Quando l’avviso di accertamento “emanato” è legittimo?

La Suprema Corte con Ordinanza n. 17202, pubblicata il 12 luglio 2017, chiarisce quando l’avviso di accertamento datato e sottoscritto dal funzionario abilitato è legittimo.

Venerdi 22 Settembre 2017

La Suprema Corte con ordinanza n. 17202 pubblicata il 12 luglio 2017, rigetta il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della commissione Tributaria Provinciale di Catania. Quest’ultima aveva accolto l'impugnazione di F.E. avverso l'avviso di accertamento Irpef ed Irap per l'anno 2004.

Tale accertamento, a fronte dell'accesso effettuato dall'ufficio il 28 ottobre 2009, era stato sottoscritto il 23 dicembre e successivamente notificato il 28 dicembre.

A mente dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

Per tale presupposto e sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, il collegio ha sul punto concluso che "l'atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell'ufficio - vale a dire "emanato" - in data anteriore alla scadenza del termine di cui alla legge numero 212 del 2000, art. 12, comma 7 è illegittimo per violazione della disciplina del contraddittorio procedimentale, ancorché la relativa notifica al contribuente sia stata effettuata dopo tale scadenza”.

In sintesi, l’avviso di accertamento è illegittimo qualora “emanato” ovvero sottoscritto dal funzionario prima dello scadere dei sessanta giorni decorrenti dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, seppur notificato successivamente a tale termine.

La Suprema Corte è giunta a tale convincimento per due ordini di ragioni.

Il primo. La notificazione non costituisce elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, bensì condizione di efficacia. Sicché, quando l'atto impositivo viene notificato ovvero portato a conoscenza del destinatario esso è già stato “emanato” e pertanto è già “esistente e perfetto”.

Il secondo. La norma sopra citata tende a garantire il contraddittorio procedimentale, ossia a consentire al contribuente di far valere le proprie ragioni nel momento in cui la volontà impositiva è “in fieri” e l'atto impositivo non si sia ancora perfezionato.

Per l'effetto e la legittimità, l'Ufficio deve attendere il decorso del termine previsto dalla legge per la formulazione delle osservazioni e richieste del contribuente, prima che il procedimento di formazione dell'atto si concluda e quindi prima che lo stesso venga datato e sottoscritto dal funzionario abilitato.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 5 Ordinanza del 12/07/2017 n.17202

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