Il rigetto della proposta di accordo di composizione della crisi non forma il giudicato

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 14 marzo 2017 n. 6516, si pronuncia in tema di impugnazione del provvedimento con cui viene dichiarata inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi ex L. n. 3 del 2012.

Giovedi 20 Aprile 2017

Il caso: Il Tribunale, nel procedimento di reclamo avverso il provvedimento del GD, che aveva dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'impresa individuale artigiana del signor C.G, respingeva il reclamo e confermava integralmente il provvedimento impugnato.

L'artigiano poponeva ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte, nel rigettare l'impugnazione, precisa che:

a) il decreto reiettivo reso nel procedimento di reclamo avverso il provvedimento del GD, che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato (per la medesima ratio decidendi in materia di inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi della L.Fall.,art. 162, comma 2);

b) al procedimento per la definizione dell'accordo si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. c.p.c., e pertanto, l'esito negativo, (difettando i requisiti canonici della decisorietà e definitività del provvedimento impugnato) non esclude la reiterabilità della proposta di accordo di composizione della crisi; di conseguenza deve essere esclusa la ricorribilità davanti a questa Corte.

Esito: inammissibilità del ricorso, a cui consegue, non avendo l'intimato Organismo di composizione della crisi svolto difese in questa fase del giudizio, il solo raddoppio del contributo unificato.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 14/03/2017 n.6516

Pagina generata in 0.1 secondi