Ricorso per cassazione: la sopravvenuta liquidazione giudiziale di una parte non interrompe il giudizio

L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019) e la sostituzione della procedura fallimentare con quella di liquidazione giudiziale hanno posto agli interpreti e alla giurisprudenza il compito di verificare la tenuta degli orientamenti processuali formatisi sotto il vigore della legge fallimentare.

Lunedi 26 Ottobre 2026

Tra le questioni di maggiore rilievo pratico vi è quella relativa alle conseguenze processuali derivanti dall’apertura della procedura concorsuale a carico di una delle parti quando la controversia penda ormai dinanzi alla Corte di cassazione. In questi casi il giudizio si interrompe?

Alla domanda ha fornito risposta negativa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26863 del 14 ottobre 2026,

IL CASO: La vicenda traeva origine da un avviso di addebito fondato su un verbale unico di accertamento, con il quale l’INPS aveva intimato a una società il pagamento di un ingente somma successivamente ridotta in corso di causa a seguito della revisione dei conteggi da parte dell’Istituto.

La pretesa contributiva riguardava la regolarizzazione delle indennità di trasferta e dei rimborsi spese risultanti dal libro unico del lavoro e dai cedolini paga nel periodo compreso tra il 1° agosto 2012 e il 31 luglio 2017.

Secondo l’INPS, tali somme, essendo rimaste prive di adeguato riscontro documentale, avrebbero dovuto essere assoggettate a contribuzione in quanto costituenti retribuzione.

Avverso l’avviso di addebito la società destinataria proponeva opposizione che veniva rigettata in entrambi i giudizi di merito.

Pertanta, l’originaria società opponente investiva della questione la Corte di Cassazione.

Nel corso del giudizio di legittimità, il difensore della ricorrente depositava la sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale di quest'ultima e nominato il curatore.

LA DECISIONE: Nel decidere la Cassazione ha esteso alla nuova procedura disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza il consolidato principio già affermato per il fallimento, valorizzando la natura del giudizio di cassazione quale processo dominato dall’impulso d’ufficio.

In altri termini, la Corte ha ribadito che tale evento non determina l’interruzione del processo, sul presupposto che il giudizio di cassazione è dominato dall’impulso d’ufficio e che, pertanto, non vi trovano applicazione gli istituti interruttivi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c.

Il fulcro dell’argomentazione sta nella struttura del giudizio di legittimità: non si tratta di un giudizio la cui prosecuzione dipenda dall’iniziativa delle parti nelle forme tipiche dei gradi di merito, ma di un processo in cui prevale l’impulso officioso una volta instaurato. Su questa base, gli eventi che nei giudizi di merito comportano l’interruzione non spiegano il medesimo effetto in cassazione.

L’ordinanza sottolinea che il principio era già stato costantemente affermato con riferimento alla dichiarazione di fallimento della parte, ma precisa che esso deve ritenersi estensibile anche all’ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 14 del 2019.

Questo passaggio è centrale, perché la Corte non si limita a richiamare il mutamento terminologico e sistematico introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ma valorizza la continuità funzionale tra il previgente fallimento dell’imprenditore insolvente e l’attuale liquidazione giudiziale. In altri termini, pur essendo mutato il quadro normativo di riferimento, la natura dell’evento e la sua irrilevanza ai fini dell’interruzione nel giudizio di cassazione restano, per la Corte, sostanzialmente immutate.

L’iter argomentativo della Suprema Corte poggia dunque su due pilastri:

La struttura del giudizio di cassazione: una volta incardinato il ricorso, il procedimento procede per impulso d’ufficio senza necessità di atti di impulso di parte paragonabili a quelli richiesti nei gradi di merito. Ne deriva l’incompatibilità strutturale con la disciplina dell’interruzione ex artt. 299 e ss. c.p.c., preordinata a tutelare l’effettività del contraddittorio in fasi processuali in cui la perdita della capacità processuale della parte impedirebbe il compimento di atti necessari alla prosecuzione

La continuità sistematica tra fallimento e liquidazione giudiziale: l’art. 49 del d.lgs. n. 14 del 2019 ha sostituito la dichiarazione di fallimento di cui all’art. 16 della legge fallimentare. Tale sostituzione normativa consente la piena traslazione degli approdi giurisprudenziali pregressi alla nuova figura concorsuale, come già riconosciuto dalla recente giurisprudenza di legittimità.



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