Provvigione al mediatore e giurisdizione: quando il sito è diretto al consumatore estero

Cassazione, Sezioni Unite civili: ordinanza n. 22465/2026.
A cura della Redazione.

Le Sezioni Unite della Cassazione affermano che, per la giurisdizione sul foro del consumatore ex art. 17 Reg. UE 1215/2012, la sola accessibilità online del sito non basta a provare che l'attività sia diretta verso lo Stato del consumatore: occorrono indizi concomitanti, come la lingua del sito, il prefisso telefonico internazionale e la pubblicità su portali esteri.

Giovedi 30 Luglio 2026

La sentenza aggiunge un tassello ulteriore alla giurisprudenza consolidata su quali indizi permettano di ritenere che un professionista abbia "diretto" la propria attività verso lo Stato membro del consumatore.

Rispetto al precedente delle stesse Sezioni Unite in cui la sola accessibilità di un annuncio in lingua inglese non era stata ritenuta sufficiente, qui la presenza di una versione del sito in tedesco, unita ad altri elementi, cambia l'esito applicativo.

Il caso

Alfa S.r.l., agenzia di intermediazione immobiliare operante prevalentemente sulla sponda orientale del Lago di Garda, aveva citato in giudizio davanti al Tribunale di Verona due cittadini stranieri, Tizio e Caio, per ottenere il pagamento della provvigione maturata per l'attività di mediazione svolta in relazione alla vendita di un immobile.

Secondo la ricostruzione dell'agenzia, Tizio aveva individuato l'immobile tramite l'annuncio pubblicato sul sito di Alfa (che indicava una provvigione del 3%), aveva contattato l'agenzia ed effettuato un sopralluogo; solo in seguito Alfa aveva scoperto, tramite un'ispezione immobiliare, che l'immobile era stato venduto direttamente da Caio a Tizio, senza che le fosse stata data alcuna comunicazione. Alfa aveva quindi emesso fattura nei confronti di entrambe le parti del contratto, senza ottenerne il pagamento.

I due convenuti avevano eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo la competenza del giudice dello Stato membro in cui erano domiciliati.

  • Il Tribunale aveva respinto l'eccezione, ritenendo applicabile la competenza speciale in materia contrattuale (art. 7 Reg. UE 1215/2012), e aveva condannato i convenuti al pagamento della provvigione.
  • La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva invece accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo applicabile non la disciplina generale in materia contrattuale ma quella speciale sui contratti conclusi da consumatori (art. 17 Reg. UE 1215/2012), che attribuisce la giurisdizione al foro di domicilio del consumatore quando il professionista abbia diretto la propria attività verso quello Stato.

Per la Corte d'appello, tale "direzione" verso l'estero risultava da una pluralità di elementi: il sito internet dell'agenzia era pubblicato anche in lingua tedesca; le recensioni dei clienti provenivano in prevalenza da soggetti domiciliati in Germania e Austria; il recapito telefonico era indicato con prefisso internazionale; gli annunci erano pubblicati anche su portali con dominio di primo livello tedesco; la visura camerale indicava un'attività estesa anche all'estero; le dichiarazioni della legale rappresentante confermavano questo quadro.

I motivi del ricorso

Alfa ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione delle norme del regolamento UE in materia di giurisdizione. La società ricorrente ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui, per applicare il foro del consumatore, non basta che l'attività sia svolta tramite internet (per sua natura accessibile ovunque), ma occorre che il professionista abbia utilizzato forme di comunicazione o pubblicità intenzionalmente rivolte a un Paese diverso dal proprio, con impiego di risorse finanziarie a tal fine.

Secondo Alfa, gli indizi valorizzati dalla Corte d'appello erano irrilevanti e insufficienti a dimostrare tale direzione intenzionale; di conseguenza, doveva trovare applicazione il criterio ordinario in materia contrattuale, che avrebbe radicato la giurisdizione del giudice italiano quale luogo di esecuzione dell'obbligazione.

La decisione delle Sezioni Unite

La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, confermando la decisione della Corte d'appello. Le Sezioni Unite hanno richiamato un proprio precedente relativo a un mediatore immobiliare che aveva pubblicato un annuncio solo in lingua inglese su un sito accessibile in tutta l'Unione Europea: in quel caso la giurisdizione italiana era stata confermata, perché la mera accessibilità online, unita all'uso di una lingua di diffusione internazionale, non era stata ritenuta sufficiente a dimostrare un'attività diretta specificamente verso lo Stato del consumatore.

La Corte ha poi richiamato l'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui la direzione dell'attività verso lo Stato del consumatore può desumersi da una serie di indizi concomitanti, tra cui:

  • la natura internazionale dell'attività svolta;
  • l'utilizzo di una lingua o di una moneta diverse da quelle abitualmente impiegate nello Stato in cui il professionista è stabilito;
  • l'indicazione di recapiti telefonici con prefisso internazionale;
  • l'impiego di risorse per il posizionamento del sito rivolto a consumatori di altri Stati membri;
  • l'uso di un dominio di primo livello diverso da quello dello Stato di stabilimento;
  • la menzione di una clientela internazionale, domiciliata in più Stati membri.

Applicando questi criteri al caso concreto, le Sezioni Unite hanno evidenziato un elemento di divergenza decisivo rispetto al precedente citato: il sito di Alfa non era disponibile solo in inglese, ma anche in una versione integralmente in lingua tedesca, cioè nella lingua propria dello Stato di domicilio dei consumatori coinvolti. A questo si aggiungevano gli altri indizi già valorizzati dalla Corte d'appello, coincidenti in più punti con quelli indicati dalla Corte di Giustizia. Sulla base di tale quadro complessivo, la Cassazione ha ritenuto corretta la conclusione della Corte d'appello: Alfa aveva effettivamente diretto la propria attività verso lo Stato di domicilio dei consumatori, con conseguente applicazione del foro del consumatore e difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Il principio di diritto che emerge dalla pronuncia è che, ai fini dell'applicazione del foro del consumatore previsto dal regolamento UE sulla giurisdizione, la sola accessibilità online di un sito non è sufficiente a radicare la giurisdizione del Paese del consumatore, ma tale direzione dell'attività può risultare da indizi concomitanti - come la disponibilità del sito nella lingua propria del consumatore, il prefisso telefonico internazionale, la pubblicità su portali esteri e la clientela internazionale - da valutare complessivamente.

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