Processo civile: eccepire la mancanza di prova non equivale a contestare il fatto.

A cura della Redazione.

Affermare che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere formalmente contestato.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell' ordinanza n. 17889 del 27 agosto 2020.

Lunedi 31 Agosto 2020

Il caso: G.C. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, la compagnia petrolifera s.p.a. e R.C. chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da lui subiti alla vettura di sua proprietà a causa di un rifornimento di carburante risultato inquinato.

A sostegno della domanda esponeva che, dopo aver fatto rifornimento presso il distributore gestito dal C., la vettura aveva ripreso la marcia ma, poco dopo, aveva manifestato problemi per i quali era stato necessario effettuare un controllo presso un'officina della BMW, all'esito del quale era emerso che il carburante era inquinato.

Le riparazioni avevano comportato un esborso complessivo di euro 6.326,42, come da fattura allegata.

Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d'Appello, in totale riforma della decisione del Tribunale, rigettava la domanda del C. e lo condannava al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ed alla restituzione, in favore del C., della somma ricevuta a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado.

Per la Corte territoriale :

a) non poteva essere condivisa la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva affermato che fosse pacifica la circostanza dell'avvenuto rifornimento presso il distributore gestito dal C.; tale profilo, oggetto di contestazione, doveva essere dimostrato;

b) l'attore, in realtà, non aveva fornito una prova sufficiente né di tale circostanza, né degli interventi di riparazione sulla propria auto, né del nesso di causalità tra il rifornimento e i danni di cui alla fattura prodotta.

G.C. ricorre in Cassazione, rilevando che la Corte d'Appello aveva errato “là dove ha ritenuto che la generica deduzione, da parte degli originari convenuti, dell'assenza di prova, senza negazione del fatto storico, possa ritenersi equiparabile alla specifica contestazione cui il convenuto è chiamato per evitare l'applicazione dell'art. 115 cit.”.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso osservando quanto segue:

1) la Corte d'appello ha affermato, in sintesi, che la mancanza della prova di un certo fatto fosse da considerare equivalente alla contestazione del fatto medesimo;

2) in realtà, invece, le due cose non coincidono; dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato;

3) di conseguenza, la Corte d'appello non avrebbe dovuto ritenere sussistente la contestazione del fatto storico del rifornimento per la sola ragione che il C. aveva affermato che mancava la prova sul punto, ma avrebbe dovuto valutare la globalità delle circostanze per come risultavano dagli atti a sua disposizione ed ammettere la prova orale richiesta dall'attore;

4) nel caso in esame, in considerazione del fatto storico da dimostrare, è evidente che la prova testimoniale avrebbe potuto e dovuto essere ammessa, data l'obiettiva difficoltà di dimostrazione dell'avvenuto rifornimento di carburante presso un certo distributore anziché presso un altro: corrisponde ad una nozione di comune esperienza, del resto, il fatto che chi fa un rifornimento di carburante presso un distributore solitamente non possa sospettare che il carburante sia inquinato dalla presenza di acqua.

Esito: accoglimento del ricorso con rinvio

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