Processo esecutivo: più compiti all'ufficiale giudiziario e ruolo marginale dell'avvocato

Giovedi 16 Gennaio 2014

Nel DDL delega al Governo “recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, la riduzione dell'arretrato il riordino delle garanzie mobiliari nonché altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata”, oltre alle “novità” discutibili a cui si è già accennato (vedi responsabilità solidale dell'avvocato in caso di lite temeraria), tra le pieghe del testo vi sono anche alcune proposte di modifica del processo esecutivo che lasciano alquanto perplessi e che, almeno ad una prima lettura, non lasciano presagire nulla di buono per l'avvocatura.

Infatti, il disegno di legge, all'art. 3, sembra “potenziare” le competenze degli Ufficiali Giudiziari, tanto da prevedere anche un compenso aggiuntivo (rapportato al valore del credito) in favore dell'ufficiale giudiziario, compenso che si andrà ad aggiungere allo stipendio che percepisce  come pubblico dipendente.

Si evidenzia, per fare un esempio,  l'art. 3 lett. d), che prevede che, su istanza del creditore (che potrà essere anche il privato cittadino, non assistito dal legale), l'ufficiale giudiziario potrà procedere direttamente al pignoramento presso terzi dei crediti vantati dal debitore (che avrà accertato essere esistenti)  notificando il verbale delle operazioni di ricerca al debitore e al terzo;  si presume, pertanto, che  non sarà più l'avvocato a redigere l'atto di pignoramento presso terzi e a curare i successivi incombenti, con la conseguenza che anche nella fase esecutiva il ruolo dell'avvocato finirà per essere marginale, se non annullato.

In teoria le due funzioni, quella del legale  e quella dell'ufficiale giudiziario, potranno coesistere, ma in pratica, anche a causa dei costi che aumenteranno in misura esponenziale, l'attività finirà per accentrarsi nelle mani dell'ufficiale giudiziario, che, se tali modifiche venissero definitivamente approvate, assumerà la duplice veste di dipendente pubblico e di libero professionista “a compenso”.

 

Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 3 del DDL:

 

“Art. 3

(Ricerca dei beni da pignorare ed espropriazione forzata di crediti)

1. Con i decreti di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad adottare misure per rendere più efficace la ricerca delle cose e dei crediti da pignorare e, con riguardo all’espropriazione forzata di crediti, per semplificare le modalità della dichiarazione del terzo pignorato e per rafforzare i mezzi di tutela del debitore nel processo in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ad istanza del creditore, su autorizzazione del presidente del tribunale e previo pagamento del contributo unificato, la ricerca delle cose e dei crediti da pignorare sia eseguita dagli ufficiali giudiziari anche con modalità telematiche mediante l’accesso a specifiche banche dati gestite dalle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e stabilire chel’istanza tenga luogo della richiesta di pignoramento;

 

b) prevedere che gli introiti derivanti dal versamento del contributo unificato di cui alla lettera a) siano destinati a migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari e degli uffici NEP, con particolare riferimento ai servizi informatici;

c) rimettere al creditore procedente l’individuazione dei crediti o delle cose da sottoporre a

pignoramento quando l’accesso alle banche dati di cui alla lettera a) ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che si trovano nella disponibilità di terzi ovvero sia crediti che cose del debitore che si trovano nella disponibilità di terzi;

d) prevedere che quando l’accesso alle banche dati ha consentito di individuare crediti del debitore l’ufficiale giudiziario li pignori direttamente notificando il verbale delle operazioni di ricerca al debitore e al terzo;

e) modificare il criterio di competenza territoriale relativo ai procedimenti di espropriazione forzata di crediti, prevedendo la competenza del giudice del luogo ove risiede il debitore; quando il debitore risiede all’estero o è una pubblica amministrazione, stabilire uno specifico criterio di competenza territoriale, che assicuri la concentrazione dei procedimenti proposti nei confronti del medesimo debitore;

f) prevedere, in conseguenza di quanto previsto alla lettera e), che anche il terzo tenuto al

pagamento di uno dei crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, del codice di procedura civile comunichi la dichiarazione di cui all’articolo 547 del predetto codice a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;

g) prevedere che l’atto con cui si procede al pignoramento di crediti, ivi compreso il verbale di cui alla lettera d), contenga l’avvertimento al terzo delle conseguenze derivanti dalla mancata comparizione in udienza;

h) stabilire un compenso aggiuntivo, rientrante tra le spese di esecuzione e parametrato al valore di realizzo o di assegnazione delle cose pignorate o al valore dei crediti, da ripartire tra l’ufficiale giudiziario o il funzionario che ha proceduto all’interrogazione delle banche dati, l’ufficiale giudiziario o il funzionario che ha proceduto al pignoramento, nonché gli altri ufficiali giudiziari ofunzionari del medesimo ufficio addetti al servizio esecuzioni;

i) individuare altre materie in cui l’autorità giudiziaria può avvalersi dell’ufficiale giudiziario per l’interrogazione delle banche dati di cui alla lettera a);

l) assicurare che dall'attuazione dei criteri direttivi di cui al presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o minori entrate, ivi comprese quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”

 


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