclusione, con la sentenza in commento, la Cassazione non apre indiscriminatamente alla sostituzione del teste deceduto, ma la circoscrive a quelle ipotesi in cui l’impossibilità di assumere la prova derivi da una causa oggettivamente non imputabile alla parte, specialmente quando l’impedimento è aggravato da un’iniziativa dell’ufficio giudiziario.
La pronuncia rafforza il ruolo dell’art. 153, co. 2, c.p.c. come strumento essenziale per assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, impedendo che eventi fatali e imprevedibili, estranei alla diligenza della parte, possano determinare l’esito del giudizio in violazione del principio del giusto processo.