E-commerce: come funziona il sistema del buy and share

Avv. Daniela Ricchiuto.
Giovedi 10 Gennaio 2019

L'articolo affronta l'intervento del Garante in tema di pratiche commerciali scorrette da parte di determinati siti web, disponendone, in via cautelativa, la sospensione della loro attività in attesa di ulteriori accertamenti sulla loro liceità.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha emanato quattro provvedimenti cautelari nei confronti di altrettante società che gestiscono un’attività commerciale on-line tramite un meccanismo di vendita noto benché poco tradizionale.

Secondo le verifiche preistruttorie condotte dall’Antistrust, detti operatori avrebbero messo in piedi un sistema di vendita on-line assimilabile al noto schema Ponzi.

Lo schema Ponzi è un sistema caratterizzato da un meccanismo piramidale in base al quale un soggetto investe il proprio denaro a fronte dell’acquisto di un bene e/o di altre operazioni commerciali o finanziarie ritenute molto convenienti e apparentemente lecite, tuttavia colui che ha eseguito per primo l’operazione, al fine di beneficiare del proprio investimento, è tenuto  a coinvolgere altri soggetti che aderiscano alla rete e che a loro volta si obbligano a coinvolgere altri investitori.

E’, dunque, un meccanismo a cascata ove solo chi si trova al culmine della piramide può avvantaggiarsi, dopo un considerevole lasso di tempo, dei benefici dell’operazione commerciale a danno di coloro che sono invece alla base della struttura piramidale, che rischiano verosimilmente di perdere il loro denaro. I procedimenti avviati dall’Antitrust sono volti a verificare la correttezza nonché la liceità della condotta commerciale tenuta dalle quattro aziende operanti nel settore dell’e-commerce con il sistema del cd. buy and share. L’Autorità ha rilevato come tali siti siano stati congegnati al solo scopo di attirare nella rete un numero elevato di consumatori, che ignari del sistema fraudolento, cadono in questa rete commerciale dalla quale sembrerebbe difficile svincolarsi, salvo che il consumatore non elargisca altro denaro. Più precisamente, la società venditrice colloca nella vetrina on-line beni ad un prezzo talmente competitivo da richiamare prontamente l’attenzione degli utenti, che versano parte del prezzo di acquisto,  ed è qui che ha inizio il meccanismo ingannevole, poiché a seguito del pagamento non si perfeziona l’acquisto, ma il cliente entra a far parte di una non meglio identificata lista, che si configura come una prenotazione/anticipo del bene scelto; accede così, in modo inconsapevole, ad un meccanismo contrattuale nel quale l’ottenimento del bene è condizionato da prestazioni ulteriori.

Tali ulteriori prestazioni consisterebbero nel cercare altri utenti (in genere un paio) disposti a versare il corrispettivo richiesto per poi entrare a far parte anch’essi nella lista di prenotazione. Le somme versate a titolo di prenotazione, da parte di chi si trova in fondo alla lista, vengono utilizzate per il completamento degli acquisti di coloro che si trovano al vertice della stessa lista. Si innesca così un sistema a catena ove non appena un rilevante numero di consumatori aderisce al sistema, versando la propria quota, la lista gradualmente rallenta fino a bloccarsi del tutto, così ciascun iscritto per potersi liberare dal vincolo contrattuale ed uscire dal sistema è tenuto a corrispondere altro denaro (a titolo di penale per l’uscita anticipato dal contratto/sistema) sino a raggiungere importi superiori a quelli di mercato, posto che il diritto di recesso avulso dalla penale è possibile solo entro 14 giorni dalla prenotazione, ciò in evidente spregio con quanto previsto dall’art. 56 del Codice del Consumo.

Si tratta, dunque, di uno schema di vendita blindato volto ad attrarre un numero sempre crescente di prenotazioni e di versamenti da parte di consumatori, senza però che questi possano né svincolarsi dal sistema né tantomeno ricevere il bene oggetto di prenotazione. Per di più, in tale meccanismo commerciale sfugge ove sia la condivisione del prodotto tra i vari consumatori aderenti. In uno dei siti, oggetto del provvedimento cautelare, si accenna al fatto che i vari utenti vengono abbinati in modo da compensare la somma richiesta per ottenere finalmente la merce al prezzo scontato. Al contempo, è stabilito che il 15% della somma versata a titolo di prenotazione sia destinata a costituire la base della somma necessaria all’acquisto del bene, mentre il restante 85% andrà a “compensare” il primo consumatore iscritto nella lista.

L’Antistrust ha evidenziato che proprio la scarsa informazione è alla base di tale sistema di vendita ed è idonea ictu oculi ad indurre gli utenti in errore, trascinandoli nell’infausta trappola del buy and share. L’Autorità, in uno dei provvedimenti adottati, asserisce che “…..non risulta adeguatamente chiarita la differenza che corre tra il prezzo di offerta/prenotazione e il “prezzo pieno” inducendo quindi il consumatore a scegliere di procedere con la prenotazione sulla base di un prospettazione gravemente incompleta ed omissiva, che non gli permette di comprendere le “peculiari” condizioni ed i vincoli a cui si sottopone.” Per rendere, quindi, pieno ed effettivo il principio di trasparenza a tutela delle legittime aspettative del consumatore che aderisce a siffatto meccanismo contrattuale sarebbe stato opportuno, quantomeno, esprimere con chiarezza i vincoli e gli obblighi derivanti all’utente che accede al sistema di buy and share che, laddove fosse stato debitamente e preventivamente informato del meccanismo contrattuale in argomento, non avrebbe, verosimilmente, prestato il proprio consenso. Sembrerebbe così che il consenso, che è uno degli elementi fondamentali nella formazione del contratto, sia stato nel caso di specie disatteso sin dal principio da un difetto di informazione.

Invero, l’art. 22, comma 1 del Codice del Consumo testualmente recita “Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti…………. o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.” In tale contesto, l’Autorità Garante ha riscontrato la fondatezza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora e dunque la sussistenza di particolare urgenza, disponendo in via provvisoria, con provvedimento motivato e per ciascuno degli operatori coinvolti, la sospensione dell’attività commerciale, in attesa di compiere  ulteriore attività istruttoria volta a verificare l’esistenza di pratiche commerciali ingannevoli in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b), c) e d), 22, 24, 25, 49, comma 1, lettere c), e), h), n) e v), 52, 54 e 56 e 66 bis del Codice del Consumo.    

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