Regime Forfettario: cosa cambia nel 2019

A cura della Redazione.

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31/12/2018 la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) che ha apportato alcune modifiche al regime forfettario introdotto dalla L. 190/2014, già modificato dalla legge di stabilità 2016.

Vediamo quali sono le novità.

Mercoledi 9 Gennaio 2019

I commi della legge di bilancio che riguardano il regime forfettario sono 3: dal n. 9 al n. 11 e le modifiche sono entrate in vigore dal primo gennaio 2019. 

Limite di reddito

La novità più rilevante riguarda le soglie di reddito per l'accesso al regime forfettario.

In precedenza, il limite dei ricavi annuali per poter aderire al regime era legato alla categoria di appartenenza identificata dai c.d. codici ATECO.

Il nuovo comma 54 stabilisce invece un'unica soglia di reddito pari a 65.000 euro che vale per tutti i contribuenti, a prescindere dall'attività svolta, mantenendo la stessa aliquota fiscale del 15% o del 5% per chi inizia una nuova attività.

Una modifica questa che amplia la platea dei potenziali aventi diritto e che rende il nuovo regime forfettario simile (ma non troppo) ad una flat tax (o “tassa piatta” che dir si voglia), ferma restando la discrezionalità del contribuente che può decidere o meno se aderire a tale regime.

Nessun vincolo di spesa

Oltre all'unificazione della soglia di reddito, scompaiono dal testo normativo gli altri “paletti” che in taluni casi, pur essendo rispettato il vincolo reddituale, potevano comportare l'esclusione del contribuente dall'applicazione del regime forfettario.

Non sono più rilevanti infatti i tetti di spesa annuali di 5000 euro per i lavoratori dipendenti o parasubordinati ed il tetto dell'ammortamento di 20.000 euro per i beni strumentali.

Determinazione dell'Imponibile

Nessuna variazione invece per quanto riguarda le percentuali di redditività utilizzate per ricavare il reddito imponibile su cui calcolare l'imposta sostitutiva che continuano a differenziarsi per macro-categoria (v. allegato) e non registrano alcuna variazione.

Rimane quindi inalterato il criterio di calcolo dell'imposta che prevede di calcolare l'imposta forfettaria non sull'intero reddito ma su una percentuale dello stesso in base della categoria ATECO di appartenenza.

Redditi esclusi

Nel determinare la soglia di reddito per l'accesso al regime forfettario il contribuente non dovrà tenere conto di eventuali ulteriori “componenti positivi”, non inseriti nelle scritture contabili, ma indicati nella dichiarazione fiscale al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità secondo quanto previsto dall'art. 9-bis del D.L. 50/2017.

Esclusione dal regime

I motivi di esclusione dal regime forfettario non cambiano rispetto a prima e, per arginare il fenomeno delle “finte partite iva”, viene introdotto il divieto di percepire compensi da datori di lavoro dipendente o assimilati nei due anni precedenti, a prescindere dall'ammontare del reddito (che prima era di 30.000 euro ed era riferito al solo anno precedente).

Fatturazione elettronica

Precisiamo infine che per chi aderisce al regime forfettario non vi sarà l'obbligo di emettere fatture elettroniche ma i contribuenti potranno scegliere liberamente quale sistema di fatturazione adottare.


I commi dal n. 54 al n. 89 della L 190/2014 aggiornati dalla Legge di bilancio 2019 sono disponibili in questa pagina.

Calcolo Imposta Regime Forfettario

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