Rilascio del passaporto per il figlio minore nel dissenso di uno dei genitori: conseguenze.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n.4799/2022 evidenzia la necessità di un coordinamento tra giudice tutelare e Tribunale dei Minorenni, da un lato, e giudice della separazione e/o divorzio, dall'altro, nell'ipotesi in cui si discuta del rilascio del passaporto del minore nel dissenso di uno dei genitori.

Venerdi 18 Febbraio 2022

Il caso: Il Giudice tutelare di Milano, in accoglimento del ricorso presentato dal Mevia, madre di due minori, autorizzava la genitrice ad ottenere dalla competente autorità amministrativa il passaporto e carta d'identità validi per l'espatrio per le figlie; in sede di reclamo, il Tribunale per i Minorenni revocava l'autorizzazione al rinnovo dei documenti di espatrio.

Mevia ricorre in Cassazione, che preliminarmente dichiara inammissibile il ricorso in quanto:

a) in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore ex art. 3 lett. b) L. 1185/1967, quando difetti l'assenso dell'altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale in sede di reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione all'iscrizione richiesta non ha natura definitiva e decisoria;

b) trattasi di atto di volontaria giurisdizione volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio; inammissibile quindi il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost.;

Nel caso in esame, peraltro, emerge la questione dei rapporti tra giudice tutelare e, in sede di reclamo, Tribunale dei Minorenni, da un lato, e giudice della separazione personale dei genitori del minore: al riguardo gli Ermellini osservano quanto segue:

- nella coeva pendenza del giudizio ordinario di separazione personale, divorzio o scioglimento del matrimonio ed in ogni altro caso in cui si controverta della responsabilità dei genitori verso i figli e della correlata necessità di adozione di provvedimenti in punto di affido, si impone al giudice tutelare e al tribunale dei minorenni che siano stati investiti della domanda ex art. 3 lett. b) L. 1185/1967, di coordinarsi, nei contenuti dell'adottando provvedimento, con gli accertamenti svolti dal giudice del conflitto, la cui ampia cognizione, guidata dal principio dell'interesse preminente del minore, ben può sostenere la statuizione alla cui adozione sono chiamati di giudici del procedimento di volontaria giurisdizione.

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