Insinuazione al passivo e interruzione della prescrizione dei crediti

Con l’ordinanza n. 949/2026, pubblicata il 16 gennaio 2926, la Corte di Cassazione si è pronunciata sugli effetti interruttivi della prescrizione dei crediti derivanti dalla presentazione della domanda di insinuazione al passivo fallimentare ( oggi liquidazione giudiziale), del debitore.

Martedi 27 Gennaio 2026

IL CASO: La vicenda processuale trae origine dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un'intimazione di pagamento che le era stata notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L'intimazione si riferiva a una pretesa creditoria portata da una cartella di pagamento relativa al mancato pagamento dell'imposta di registro. La contribuente eccepiva l’intervenuta prescrizione del credito erariale azionato.

Avendo, la Commissione Tributaria Provinciale, rigettato il ricorso, la contribuente impugnava la decisione, insistendo nell'eccezione di prescrizione del credito.

Il gravame veniva accolto. Il giudice tributario di secondo grado, esaminando l'eccezione di prescrizione, riteneva che tra la data di notifica della cartella e quella dell'intimazione di pagamento era decorso il termine decennale e dichiarava, di conseguenza, il credito prescritto.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, investiva della questione la Corte di Cassazione proponendo ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, fondandolo su due motivi.

Con il primo motivo, deduceva una presunta erronea applicazione, da parte di quest'ultima, della prescrizione quinquennale anziché decennale.

Con il secondo motivo, invece, lamentava l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione derivante dalla domanda di insinuazione al passivo presentata.

LA DECISIONE: Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte, che ha ritenuto la decisione corretta sul punto, avendo il giudice di merito di secondo grado applicato il termine di prescrizione decennale.

Il secondo motivo è stato, invece, ritenuto fondato dai giudici di legittimità i quali, lo hanno accolto con rinvio della causa alla Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado.

La questione centrale è se, e con quali effetti, la domanda di ammissione al passivo di una procedura fallimentare interrompa il decorso del termine di prescrizione del credito.

Gli Ermellini, accogliendo la tesi dell'amministrazione finanziaria, hanno ribadito un principio consolidato e di fondamentale importanza, secondo il quale, la presentazione della domanda di insinuazione al passivo fallimentare non produce un mero effetto interruttivo istantaneo, ma determina una interruzione della prescrizione con effetti permanenti, che si protraggono per tutta la durata della procedura concorsuale.

Questo principio, ampiamente supportato dalla giurisprudenza di legittimità, equipara la domanda di insinuazione al passivo a una domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2, del Codice Civile.

Tale norma stabilisce che, se l'interruzione è operata mediante un atto con cui si inizia un giudizio, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio stesso.

Con una precedente decisione, la Cassazione ha già chiarito in modo inequivocabile la portata di tale effetto, affermando che: «la domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento produce l’effetto dell'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, i quali effetti possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato in bonis, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura» [Cass. Civ., Sez. 5, N. 16415 del 09-06-2023].

Pertanto, la domanda di ammissione al passivo non si limita a far decorrere un nuovo termine di prescrizione dal giorno della sua presentazione. Essa, invece, "congela" il decorso del tempo per tutta la durata della procedura. Solo con la chiusura del fallimento (o, come nel caso di specie, con la sua revoca) il termine di prescrizione ricomincia a decorrere ex novo per la sua intera durata

La ratio di questa regola risiede nella natura stessa della procedura fallimentare. Con l'apertura del fallimento, oggi liquidazione giudiziale, i creditori subiscono una limitazione delle loro facoltà, essendo loro precluso l'esercizio di azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nella procedura concorsuale. Quindi, l'insinuazione al passivo diventa l'unico strumento a disposizione del creditore per far valere la propria pretesa nell'ambito della procedura concorsuale. Sarebbe iniquo e contrario ai principi di tutela del credito onerare il creditore di compiere ulteriori atti interruttivi nei confronti del debitore fallito, mentre è in corso una procedura volta proprio all'accertamento e al soddisfacimento collettivo dei crediti.

Gli effetti permanenti dell'insinuazione al passivo non si esauriscono all'interno della procedura, ma possono essere validamente opposti al debitore una volta che questi, a seguito della chiusura o revoca del fallimento, sia "tornato in bonis".

L'effetto interruttivo-sospensivo permanente garantisce, invece, che il creditore possa effettivamente agire contro il debitore, beneficiando di un nuovo e intero periodo di prescrizione che inizia a decorrere solo dalla data di chiusura della procedura.


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