Ricorso in Cassazione: termini per il deposito della relata di notifica della sentenza

Con l’ordinanza n. 15588/2025, pubblicata l’11 giugno 2025, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulle conseguenze derivanti dal mancato deposito, nel ricorso per cassazione, della relazione di notifica della sentenza impugnata.

Martedi 17 Giugno 2025

IL CASO: La vicenda esaminata nasceva dal giudizio promosso da una signora contro una struttura sanitaria avente ad oggetto la richiesta di condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni subiti dall’attrice a seguito della morte del coniuge, che imputava alla responsabilità deli sanitari della convenuta.

Entrambi i giudizi di merito si concludevano con il rigetto della domanda. Pertanto, l’attrice investita della questione la Corte di Cassazione.

LA DECISIONE: Nel decidere, i Giudici di legittimità hanno, preliminarmente, affrontato la questione circa la procedibilità dell’impugnazione, in quanto il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza e la ricorrente, nel depositarlo, entro i termini previsti dall’art. 369 c.p.c., non aveva provveduto a depositare la relata di notifica del provvedimento impugnato.

Gli Ermellini, dopo aver ricordato gli orientamenti giurisprudenziali sul punto, hanno dichiarato il ricorso improcedibile, osservando che:

- l’art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione. Pertanto, anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l’improcedibilità del ricorso;

- al fine di evitare la dichiarazione improcedibilità del ricorso, il documento mancante può essere depositato anche in un momento successivo, purchè entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione;

- l’improcedibilità non può essere evitata se il deposito viene effettuato oltre il suddetto termine. Ciò in quanto, consentire il recupero dell’omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell’art. 372 c.p.c., vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale;

- non è configurabile l’improcedibilità del ricorso, tutte le volte in cui il documento mancante sia nella disponibilità del giudice, in quanto prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d’ufficio acquisito su istanza della parte;

- non sussiste, inoltre, l’improcedibilità, se il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, essendo, in questo caso irrilevante la data della notifica del provvedimento impugnato.

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