Opposizione all’esecuzione: non applicabile la sospensione feriale

La sospensione feriale dei termini processuali prevista dall’art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario non si applica al giudizio di opposizione all’esecuzione.

Martedi 1 Settembre 2020

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17826/2020, pubblicata il 26 agosto 2020.

IL CASO: Nella vicenda esaminata una contribuente proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., citando in giudizio innanzi al Giudice di Pace l’agente della riscossione e l’ente creditore.

L’opponente deduceva l’intrasmissibilità nei suoi confronti delle obbligazioni relative a sanzioni amministrative che erano state irrogate al coniuge deceduto, chiedendo che venisse accertata la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità di una cartella di pagamento notificatole. L’opposizione veniva accolta dal Giudice di Pace che condannava l’ente creditore e l’agente della riscossione al pagamento, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ.

La sentenza di primo grado veniva impugnata dall’agente della riscossione relativamente al capo riguardante la condanna al pagamento solidale delle spese del giudizio e della condanna per lite temeraria. Il Tribunale, quale giudice di appello, ritenendo che l’errore commesso nel procedimento di esecuzione esattoriale era da imputare esclusivamente all’ente creditore che aveva impropriamente trasmesso i ruoli all'ente esattore, accoglieva il gravame ed annullava la condanna di quest’ultima per lite temeraria che le era stata comminata dal Giudice di Pace e compensava le spese di lite del giudizio di primo grado, mentre per il giudizio di secondo grado, condannava la contribuente al pagamento delle spese in favore dell’agente della riscossione e compensava le spese di lite tra le due restanti parti.

La questione veniva, pertanto, sottoposta all’esame della Cassazione sul ricorso promosso dalla contribuente.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione per essere stato proposto tardivamente oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., avendo, la ricorrente applicato nel calcolo del suddetto termine la sospensione feriale dei termini processuali.

Gli Ermellini, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso hanno ribadito il consolidato orientamento degli stessi giudici di legittimità secondo il quale:" L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento" (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018; Cass. n. 22484 del 2014, principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.).

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