Con l’ordinanza n. 22976/2025, pubblicata il 9 agosto 2025, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa all’individuazione dell'ente pubblico passivamente legittimato nelle controversie relative alla responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica.
Venerdi 5 Settembre 2025 |
IL CASO: Un automobilista agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti dallo propria autovettura a seguito di un incidente causato da un cinghiale fuoriuscito da una fitta boscaglia posta a margine della strada. Per effetto dell’impatto con l’animale, l’autovettura veniva completamente distrutta.
L’automobilista conveniva innanzi al Tribunale il Comune del luogo dell’incidente, la Regione e la Provincia, chiedendo la loro condanna in solido o secondo il rispettivo grado di responsabilità.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale rigettava la domanda attorea sul presupposto dell’antieconomicità delle riparazioni dell’autovettura.
Diversa la decisione della Corte di Appello la quale, nel pronunciarsi sul gravame interposto dall’originario attore avverso la decisione del Tribunale, lo accoglieva ritenendo la carenza di legittimazione passiva della Provincia e la concorrente responsabilità, nella produzione dell'evento dannoso, della Regione ai sensi dell'art. 2052 cod. civ. e del Comune ai sensi dell'art. 2043 cod. civ, con conseguente condanna di entrambi gli enti in solido al risarcimento dei danni in favore dell’automobilista.
Avverso la decisione della Corte di Appello, la Regione proponeva ricorso per cassazione insistendo nell’eccezione di carenza di legittimazione passiva in quanto priva di poteri di concreta gestione e controllo della fauna selvatica, per avere, con legge regionale, trasferito (e non già meramente delegato) le relative funzioni alle Province e residuando in capo ad essa soltanto compiti di indirizzo, orientamento e programmazione dei piani faunistico venatori provinciali.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione la quale lo ha rigettato, ribadendo sul punto il principio secondo cui i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell'art. 2052 cod. civ., in quanto, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto dalla predetta norma si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Pertanto, hanno osservato gli Ermellini, nella relativa azione risarcitoria, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla regione, quale titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica. Tale legittimazione spetta alla Regione anche se le suddette funzioni sono eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti.
La regione, hanno concluso, senza sottrarsi alla propria responsabilità verso il danneggiato, una volta risarcito il danno in favore di quest’ultimo, potrà agire in rivalsa (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti delegati ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.