Con l'ordinanza n. 24927/2024 la Corte di Cassazione individua quale tipo di opporsizione è esperibile nel caso in cui sia eccepita la mancanza della procura ad litem a margine del precetto.
Lunedi 9 Dicembre 2024 |
Il caso:Tizio proponeva opposizione avverso l’atto di precetto, notificatogli da Caio e Mevia, con cui si intimava il pagamento della somma di euro 9.824,84, in forza di sentenza emessa dal Giudice di pace di Modica, eccependo la mancanza della procura ad litem a margine dello stesso,
Il Giudice adito rigettava l’opposizione; la sentenza, impugnata dal soccombente,veniva confermata dalla Corte d’appello, che, in sintesi, osservava che:
a) il precetto, essendo atto stragiudiziale, poteva essere sottoscritto personalmente dalla parte intimante ovvero da procuratore ad negotium;
b) la sottoscrizione da parte di altro soggetto, in rappresentanza del titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo, non ne costituisce un vizio, poiché la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita ad un avvocato, cosicché del tutto irrilevante si rivelava il difetto di procura sull’originale o sulla copia notificata dell’atto.
Tizio ricorre in Cassazione, ribadendo che l’atto di precetto deve considerarsi nullo per difetto, da parte dei difensori che lo hanno sottoscritto, di un valido mandato difensivo.
Per la Suprema Corte, la censura è inammissibile:
- la censura, concernente la mancanza di procura nell’atto di precetto, è sicuramente qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, rimedio con il quale si fanno valere appunto vizi formali degli atti e dei provvedimenti del processo esecutivo e di quelli preliminari dell’azione esecutiva, fra i quali il titolo esecutivo ed il precetto;
- il giudice d’appello, dovendo qualificare l’opposizione ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, avrebbe dovuto dichiarare d’ufficio l’inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza resa a definizione di una opposizione agli atti esecutivi, non soggetta ad appello, ma a ricorso per cassazione;
- non avendo la Corte d’appello a ciò provveduto, l’inammissibilità dell’appello deve essere rilevata in sede di legittimità, anche d’ufficio; ne discende che la sentenza d’appello va, sul punto, cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ.