Responsabilità dell'Ente per cose in custodia e principio di non contestazione.

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18797/2021 si occupa di due problematiche, la prima afferente al principio di non contestazione in giudizio e l'altra relativa alla responsabilità dell'Ente per cose in custodia, nell'ipotesi di caduta a causa dello scivolo del sottopassaggio.

Mercoledi 7 Luglio 2021

Il caso: Tizio citava in giudizio il Comune al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in seguito a un incidente avvenuto mentre percorreva un sottopassaggio comunale che collega la strada al mare, utilizzando lo scivolo in luogo delle scale in quanto teneva per le mani una bicicletta: in particolare, mentre era intento ad utilizzare lo scivolo trovava una improvvisa interruzione cadendo all'indietro rovinosamente. Per tali ragioni Tizio chiedeva di accertare la responsabilità del Comune ex art. 2043 per la presenza di una situazione di pericolo non adeguatamente segnalata né percepibile con l'ordinaria diligenza ed ex art. 2051 per omessa custodia dello scivolo.

Il Tribunale condannava il Comune al risarcimento di euro 78.294,00 in favore dell'attore:

  • accertava la sua responsabilità ex art. 2051 per non aver vigilato sullo stato dei luoghi e per non aver preso adeguati provvedimenti per l'interruzione dello scivolo, peraltro in nessun modo segnalata;

  • circa la dinamica del sinistro, questa veniva ritenuta accertata per come descritta dall'attore, non essendoci testimoni e non avendo il Comune convenuto contestato nulla.

    La Corte d'Appello rigettava il gravame promosso dal Comune, che ricorreva quindi in Cassazione, lamentando: a) scorretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.: il principio di non contestazione non troverebbe applicazione, ai sensi dell'art. 58 L. 69/2009, ai giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009, come nel caso di specie; b) il danneggiato non avrebbe adeguatamente provato, così come invece richiede l'art. 2051 c.c., il fatto dannoso e il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia per cui mancherebbe la prova dei fatti di causa.

    La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, in merito alle doglianze del Comune, ribadisce quanto segue:

    1) nel caso di specie, il Comune, più che non contestare, ha ammesso e dato per accaduto il fatto, articolando ogni difesa sul presupposto della sua verificazione; pertanto il giudice dell'appello ha fondato la propria decisione non sulla nuda non contestazione, integrante un contegno passivo, ma sull'ammissione, che è un contegno attivo;

    2) pertanto, non è in discussione la questione dell'applicabilità del principio di non contestazione, tra l'altro applicabile anche ai processi antecedenti alla novella della legge n. 69/2009 (cfr. da ultimo Casso n. 5429/2020) e solo ai fatti noti alla parte che avrebbe l'onere di contestare (Cass. n. 14652/2016), in quanto il giudice di merito non ha fatto applicazione di tale principio;

    3) in merito alla responsabilità per cose in custodia, è principio consolidato ritenere che anche la condotta del danneggiato, che pone in essere un comportamento imprevedibile o disattento rispetto a ciò che sarebbe chiesto secondo ordinaria diligenza o che non coglie eventuali segnali di pericolo o allerta, integri il caso fortuito;

    4) si prospetta perciò una sorta di responsabilità oggettiva sul custode, il quale si libera se prova la presenza del caso fortuito, circostanza non avvenuta nel caso di specie, non avendo il Comune contestato la dinamica così come descritta dall'attore ed essendo dunque provata l'assenza di segnali di pericolo presso il sottopassaggio, inseriti dal Comune solo successivamente all'accaduto.

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