La configurabilità dell’art. 2052 c.c. non esonera affatto il danneggiato dall’onere di provare l’esatta e completa dinamica dell’incidente dimostrando che il comportamento dell’animale sia stato la causa, quanto meno concorrente, dell’evento; è la Regione a dovere provare il caso fortuito o l’incidenza assorbente della condotta del conducente il veicolo.
| Giovedi 7 Maggio 2026 |
Il perchè non è riferito all’impatto con la fauna selvatica, quale ne sia la natura o l’origine dell’impatto. Il tema non mi appartiene non avendone alcuna competenza. Io per lavoro mi limito a gestirne le conseguenze. Colgo l’occasione per inviare un ideale abbraccio al Dott. Michele Serra per quanto accaduto al suo amato compagno non umano. Questo è il momento del suo atroce dolore. Tutto il resto deve venire dopo. Semplicemente per una questione di rispetto.
E dunque il perchè è rivolto al Tribunale che, come vedremo, ha voluto andare nella direzione opposta a quella percorsa ormai definitivamente dalla giurisprudenza. E mi riferisco a quella di legittimità. Ci mancherebbe, è sempre possibile un overruling.
Nel caso in esame vi è una collisione tra auto e cinghiale che improvvisamente (avverbio quanto mai inappropriato riferito al cinghiale) attraversa la carreggiata di una strada comunale priva di illuminazione e di segnaletica di pericolo (e tanto è meno appropriato). La Regione Abruzzo ritenendo applicabile l’art. 2043 c.c. contesta la mancanza di prova di una condotta colposa dell’ente chiedendo in via subordinata l’accertamento del concorso di colpa del conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c.
Il Giudice di Pace accoglie però la domanda risarcitoria del danneggiato proprietario del veicolo. Bene, pur con tutto il rispetto e la comprensione del povero cinghiale le cui condizioni di salute non è dato sapere. Chi va contro corrente è il Tribunale che rigetta la domanda risarcitoria ritenendo applicabile l’art. 2043 c.c. e non l’art. 2052 c.c. e dunque escludendo che fosse stata fornita dal danneggiato automobilista prova di una condotta colposa dell’ente nella gestione e nel controllo della fauna selvatica.
Il passo successivo è la Cassazione che si domanda perchè il Tribunale (quale giudice di appello) non abbia condiviso quell'orientamento di legittimità che individua nell’’art. 2052 c.c. il corretto criterio di imputazione di responsabilità. Quest’ultimo considerato criterio oggettivo di imputazione ancorato alla proprietà pubblica del patrimonio faunistico e alla sua utilizzazione in funzione di interessi collettivi. In virtù di tanto, si legge nella sentenza qui commentata, l’automobilista avrebbe dovuto unicamente dimostrare il danno, la riferibilità dell’animale a specie appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato e il nesso causale, mentre sarebbe spettato alla Regione provare il caso fortuito quale fattore interruttivo del nesso eziologico.
Approdo ermeneutico che trova il suo fondamento nel revirement inaugurato dalla sentenza n. 7969 del 20 aprile 2020, cui hanno fatto seguito Cass. n. 8384/2020, n. 8385/2020 e, tra le più recenti, n. 16788/2025, n. 2526 e n.2528 del 2026. L’interpretazione proposta dal Tribunale costituisce una palese falsa applicazione di norme di diritto poiché il corretto inquadramento della fattispecie avrebbe imposto la verifica (non della colpa dell’ente) ma del nesso causale tra il comportamento dell’animale, in rapporto alla condotta di guida del conducente del veicolo.
Con questa ordinanza (la n. 11299/2026) la Cassazione nel confermare tale orientamento ricorda opportunamente che in ogni caso la configurabilità dell’art. 2052 c.c. non esonera affatto il danneggiato dall’onere di provare l’esatta e completa dinamica dell’incidente dimostrando che il comportamento dell’animale sia stato la causa, quanto meno concorrente, dell’evento. Sarà quindi la Regione a dovere provare il caso fortuito o l’incidenza assorbente della condotta del conducente il veicolo.
Scrive la Cassazione che dunque il giudice di appello avrebbe svolto valutazioni sulla inevitabilità dell’impatto partendo dall’erroneo presupposto della sussistenza di una responsabilità per colpa della Regione. Pertanto, si legge in sentenza, la valutazione in questione dovrà essere condotta alla luce dei parametri di cui all'art. 2052 cc.
E dunque la sentenza impugnata viene cassata con rinvio al Tribunale che, applicato l’art. 2052 c.c., esaminerà la sussistenza o meno del nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento alla stregua dei principi di diritto stabiliti da questa Corte. Che dovranno comprendere anche l’onere del danneggiato Tizio di provare anche l’esclusione di un qualunque ruolo, causale o concausale, della sua condotta di guida nella produzione dell’evento.