Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza del 12/07/2017 n.17202

Venerdi 22 Settembre 2017

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -

Dott. MOCCI Mauro - rel. Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -

Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2559-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

F.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA ROMANA FUSELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE PERNICONE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2702/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA - SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, depositata il 22/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'8/06/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Svolgimento del processo

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di F.E. avverso l'avviso di accertamento IRPEF ed IRAP, per l'anno 2004;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato come la sentenza di primo grado contenesse anche le argomentazioni in fatto e in diritto a sostegno del provvedimento assunto.

Motivi della decisione

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l'Agenzia assume la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4; ...

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