La presunzione di responsabilità del conducente nell'investimento pedonale

Avv. Marco Marone.

In caso di investimento di un pedone l’art. 2054 del codice civile sancisce la presunzione di responsabilità del conducente al 100%. (Cassazione civile sez. III,23/07/2025, n.20792).

Lunedi 2 Febbraio 2026

Vi è presunzione di responsabilità del conducente al 100% in caso di investimento di un pedone. Ciò in virtù dell'articolo 2054 del codice civile. Tale presunzione potrà essere superata e/o attenuata con la previsione di un concorso di colpa soltanto qualora, il conducente riuscisse a dimostrare l'impossibilità oggettiva di avvistare il pedone o di prevederne i movimenti in modo tempestivo. Dimostrando altresì che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile.

Non solo. Ad aumentare il carico di responsabilità del conducente vi è la circostanza secondo la quale il medesimo ha l’obbligo, altresì, di considerare l'eventualità di esitazioni o cambiamenti improvvisi di direzione del pedone, ponendo in essere una guida controllata e adeguando la velocità alle circostanze, fino all'arresto del veicolo se necessario. In caso di violazione di tali obblighi vi è la piena responsabilità del conducente. Lo stesso, a propria discolpa, avrà comunque la possibilità di dimostrare che l'evento dannoso si determinava a causa di un’azione del pedone non solo colposo ma anche imprevedibile ed inevitabile.

Pertanto, il nesso causale tra la condotta del pedone e l'evento dannoso non potrà ritenersi interrotto da cause sopravvenute che non siano state, da sole, sufficienti a determinare l'evento. Non solo. Nel caso in cui venisse accertato che il conducente guidava in stato di ebrezza, ovvero non rispettava i limiti di velocità imposti nel tratto di strada teatro dell’occorso sinistro, la sua esclusiva responsabilità sarà ancor più evidente, non potendo tali circostanze essere ricondotte a conseguenze atipiche o incongrue rispetto al verificarsi di un sinistro.

Tali conclusioni sono oggetto di una recente sentenza della Cassazione civile sez. III,23/07/2025, n.20792.

IL CASO

Sempronio veniva investito da un veicolo nell’agosto del 2010. Lo stesso proponeva un giudizio innanzi al Tribunale di Velletri nei confronti del conducente del veicolo e della sua compagnia assicurativa. La richiesta risarcitoria veniva respinta in primo grado e la stessa sentenza veniva confermata anche dalla della Corte d’Appello di Roma.

Avverso la pronuncia del gravame veniva proposto ricorso in cassazione da Tizio e Caio nella loro qualità di eredi di Sempronio. Nel ricorso presentato dai medesimi venivano spiegate le circostanze del sinistro per il quale Sempronio aveva avanzato richiesta risarcitoria. Sempronio rimaneva vittima di un incidente, allorché, nel rincasare dopo aver parcheggiato l'automobile lungo il marciapiede posto dinanzi la propria abitazione, mentre si accingeva ad attraversare la strada, in prossimità delle strisce pedonali, veniva travolto dall'auto di proprietà e condotta da Mevio assicurata per la "RCA" con la compagnia Delta. I Carabinieri intervenuti sul posto accertavano che il conducente del veicolo investitore risultava positivo al c.d. "alcoltest", registrando la presenza di un tasso alcolemico triplo rispetto al consentito.

Innanzi al Tribunale di Velletri, si costituivano Mevio e la compagnia assicurativa, resistendo alla domanda risarcitoria di controparte e contestando la dinamica del sinistro. L’investitore e l’assicurazione, attribuivano la responsabilità nella causazione del sinistro, per intero, alla condotta repentina e imprevedibile dello stesso Sempronio, giacché il medesimo, diversamente da quanto sostenuto nel proprio atto di citazione, non sarebbe stato attinto dall'auto nell'accingersi all'attraversamento, ma solo dopo averlo completato, salvo improvvisamente tornare indietro, così finendo per essere investito. Istruita la causa mediante prova per interpello e testi, nonché lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio di natura cinematica, il Tribunale di Velletri respingeva la domanda, recependo la ricostruzione dei fatti proposta dai convenuti.

Difatti l’espletata CTU stabiliva nell'ordine di 40/45 Km/h. la velocità del veicolo investitore, nonché in quella di 3,1 m/s. l'andatura, da sinistra a destra (e, dunque, opposta a quella per raggiungere la propria abitazione), tenuta da Sempronio così concludendo che il medesimo, "nel momento in cui si rendeva avvistabile e si concretizzava come pericolo", aveva impiegato un tempo compreso tra 0,48 e 0.75 secondi per arrivare sulla traiettoria dell'auto investitrice. Seguiva l’appello ma la sentenza veniva confermata.

Avverso la sentenza della Corte capitolina proponevano ricorso per cassazione gli eredi di Sempronio sulla base di tre motivi. Con il primo motivo si denunciava - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2054,1227 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 140,141,154,190,191 e 186 cod. strada. Si censurava la sentenza impugnata, là dove riteneva superata la presunzione di colpa ex art. 2054 cod. civ., "costituendo l'improvviso e repentino attraversamento" della sede stradale, da parte di Sempronio "una circostanza che non poteva essere prevista né evitata con l'uso della normale diligenza da parte del conducente", e ciò "in considerazione del brevissimo tempo di avvistamento" del pedone, da parte di Mevio "al momento dell'attraversamento della sede stradale (da 0,48 a 0,75 secondi), che, come accertato dal CTU, era stato comunque inferiore all'intervallo psicotecnico medio di reazione in casi analoghi (1 secondo)". I ricorrenti nel proprio ricorso sostenevano come da parte della Corte di merito ci sarebbe dovuto essere un maggior impegno nell'esatta individuazione della corretta condotta che Mevio, conducente del veicolo investitore, avrebbe dovuto tenere per andare esente da colpa.

In particolare l’esatta valutazione del rispetto e dell’applicazione delle norme che disciplinano i doveri di diligenza e prudenza previsti dal codice civile e da quello della strada. Inoltre veniva contestato dai ricorrenti come il giudice d'appello "avrebbe dovuto confrontarsi con le seguenti (ritenute) emergenze istruttorie: a) l'evidente stato di ebrezza del conducente dell'autovettura; b) la presenza di un attraversamento pedonale; c) la mancanza di visuale dovuta alla presenza di macchine in sosta sul margine della strada in adiacenza alle strisce pedonali; c) la prevedibilità del comportamento del pedone, avendolo il conducente avvistato e - a suo dire - rallentato la marcia per consentirgli un primo attraversamento delle strisce, per poi proseguire senza accertarsi che il pedone stesso avesse abbandonato l'attraversamento ed investendolo così ad una velocità del tutto inadeguata stimata al momento dell'urto in circa 45 Kmh. e scagliandolo per oltre diciotto metri in avanti".

Il secondo motivo del ricorso presentato dagli eredi di Sempronio denunciava - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2054 cod. civ., in relazione agli artt. 40 e 41 cod. pen. Gli stessi ricorrenti sostenevano nel proprio ricorso profili di colpa a carico di Mevio censurando la decisione della corte d’appello in quanto raggiunta in spregio agli artt. 40 e 41 cod. pen., in applicazione dei quali, anche nell'ambito della responsabilità civile, deve ricostruirsi in nesso causale tra condotta dell'asserito responsabile ed evento dannoso. Difatti, "il nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento può ritenersi interrotto solo quando le cause sopravvenute siano tali da essere state, per sé sole, sufficienti a determinare l'evento", escludendo in tal modo il rapporto di causalità tra la condotta dell'asserito responsabile e l'evento stesso.

In conclusione, i ricorrenti affermavano come i giudici del merito non potevano ricondurre a conseguenze del tutto atipiche ed incongrue rispetto al verificarsi di un sinistro, la guida in stato di ebrezza ed il mancato adeguamento della velocità di guida alla particolare situazione di pericolo - accertata processualmente - costituita dalla presenza di un pedone su un attraversamento pedonale di cui non poteva essere verificato il completo allontanamento a causa della presenza di veicoli parcheggiati sul margine della via che ne avrebbero occultato la sagoma al termine di un primo attraversamento.

Con il terzo motivo del ricorso gli eredi della vittima del sinistro denunciavano - ex artt. 132, comma 2, n. 4) e 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – la nullità della sentenza e del procedimento, "in riferimento agli artt. 2054 e 1227 cod. civ.". Alla base di tali contestazioni vi erano le circostanze secondo le quali nella sentenza impugnata la velocità di Mevio veniva ritenuta adeguata in quanto inferiore al limite di legge previsto per quel tratto di strada, sebbene questa circostanza non fosse affatto determinante né dirimente per chiarire se il conducente tenesse una velocità adeguata al tempo ed al luogo, senza indagare sulle concrete circostanze che avrebbero imposto certamente una velocità inferiore o addirittura l'arresto del veicolo (attraversamento pedonale in presenza di pedoni ecc.). Inoltre, a parere dei ricorrenti, non veniva altresì valorizzata la presenza di ingombri, auto in sosta sulla carreggiata, tali da coprire almeno parzialmente la visuale, imponendo al conducente ulteriore prudenza nella difficoltà di verificare se il pedone avesse effettivamente abbandonato l'area, fermandosi, come richiesto dall'art. 191 c.d.s. Per inciso, i medesimi ricorrenti contestavano fermamente anche il procedimento logico giuridico su cui la Corte territoriale fondava il proprio convincimento sull'irrilevanza della guida in stato di ebrezza del conducente, atteso che l'irrilevanza di tale condotta alla luce della ritenuta interruzione del nesso causale, per aver il pedone attraversato improvvisamente, non poteva cogliere nel segno e non poteva resiste alla prova della esclusione delle condotte concorrenti alla luce del corretto inquadramento dei precetti di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. Resisteva all'avversaria impugnazione, con controricorso, la società Delta chiedendo che la stessa venisse dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

La decisione della Corte di Cassazione:

La Cassazione con la sentenza in commento ( Cassazione civile sez. III,23/07/2025, n.20792) riteneva il primo motivo del ricorso fondato affermando che: “….ai sensi dell'art. 191 cod. strada (norma secondo cui "i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità"), oltre che del comma 2 dell'art. 141 del medesimo codice (in base al quale il conducente "deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile"), il conducente del veicolo investitore avrebbe dovuto progressivamente rallentare l°ata p velocità, sino ad arrestarsi, in presenza di una situazione di parziale "occultamento" dell'intero spazio interessato dall'attraversamento di Tu.Pa. senza "confidare" nel completamento di quella operazione. E ciò anche in ragione del fatto - aspetto sul quale si appunta, in particolare, il secondo errore addebitato al giudice di appello - che "qualora un pedone si accinga ad attraversare la strada e ne abbia iniziato l'attraversamento, il conducente del veicolo ha l'obbligo di prospettarsi l'eventualità di una qualche esitazione, incertezza o pentimento" (così, in motivazione, Cass Sez. 3, ord. 6 luglio 2022, n. 21402, Rv. 665209-02).

Va, invero, ribadito, che - in caso di investimento di un pedone l'apprezzamento della condotta di guida del conducente deve avvenire con particolare rigore. Difatti la suddetta fattispecie rimane assoggettata al principio secondo cui, "stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 28 gennaio 2019, n. 2241, Rv. 652291-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 21402 del 2002, cit. non massimata sul punto), dovendo, però, l'investitore, per vincere tale presunzione, dimostrare "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva "l'anomalia della condotta" del soggetto investito, visto che "occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta". (Cass. Sez. 3, sent. 4 aprile 2017, n. 8663, Rv. 643838-01).

L'esonero integrale da responsabilità del conducente investitore richiede, pertanto, la dimostrazione che "l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia" abbia "reso inevitabile l'evento dannoso" (Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2010, n. 14064; Rv. 613405-01; Cass. Sez. 3, sent. 18 ottobre 2001, n. 12751, Rv. 549738-01; Cass. Sez. 3, sent. 27 novembre 1998, n. 12039, Rv. 521162-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 giugno 1998, n. 5983, Rv. 516500-01; Cass. Sez. 3, sent. 17 aprile 1997, n. 3309, Rv. 503758-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 1993, n. 8451, Rv. 483364-01; Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 1990, n. 3554, Rv. 466896-01), situazione "ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti", ciò che "si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo", purché il conducente dello stesso proceda "regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza" (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 febbraio 2017, n. 4551, Rv. 643134-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2006, n. 21249, Rv. 593596-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 aprile 2004, n. 7777, Rv. 572293-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 giugno 2003, n. 9620, Rv. 564285-01).”

La stessa Cassazione riteneva i restanti motivi assorbiti dall'accoglimento del primo ed in conclusione, accoglieva il ricorso con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto: "in caso di investimento di un pedone, ai fini dell'integrale esonero della responsabilità del conducente del veicolo investitore, che è presunta al 100% giusta il disposto dell'art. 2054, comma 1, cod. civ., occorre sia che il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'investitore si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, sia che il conducente abbia comunque osservato tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza, in particolare in relazione alla necessità di regolare la velocità del mezzo fino ad assicurare la possibilità del suo completo arresto".

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