In tema di esecuzione forzata, la Cassazione nell'ordinanza n. 23933/2026 ha stabilito che la mancata o generica indicazione, nel precetto, dei criteri di calcolo degli interessi moratori dà luogo a un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non a un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., poiché attiene alla regolarità formale dell'atto e non all'esistenza del diritto di procedere.
| Mercoledi 19 Agosto 2026 |
La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di distinzione fra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, chiarendo dove si collochi il confine quando il debitore lamenta l'assenza, nel precetto, dei criteri con cui sono stati calcolati gli interessi.
La decisione conferma che tale contestazione va veicolata con lo strumento dell'art. 617 c.p.c., soggetto a termini brevi di decadenza e non appellabile, con conseguenze rilevanti sulla strategia difensiva del debitore esecutato. Viene inoltre ribadito il criterio, ormai stabile, secondo cui il precetto può rinviare agli elementi del titolo esecutivo senza necessità di un'esposizione analitica del calcolo.
La controversia riguardava un credito vantato da un consorzio di imprese, Beta s.c.r.l., nei confronti di un Comune (di seguito Comune Alfa) per lavori di recupero e restauro di un immobile storico. Il Consorzio otteneva un decreto ingiuntivo e, successivamente, notificava al Comune un atto di precetto per un importo superiore, comprensivo di interessi.
Il Comune proponeva opposizione a precetto, eccependo in sintesi:
Il Consorzio si costituiva sostenendo l'inammissibilità dell'opposizione quanto al profilo della notifica, da ricondurre alla diversa e più ristretta opposizione agli atti esecutivi, ormai tardiva, e comunque l'infondatezza nel merito.
Il Tribunale accoglieva solo parzialmente l'opposizione, annullando il precetto limitatamente alla somma già corrisposta ma confermando il debito residuo. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, accoglieva integralmente le ragioni del Consorzio, riconoscendogli il diritto di procedere ad espropriazione per il capitale residuo e per gli interessi moratori, e respingeva l'appello incidentale del Comune.
Il Comune ricorreva in Cassazione articolando due motivi:
La Corte ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati.
Su queste basi la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di esecuzione forzata, la contestazione relativa alla mancata o generica specificazione, nell'atto di precetto, dei criteri di calcolo degli interessi moratori dovuti in forza di un titolo esecutivo giudiziale, integra un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (e non un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.), in quanto attiene alla regolarità formale dell'atto (e non all'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata). Poiché il precetto è un atto integrabile con gli elementi risultanti dal titolo esecutivo presupposto, l'intimazione è valida ogniqualvolta il debitore sia posto in grado di individuare l'esatta entità del debito attraverso un semplice calcolo aritmetico basato sui criteri di legge o del titolo medesimo, senza che sia necessaria l'analitica e minuziosa esposizione del preciso procedimento logico-matematico seguito».