Ricorso tributario notificato a mezzo posta in luogo della PEC: conseguenze

A cura della Redazione.

La notifica del ricorso tributario utilizzando il servizio postale e non la PEC è invalida ma non inesistente.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 585/2025.

Mercoledi 12 Febbraio 2025

Il caso: Mevia ricorreva alla Commissione tributaria provinciale avverso un avviso di intimazione e le cartelle allo stesso annesse concernenti IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 1996, 1998 e 2003.

La CTP rigettava il ricorso; Mevia proponeva appello alla Commissione tributaria regionale, che rigettava l'impugnazione, ritenendo inammissibile il ricorso in primo grado in quanto notificato a mezzo raccomandata ar e non già a mezzo PEC.

Mevia ricorre in Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136 e dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’inammissibilità del ricorso originario della contribuente, notificato a mezzo posta e non già a mezzo PEC, avendo l’atto raggiunto il suo scopo con la regolare costituzione in giudizio di AER.

Per la Cassazione la censura è fondata: sul punto chiarisce quanto segue:

a) ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione applicabile ratione temporis (a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 16, comma 5, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136), avente efficacia dal 24/10/2018 al 15/09/2022 e con riguardo ai ricorsi notificati dal 01/07/2019, “le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione;

b) nel caso di specie, la contribuente ha effettuato la notificazione del ricorso in primo grado nei confronti di AER in data 14/10/2019 utilizzando il servizio postale e non le modalità telematiche (PEC), sicché la notificazione è sicuramente invalida;

c) come già chiarito da Cass. n. 29208 del 12/11/2024, pronunciata in fattispecie assimilabile e all’esito della medesima adunanza camerale in cui è stata esaminata la presente controversia, il vizio in argomento non produce l’inesistenza dell’atto così veicolato; tale violazione è causa, infatti, unicamente di nullità del ricorso, proposto certamente in violazione del paradigma processuale legale;

d) tale nullità è invero sanabile e qui concretamente ed effettivamente sanata dalla costituzione in giudizio dell’Ufficio, in forza della quale deve ritenersi (anche alla luce delle difese svolte dalla parte pubblica) che l’atto abbia raggiunto il suo scopo ex art. 156 c. 3 c.p.c.

Allegato:

Pagina generata in 0.004 secondi