Omesso deposito in cassazione della sentenza senza relata di notifica: conseguenze

Con l’ordinanza n. 25971, pubblicata il 2 settembre 2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata delle conseguenze derivanti dal mancato deposito da parte del ricorrente in cassazione della copia della decisione impugnata con la relazione di notifica.

Mercoledi 7 Settembre 2022

IL CASO: La vicenda esaminata origina dall’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di canoni di locazione relativi ad un immobile concesso in locazione alla parte ingiunta. Il decreto ingiuntivo veniva opposto da quest’ultima e l’opposizione veniva parzialmente accolta dal tribunale che revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente al pagamento in favore della opposta di una somma inferiore rispetto a quella oggetto di ingiunzione. La decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello, chiamata a pronunciarsi sul gravame interposta dall’originaria creditrice. Pertanto, quest’ultima investiva della questione la Cassazione.

LA DECISIONE: I giudici di legittimità, ritenendo pregiudiziale esaminare la questione relativa al mancato deposito da parte della ricorrente, unitamente alla copia autenticata della sentenza impugnata, della relata di notificazione, dopo aver accertato che era stata depositata solo la copia della sentenza impugnata con l’attestazione di conformità alla copia estratta dal fascicolo informatico e non anche alcuna relazione di notifica né alcuna documentazione in tal senso risultava prodotta dalla resistente, hanno dichiarato il ricorso improcedibile richiamando l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale:

a) l'art. 369 del Codice di procedura civile non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione. Di conseguenza, la mancanza di uno solo dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso;

b) l'improcedibilità può essere evitata tutte le volte in cui il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché nel rispetto del termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione;

c) l'improcedibilità non può invece essere evitata allorquando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell'omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale;

d) l’improcedibilità non è applicabile tutte le volte in cui il documento mancante sia nella disponibilità del giudice in quanto prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d'ufficio acquisito su istanza della parte (senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l'acquisizione);

e) non è configurabile l'improcedibilità se il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata e quindi nel rispetto del termine breve per l'impugnazione, in quanto in questo caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato.

Il predetto indirizzo, hanno concluso gli Ermellini, è stato confermato da due successive pronunce delle Sezioni Unite, l'una relativa ad un ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) e depositato in copia analogica non autenticata dal difensore di parte ricorrente (Cass. Sez. U. n. 22438 del 24/09/2018) e l'altra in materia di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformità all'originale (Cass. Sez. U. n. 8312 del 25/03/2019).

Le Sezioni Unite con le suddette decisioni hanno chiaramente ribadito la validità del tradizionale orientamento di legittimità, operando unicamente un temperamento della rigorosità dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati a mezzo p.e.c., attribuendo rilievo alla mancata contestazione di controparte, giustificando tale scelta in ragione del fatto che il controricorrente:

a) è il destinatario della notificazione dell'unico originale formato digitalmente (atto notificato come documento informatico nativo digitale), sicché è perfettamente in grado di verificare la conformità del ricorso depositato a quello in suo possesso.;

b) è il soggetto che ha effettuato la notifica in forma digitale della sentenza impugnata, sicché è perfettamente in grado di verificare l'effettività della data di notificazione della sentenza impugnata depositata in copia non autentica.

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